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14 giugno 2023
I chiarimenti del Fisco sulle recenti modifiche apportate al Superbonus
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal Decreto Aiuti-quater, dalla Legge di bilancio 2023 e dal Decreto Legge n. 11/2023.
di La Redazione
Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le ultime modifiche apportate ai bonus edilizi. Di seguito, i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria suddivisi per le tipologie di intervento rientranti nel Superbonus.
  • Aspetti generali Superbonus
Ebbene, nella circolare si evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Aiuti-quater, il comma 8-bis, primo periodo, dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, prevede che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023. Al riguardo l'Agenzia chiarisce che la Legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi:
  1. diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022; 
  2. effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
  3. effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
  4. comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

precisazione

Al ricorrere delle predette condizioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell'aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. Secondo la circolare, il rispetto di tali condizioni va verificato con riferimento ai soli interventi trainanti producendo effetto anche per la disciplina applicabile agli interventi trainati. Inoltre, la presentazione di un progetto in variante alla Cila (quali ad esempio cambiamenti dell'impresa incaricata dei lavori o del committente dei lavori, ma anche la realizzazione di interventi non previsti nella Cila originaria) e l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

  • Interventi sulle Unifamiliari
Viene ribadito che l'applicazione dell'aliquota di detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l'ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell'intervento complessivo.

precisazione

Con riguardo, invece, alle modifiche introdotte nel terzo periodo del comma 8-bis, l'Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15mila euro (oltre alle altre condizioni previste dalla normativa).

  • Interventi IACP
Con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile sia riferibile agli IACP la circolare chiarisce che può trovare applicazione la disciplina prevista per tali istituti ed enti, fruendo della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Qualora tale ultima condizione non si realizzi, può trovare applicazione, per gli interventi effettuati su edifici condominiali, la disciplina di cui al citato comma 8-bis, primo periodo, con le relative eccezioni prima descritte.
  • Impianto fotovoltaico
Quanto agli impianti fotovoltaici, la circolare annovera l'introduzione nell'articolo 119 del comma 7-bis, che estende l'ambito applicativo della detrazione di cui al comma 5 per gli impianti fotovoltaici, prevedendo che possono fruire di tale detrazione anche le Onlus, le Odv e le Aps che provvedono a installare impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli.

precisazione

Per effetto del richiamo contenuto nel comma 6 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio al comma 5 si ritiene che il comma 7-bis si applichi anche per l'installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Si evidenzia, altresì, che il comma 7-bis trova identica applicazione, nei termini anzidetti, anche con riguardo agli interventi dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del Decreto Rilancio, che rientrano nell'ambito di applicazione del comma 10-bis dell'articolo 119 medesimo.

  • Interventi in zone dichiarate in stato di emergenza
Quanto allo stato di emergenza, la disposizione di cui al comma 8-ter (art. 119) stabilisce che, a determinate condizioni, il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza, dunque, alcuna riduzione dell'aliquota. In particolare, si evidenzia che, data la ratio della disposizione, che mira ad agevolare e accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche, il richiamo contenuto nel comma 8-ter a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» del medesimo articolo 119 comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110 per cento delle spese sostenute, ivi disposta, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del comma 8-bis).

precisazione

In sintesi, dunque, le disposizioni di cui al citato primo periodo del comma 8-ter del Decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

  • Ripartizione del beneficio fiscale
Infine, in relazione all'opzione per la fruizione in dieci quote annuali, la Circolare ribadisce che l'articolo 2, comma 3-sexies del Decreto-Legge n. 11 del 2023 ha introdotto una nuova opzione per la fruizione della detrazione fiscale prevista dal decreto Rilancio. Secondo questa opzione, il contribuente può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni anziché in quattro anni, come previsto dalla legislazione vigente. La nuova ripartizione in dieci anni entra in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023. L'obiettivo di questa opzione è facilitare la fruizione della detrazione, evitando situazioni in cui l'imposta lorda sia inferiore all'importo della detrazione, creando così una "incapienza fiscale". L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e non può essere revocata una volta esercitata. Infine, l'opzione può essere esercitata a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione, non sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
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