Svolgimento del processo
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta con ricorso ex art.14 del D. Lgs n.150 del 2011 dall’Avv. R.P. nei confronti di W.P., G.DM., C.DM., M.D’A. e l’Unipol Assicurazioni spa, con la quale chiese il pagamento delle proprie competenze professionali in relazione all’attività prestata in un giudizio civile svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno.
Si costituirono i resistenti per resistere alla domanda.
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 16.12.2021, rigettò la domanda.
Dopo aver richiamato la distinzione tra procura alle liti e contratto di patrocinio, osservò che dall’istruttoria svolta era emerso che l’Avv. R.P. aveva ricevuto la procura per ragioni di cortesia, ovvero per evitare che il resistente Avv. G.DM. comparisse come difensore di sé stesso in un giudizio in cui era direttamente coinvolto ma le scelte processuali erano state assunte dal medesimo unitamente all’Avv. M..
Per la cassazione della citata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione W.P., G.DM., C.G.DM., M.D’A. sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale l’Avv. R.P. sulla base di un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso W.P., G.DM., C.G.DM., M.D’A..
L’Unipol Assicurazioni spa non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Per ragioni di priorità logico-giuridica, va esaminato il ricorso incidentale, con il quale l’Avv. R.P. deduce la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, per avere il Tribunale, dopo aver accertato lo svolgimento effettivo dell’attività difensiva da parte della ricorrente che aveva partecipato a tre udienze, omesso di liquidare il compenso per l’attività svolta.
Il motivo è fondato.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..
Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053).
Poichè la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).
Nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo accertato che l’Avv. R.P. aveva svolto attività difensiva in favore dei controricorrenti, partecipando a tre udienze ( pag. 4 dell’ordinanza impugnata) ha omesso di liquidare il compenso per tale attività.
Si tratta di affermazioni inconciliabili in quanto, per un verso si riconosce che l’attività difensiva è stata esercitata e, per altro verso, si nega il compenso.
A nulla rileva che si sia trattato di “presenza formale” in udienza, in cui l’Avv. R.P. si era limitata a riportarsi agli atti difensivi in quanto si tratta, in ogni caso, di attività svolta dal difensore che deve essere retribuita.
La natura dell’attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell’attività svolta incidono sul quantum del compenso del difensore.
Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
Va dichiarato assorbito il ricorso principale con il quale si deduce
l’erronea regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.