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13 giugno 2023
Contributi di autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS entro il 30 giugno

La circolare INPS n. 52/2023 contiene anche le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2023-PF ai fini della determinazione degli importi dovuti, oltre alle modalità previste per la compensazione, la rateizzazione e le modalità di pagamento.

di La Redazione

Con la circolare n. 52 del 7 giugno 2023, l'INPS ha fornito istruzioni sulla compilazione del quadro RR del modello Redditi 2023-PF e sulla riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Con riguardo ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, la circolare precisa che

precisazione

sono «obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa)».

La circolare chiarisce come si compila correttamente la sezione II del Quadro RR fornendo delle precisazioni in merito, chiarendo poi che la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata deve essere versata alla scadenza prevista per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 luglio 2023 per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2022 e primo acconto per l'anno 2023, ed entro il 30 novembre 2023 per il secondo acconto 2023.

La somma dell'interesse corrispettivo (0,40%) deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
La rateizzazione potrà essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2022, sia sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per il 2023.

Per quanto concerne invece la compensazione, essa dovrà avvenire sempre ed esclusivamente attraverso il modello unificato F24 (anche a saldo 0) in base alle modalità descritte.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare in allegato.