L’oggetto del processo : Contratti bancari
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La società beta, Tizio e Caio proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento, in solido, della somma per l'esposizione debitoria derivante dal contratto di special prestito stipulato dalla società a garanzia del quale, Tizio e Caio avevano preventivamente rilasciato fideiussione. A sostegno dell'opposizione eccepivano che il decreto ingiuntivo opposto era divenuto inefficace |
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Per “fideiussione omnibus” si intende quella fideiussione che è estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni”, la cui validità è peraltro, subordinata, ai sensi dell' |
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Le banche, nei rapporti con la clientela, solitamente fanno uso degli schemi negoziali predisposti dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana). La Banca d'Italia, nel 2005, ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus). Il modello di fideiussione omnibus adottato dall'ABI, trattasi, come noto, di strumento negoziale che svolge una funzione non sovrapponibile a quella della fideiussione specifica, tenuto conto della proiezione sull'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. In altri termini, è solo con limitato riferimento alla fattispecie della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, possano determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela (Tribunale Bologna, Sez. Spec. Imprese, n. 64/2022), clausole di per illecite se inserite in fideiussioni specifiche. |
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Secondo il giudicante, le questioni di nullità delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non coglievano nel segno, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità (Cass., Sez. Un. n. 41994/2021), la quale aveva confutato la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza ( In conclusione, acclarata la validità delle fideiussioni specifiche, a parere del Tribunale, le stesse erano idonee a sorreggere la pretesa creditoria originariamente veicolata in via monitoria. In definitiva, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, l'ingiunzione confermata. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
XXX s.r.l., ********X ********X ed ********X ********X hanno proposto Pisa in data 20/5/2020 su istanza di XXX s.p.a., con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di € 41.482,82 oltre interessi e spese, per l’esposizione debitoria derivante dal contratto di Special prestito n. 153612 (finanziamento di € 200.000,00 con piano di ammortamento in 60 rate), stipulato dalla XXX s.r.l. in data 02/07/2014, a garanzia del quale, XXX e ********X avevano preventivamente rilasciato fideiussione.
A sostegno dell’opposizione hanno allegato ed eccepito:
- che il decreto ingiuntivo opposto è divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. in quanto notificato alla società, e quindi alla debitrice principale, fuori dai termini di legge;
- che sono integralmente nulle le fideiussioni rilasciate dagli opponenti in favore di XXX s.p.a., a garanzia dei debiti di XXX s.r.l., in quanto riportanti clausole del tutto coincidenti con gli artt. 2, 8 e 6 dello schema contrattuale ABI, sanzionato dalla Banca d’Italia;
- che, in subordine, le predette fideiussioni sono affette da nullità parziale, in particolare con riferimento alla deroga all’art. 1957 c.c., e che, stante l’applicazione dei termini di cui all’art. 1957 c.c., la Banca sarebbe decaduta dal diritto di agire verso i fideiussori, non avendo intrapreso le iniziative giudiziali contro il debitore; - che tra le parti sono intercorsi ulteriori tipologie di rapporti durante lo svolgimento dei quali la Banca ha applicato e addebitato tassi d’interesse in misura ultra legale e oneri finanziari senza che tra le parti siano mai state sottoscritte specifiche clausole contrattuali relative alle predette voci di addebito in palese violazione degli artt.1284 c.c. e 117 TUB;
- che a ciò consegue che l’attrice ha diritto alla rettifica del saldo ed alla restituzione delle somme ingiustamente percepite dalla banca per tali causali;
- che la ********X ha già provveduto al pagamento delle prime 50 rate del piano di ammortamento, residuando da pagare le ultime 10 rate, pari a complessivi € 38.668,90, per cui il credito della Banca risulta essere inferiore rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo. Hanno pertanto chiesto, la revoca/inefficacia del d.i. nei confronti di ********X e ********X e, in subordine, la determinazione dell’esatto rapporto di dare-avere tra la Cassa di Risparmio di Volterra spa e la ********X, in considerazione di tutti rapporti bancari intercorsi tra le parti, e la conseguente compensazione delle somme indebitamente addebitate con quelle ancora eventualmente dovute. Si è costituita XXX s.p.a., contestando l’opposizione avversaria e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Ha allegato, in particolare:
- che la prima notifica del decreto nei confronti della società XXX s.r.l. è stata tentata tempestivamente all’indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, ove la società medesima risultava aver ricevuto precedente corrispondenza inviata dalla Banca;
- che detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso e conseguentemente va esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c.;
- che, inoltre, va evidenziato il buon esito della tempestiva notifica del decreto a ********X, il quale, oltre ad essere garante per fideiussione della società, riveste la qualifica di legale rappresentante della stessa, ciò comportando il raggiungimento dello scopo di far pervenire l’atto nella sfera di conoscibilità della società destinataria;
- che parte opponente, pur invocando la nullità della garanzia fideiussoria, non ha provato in alcun modo l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale;
- che le fideiussioni non sono neppure parzialmente invalide, trattandosi di fideiussioni specifiche;
- che l’art. 1957 c.c. è stato validamente derogato dalle parti e che, in ogni caso, lo stesso non potrebbe applicarsi venendo in rilievo, nel caso di specie, un contratto autonomo di garanzia;
- che, con riguardo ai plurimi rapporti intercorsi tra le parti, non sussiste violazione del tasso soglia usura, la cui prova, peraltro, spetta a controparte.
