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13 giugno 2023
Il caso processuale: accertamento della validità delle fideiussioni specifiche
Cosa accade se, nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente sono riportate le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust?
di La Redazione

L’oggetto del processo : Contratti bancari

ilcaso

La società beta, Tizio e Caio proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento, in solido, della somma per l'esposizione debitoria derivante dal contratto di special prestito stipulato dalla società a garanzia del quale, Tizio e Caio avevano preventivamente rilasciato fideiussione. A sostegno dell'opposizione eccepivano che il decreto ingiuntivo opposto era divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. in quanto notificato alla società, e quindi alla debitrice principale, fuori dai termini di legge; che erano integralmente nulle le fideiussioni rilasciate dagli opponenti in quanto riportanti clausole del tutto coincidenti con gli articoli dello schema contrattuale ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia. Ad ogni modo, la Banca era decaduta dal diritto di agire verso i fideiussori, non avendo intrapreso le iniziative giudiziali contro il debitore. Le predette fideiussioni erano affette da nullità parziale, in particolare con riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c. Costituendosi in giudizio, la società opposta evidenziava che parte opponente, pur invocando la nullità della garanzia fideiussoria, non aveva approvato in alcun modo l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale; le fideiussioni non erano neppure parzialmente invalide, trattandosi di fideiussioni specifiche. Ad ogni modo, l'art. 1957 c.c. era stato validamente derogato dalle parti e che, in ogni caso, lo stesso non poteva applicarsi venendo in rilievo, nel caso di specie, un contratto autonomo di garanzia.

La normativa risolutiva

legislazione

Per “fideiussione omnibus” si intende quella fideiussione che è estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni”, la cui validità è peraltro, subordinata, ai sensi dell'art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'importo massimo garantito (Cass., 31 gennaio 2017, n.2492). Per converso, le fideiussioni specifiche sono quelle che si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).

La procedura

esempio

Le banche, nei rapporti con la clientela, solitamente fanno uso degli schemi negoziali predisposti dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana). La Banca d'Italia, nel 2005, ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus). Il modello di fideiussione omnibus adottato dall'ABI, trattasi, come noto, di strumento negoziale che svolge una funzione non sovrapponibile a quella della fideiussione specifica, tenuto conto della proiezione sull'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. In altri termini, è solo con limitato riferimento alla fattispecie della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, possano determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela (Tribunale Bologna, Sez. Spec. Imprese, n. 64/2022), clausole di per illecite se inserite in fideiussioni specifiche.

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il giudicante, le questioni di nullità delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non coglievano nel segno, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità (Cass., Sez. Un. n. 41994/2021), la quale aveva confutato la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 l. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale. L'iter argomentativo alla base della citata sentenza, a dispetto di quanto sostenuto dagli opponenti, non poteva essere replicato con riguardo alle fideiussioni, siccome trattasi di fideiussioni specifiche, rilasciate in funzione del successivo contratto di finanziamento. Diversamente opinando, si perverrebbe ad una non consentita applicazione analogica di un provvedimento sanzionatorio, o meglio dei presupposti che lo stesso hanno originato, con arbitraria estensione delle ripercussioni in termini di invalidazione civilistica a valle.

In conclusione, acclarata la validità delle fideiussioni specifiche, a parere del Tribunale, le stesse erano idonee a sorreggere la pretesa creditoria originariamente veicolata in via monitoria.

In definitiva, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, l'ingiunzione confermata.