La circolare INAIL n. 23/2023 fornisce preziosi chiarimenti circa la tutela contro gli infortuni eventualmente occorsi durante l'esercizio delle funzioni attribuite ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttive, territoriali e di sito produttivo.
Con la
Obbligo assicurativo e occasione di lavoro
L'attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è assimilabile all'attività lavorativa poiché mira al conseguimento di interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto nei confronti del datore di lavoro nell'ambito della promozione degli interventi volti a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.
Per quanto concerne allora l'obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali con oneri a carico del datore di lavoro, purché siano presenti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
In relazione agli infortuni occorsi in occasione dell'esercizio delle attribuzioni di detti rappresentanti sono sorti dei dubbi in merito all'ambito di operatività della tutela assicurativa, considerando l'assenza di specifiche previsioni normative, da un lato, e dall'altro che l'
In relazione a ciò, l'INAIL ha precisato che gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento delle funzioni proprie dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda o dell'unità produttiva ovvero nelle more delle funzioni ad esse connesse si considerano infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi compresi nella tutela assicurativa. Da ciò consegue l'applicabilità dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, i quali escludono la tutela solo ove si accerti l'assenza dell'occasione di lavoro. Ciò si traduce nel c.d. rischio elettivo del lavoratore, definito dalla Corte di Cassazione come
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«tutto ciò che sia estraneo e non attinente all'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa». |
Lavoratori in permesso sindacale
L'INAIL sottolinea che la funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza va tenutadistinta da quella dei lavoratori che svolgono attività sindacale in azienda, i quali hanno diritto di fruire dei permessi sindacali per lo svolgimento della loro attività.
Con riguardo agli eventi lesivi occorsi a costoro, la Corte costituzionale ha infatti escluso la tutela assicurativa INAIL (ordinanza n. 136/2003), spiegando che la situazione del sindacalista si connota per il carattere di episodicità e occasionalità. Nello specifico, la Cassazione ha avuto modo di affermare che
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«i lavoratori che svolgano attività sindacale come RSA, RSU o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati ex artt. 4 e 9 cit. (del |
Ciò si traduce nel fatto che qualora l'infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per lo svolgimento di attività strettamente sindacale, allora esso non potrà essere ammesso a tutela.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
A tale figura sono riferite le stesse funzioni svolte dal RLS di azienda o unità produttiva ma con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sullo stesso territorio o nello stesso comparto, quando non sia stato designato il RLS.
Eventuali eventi lesivi accaduti nel corso dell'esercizio delle loro funzioni sono dunque compresi nella tutela assicurativa perché essi sono riferibili all'attività di lavoro, sempre con il limite del rischio elettivo. Inoltre, ai fini assicurativi rileva anche che il RLST può essere esposto a rischi diversi da quelli insiti nell'ambiente di lavoro ove opera quale lavoratore subordinato.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo
Tale figura opera nei contesti che si caratterizzano dalla compresenza di più aziende o cantieri, come nei porti e nei cantieri, i quali impieghino almeno 30.000 uomini al giorno, oltre che nei contesti produttivi con problematiche complesse legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Eventuali infortuni occorsi in occasione dell'esercizio delle loro attribuzioni ovvero durante l'attività di coordinamento ad essi affidata sono compresi nella tutela assicurativa perché riferibili all'attività di lavoro, salvo il limite del rischio elettivo.
Rischio assicurato e oscillazione del tasso medio della posizione assicurativa per andamento infortunistico
Alla luce di quanto chiarito sopra, l'INAIL afferma che tutti i rappresentanti dei lavoratori descritti sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinariadipendenti, senza la necessità di classificare in via autonoma la loro attività.
In tale contesto, gli eventi lesivi eventualmente occorsi sono considerati ai fini dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro e ciò anche nel caso in cui sia coinvolto un RLST in una delle aziende o unità produttive del territorio/comparto di competenza per le quali esercita le sue funzioni ovvero un RLS di sito produttivo.
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Vi sono solo due casi di esclusione che riguardano gli infortuni in itinere e gli infortuni da infezione legata al Covid-19 in occasione di lavoro. |