Con Ordinanza a seguito di trattazione scritta del 25.02.2021, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e ha inviato le parti in mediazione.
Con Ordinanza a seguito di trattazione scritta del 4.11.2021, il Giudice, visto l’esito negativo della mediazione, ha concesso i termini per memorie ex art.183 comma VIc.p.c. richiesti.
La causa è stata istruita in via documentale.
Con ordinanza del 23.05.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c., poi rinviata a causa del carico del ruolo.
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L’opposizione è infondata.
Le poste questioni di nullità delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non colgono nel segno, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità (Cass., Sez. Un. n. 41994/2021) che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provv. 55 del 2.5.2005 per l’esistenza di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 l. 287/1990), facendo propria l’impostazione della nullità parziale, “...salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”. L’iter argomentativo alla base della citata sentenza, a dispetto di quanto sostenuto dagli opponenti, non può essere replicato con riguardo alle fideiussioni sottoscritte in data 05/06/2014 da ********X ********X e ********X ********X, siccome trattasi di fideiussioni specifiche (cfr. doc. 3 opponenti), rilasciate in funzione del successivo contratto di finanziamento n. 153612 stipulato in data 02/07/2014 tra XXX S.p.A. e XXX s.r.l. (doc. 2 monitorio).
Il procedimento amministrativo che ha condotto la Banca d’Italia ad adottare la sanzione è stato condotto su un modello di fideiussione omnibus adottato dall’ABI, ossia su uno schema di garanzia personale a favore degli istituti di credito e finanziari per tutte le obbligazioni, anche future rispetto alla stipulazione della fideiussione, derivanti da operazioni bancarie di qualsivoglia natura poste in essere dal debitore o da chi gli sia subentrato.
Trattasi, come noto, di strumento negoziale che svolge una funzione non sovrapponibile a quella della fideiussione specifica, tenuto conto della proiezione sull’attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
In altri termini, è solo con limitato riferimento alla fattispecie della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela (cfr. Tribunale Bologna, Sez. Spec. Imprese, n. 64/2022), clausole di per illecite se inserite in fideiussioni specifiche, come nel presente caso. Diversamente opinando, si perverrebbe ad una non consentita applicazione analogica di un provvedimento sanzionatorio, o meglio dei presupposti che lo stesso hanno originato, con arbitraria estensione delle ripercussioni in termini di invalidazione civilistica a valle.
Acclarata la validità delle fideiussioni specifiche, le stesse sono idonee a sorreggere la Pretesa creditoria originariamente veicolata in via monitoria.
Quanto al rapporto principale nei confronti della società debitrice, il Tribunale osserva che le produzioni in atti (contratto di finanziamento, piano di ammortamento), a dispetto delle contestazioni dell’opponente, consentono di ritenere provati titolo e ammontare della pretesa anche alla stregua delle regole di giudizio a cognizione piena, le contestazioni sul quantum essendo del resto formulate in modo assolutamente generico.
Non è, infine, fondata l’eccezione di compensazione. Parte opponente non ha infatti assolto all’onere, su di essa gravante, di provare gli elementi posti alla base dell’agitata eccezione, mancando di produrre i titoli (rapporto di conto corrente n. (omissis); rapporto di conto corrente n. (omissis); rapporto di conto corrente n. (omissis); rapporto di anticipazione fatture commerciali salvo buon fine) e gli estratti conto degli stessi, dai quali potersi evincere il supposto controcredito, anche sulla base delle allegate nullità parziali che avrebbero determinato una locupletazione della banca. Ogni diversa istanza, data l’incolmabile lacuna probatoria, è superata.
L’opposizione è dunque rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi lievemente ridotti in relazione alle fasi concretamente espletate, e tenuto conto della fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo;
- condanna XXX s.r.l., ********X ********X ed ********X ********X, in solido tra loro, al rimborso in favore di XXX s.p.a., delle spese di lite, in tal quota liquidate in € 5.500.00 per compensi, oltre spese generali 15%,CPA, ed IVA se dovuta.