
Non è necessario a tal fine uno specifico mandato, in quanto l'onere di indicare la fonte dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore.
Il Giudice di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata con riferimento al reato di appropriazione indebita per mancanza della condizione di procedibilità.
A seguito di gravame interposto dal Procuratore generale e dalla parte civile, la Corte d'Appello riformava la decisione impugnata, condannando l'imputata per il reato menzionato,...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 25 giugno 2019, il Tribunale di Patti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R. C. in relazione al reato di appropriazione indebita per mancanza della condizione di procedibilità.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina e la parte civile C. C. hanno proposto appello avverso detta sentenza, sostenendo l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato stante la validità della querela presentata dall'Associazione A. N..
3. Con sentenza deliberata in data 1 dicembre 2020, la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato R. C. alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di appropriazione indebita.
4. R. C., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
5. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, inosservanza dell'art. 601 cod. proc. pen.
Il giudizio di appello sarebbe nullo per mancato rispetto del termine a comparire, in particolare la difesa ha evidenziato che l'imputata ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 14 dicembre 2020 soltanto in data 5 dicembre 2020 e, quindi, in un momento successivo al termine di 20 giorni previsto dall'art. 601 cod. proc. pen.
Il mancato rispetto del termine a comparire, secondo la difesa, comporterebbe una nullità di ordine generale che imponeva al giudice la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che l'udienza si è tenuta in forma non partecipata ai sensi dell'art. 23 d.l. 149/2020.
6. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di appropriazione indebita.
La querela in atti sarebbe stata sporta da un soggetto privo di legittimazione e, in particolare, da C. C. nella qualità di presidente e socio della Onlus A. N., associazione di volontariato non riconosciuta.
Il ricorrente ha affermato che le associazioni non riconosciute, essendo prive di personalità giuridica, possono stare in giudizio esclusivamente per mezzo del proprio rappresentante legale e non per mezzo del singolo socio.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la C. potesse proporre querela come socia e come legale rappresentante della Onlus, senza tenere conto della natura dell'associazione non riconosciuta e della mancata indicazione da parte della querelante della fonte dalla quale promanava il potere di rappresentanza.
I giudici di merito avrebbero, inoltre, erroneamente affermato che il giudice penale non poteva sindacare la legittimità della delibera assembleare con la quale C.C., in data 01 marzo 2017, è stata nominata rappresentante legale della Onlus A. N..
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero dovuto disapplicare la delibera in quanto emessa in violazione degli artt. 15 e 23 dello statuto dell'associazione, tali articoli prevedono, infatti, che solo il Presidente può convocare l'assemblea e che il Presidente, in assenza di dimissioni o di assemblee regolarmente convocate, rimane in carica per quattro anni.
Nel caso di specie l'assemblea sarebbe stata indebitamente convocata da C. C., nella sua veste di vicepresidente, senza peraltro indicare nell'ordine del giorno né l'espulsione della C. né l'elezione di un nuovo Presidente, espulsione peraltro disposta in violazione dell'art. 10 dello statuto che prevede che tale decisione è rimessa al Consiglio Direttivo e non all'assemblea dei soci.
7. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata.
La Corte di merito avrebbe ritenuto la C. responsabile del reato di appropriazione indebita in mancanza di prove in tal senso ed esclusivamente in considerazione del fatto che la ricorrente «è rimasta silente» (vedi pag. 9 del ricorso) con conseguente violazione del diritto al silenzio da parte dell'imputata riconosciuto dalla Costituzione e dal codice di procedura penale.
La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine all'ipotizzata appropriazione di denaro da parte della C.; i giudici di appello non hanno tenuto conto che l'imputata, per statuto, non aveva disponibilità di somme di denaro e che tra le parti esisteva una «grande conflittualità, animosità ed acrimonia» (vedi pag. 13 del ricorso).
La Corte territoriale avrebbe deciso in base a quanto affermato negli atti di appello e non alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale con conseguente vizio di motivazione.
8. In data 2 febbraio 2023 il difensore della parte civile ha depositato nota spese e conclusioni scritte con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che la celebrazione dell'udienza del 14 dicembre 2020, con le forme del contraddittorio scritto, nonostante la tardiva notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello, ha prodotto una nullità a regime intermedio che doveva essere tempestivamente denunciata dalla ricorrente con conclusioni scritte depositate prima dell'udienza di trattazione del giudizio di appello, eccezione non sollevata nel caso di specie.
La violazione del termine a comparire integra, infatti, una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970 - 01; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022m Fasulo, Rv. 283349 - 01).
Il Collegio intende, infatti, dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non possono esser dedotte, per la prima volta, in sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Aria, Rv. 278002-01; Sez. 2, n. 1886 del 03/11/2022, Scozzari, non massimata).
3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.
3.1. La Corte territoriale, con motivazione conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e priva di contraddizioni ed illogicità manifeste, ha affermato che C. C., al momento della presentazione della querela, risultava essere il rappresentante legale della Onlus A. N. e, quindi, era pienamente legittimata a sporgere querela nell'interesse della persona offesa per le condotte di appropriazione indebita descritte nel capo di imputazione.
I giudici di appello hanno adeguatamente confutato le doglianze difensive inerenti alla irregolare convocazione dell'assemblea dei soci in cui la C. è stata nominata Presidente e la C. è stata espulsa, rimarcando che le denunciate illegittimità formali non incidono in alcun modo sull'efficacia della delibera di nomina della C., anche in considerazione del fatto che tale atto non è stato impugnato dalla ricorrente né da altri soggetti.
La Corte di merito, con percorso argomentativo corretto e coerente con la normativa vigente, ha affermato che l'irrituale convocazione di una assemblea non comporta la nullità o l'inesistenza delle delibere eventualmente adottate in tale occasione e che, a fronte dell'acquiescenza manifestata dalla C., il giudice penale non poteva dichiarare inefficace e, di conseguenza, disapplicare la delibera di nomina della C. quale Presidente della Onlus A. N..
3.2. L'ulteriore doglianza con la quale la ricorrente eccepisce la mancata indicazione in querela dei poteri di rappresentanza è manifestamente infondata.
Il Collegio intende dare seguito al consolidato principio di diritto, elaborato in tema di società di capitali ma applicabile anche alle associazioni non riconosciute, secondo cui l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione nell'atto querelatorio comporta l'implicito riferimento alle disposizioni del codice civile che costituiscono la fonte della legittimazione ad agire nell'interesse della persona giuridica (vedi Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077-01; da ultimo Sez. 4, n. 10329 del 01/02/2022, Farano, non massimata).
L'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra, infatti, tra i compiti del rappresentante legale e non richiede un apposito e specifico mandato (vedi in tema di società: Sez. 5, n. 19368 del 14/02/2006, Zunino, Rv. 234539 - 01; Sez. 2, n. 29588 del 04/04/2019, Berdusco, non massimata; Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, non massimata).
4. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
4.1. La ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, così venendo meno all'onere di specificità.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtellì, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure ( addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).
4.2. Il compendio probatorio correttamente riportato nella sentenza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha correttamente indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di manifesta illogicità, la responsabilità della C. in ordine al reato di appropriazione indebita.
La Corte di merito ha indicato, con percorso argomentativo logico ed esaustivo, gli elementi (querela sporta da C. C. acquisita con il consenso delle parti, verbale di assemblea del 01 marzo 2017, documentazione prodotta dalla parte civile) idonei a ritenere provata la penale responsabilità della C. e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
La motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.
La ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nella sentenza oggetto di ricorso con conseguente aspecificità del motivo.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Le spese processuali richieste dalla costituita parte civile C. C. non devono essere liquidate in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. M. a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile C. C..