Avverso tale sentenza, pronunciata in primo grado e confermata in sede di gravame, l'imputata ricorre per cassazione, dolendosi del fatto che la Corte d'Appello aveva...
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di F.S. in ordine al reato di cui all'art. 388, comma quarto, cod.pen., commesso per aver omesso di consegnare due veicoli oggetto di pignoramento all'Istituto vendite giudiziarie ..
2. Avverso tale sentenza la ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto all'intervento, rappresentando di aver ritualmente depositato una memoria difensiva dinanzi alla Corte di appello, della quale non veniva fatta alcuna menzione in sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 124 cod.pen., avendo la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di tardività della querela. Rappresenta la ricorrente che il pignoramento dei veicoli è stato eseguito il 18 dicembre 2015, con intimazione al debitore, nominato custode, di consegnare i beni all'I.V.G. entro il termine di dieci giorni, scadente il 28 dicembre 2015. A seguito della mancata ottemperanza, l'I.V.G. informava il creditore procedente in data 18 gennaio 2016, sicchè il termine per la proposizione della querela doveva farsi decorrere da tale data.
I giudici di merito, invece, erroneamente ritenevano che il termine dovesse essere posticipato, in considerazione del tentativo compiuto dal creditore di attivare il fermo dei veicoli ex art. 521-bis comma quarto, cod.proc.civ.
2.3. Con il terzo motivo, censura l'errata qualificazione della condotta, evidenziando come nel caso di specie non era configurabile l'ipotesi della sottrazione del bene (art.388, comma quarto, cod.pen., nella versione all'epoca vigente), bensì quella meno grave di violazione degli obblighi gi-avanti sul custode (art. 388, comma quinto, cod.pen.).
2.4. Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fotto, in considerazione dello scarso valore dei beni pignorati.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza sul presupposto che in essa si dà atto del mancato deposito delle conclusioni dell'imputata, in tal modo essendo stato omesso l'esame della memoria difensiva che, invece, era stata tempestivamente inviata.
Il motivo è generico, in quanto la nullità non può essere fatta discendere dal mero dato formale concernente il mancato esame della memoria, occorrendo anche l'allegazione che il vizio denunciato ha in concreto comportato il mancato esame di motivi ed argomenti difensivi - ulteriori e diversi - rispetto a quelli formulati con l'appello.
A tal riguardo va condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione cl1e esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez.6, n. 44424 del 30/9/2022, Manca, Rv. 284004).
3. È, invece, fondato il motivo concernente la tardività della querela.
Occorre premettere che le date salienti sono state compiutamente individuate dal giudice di merito, essendosi accertato che il pignoramento è stato eseguito il 18 dicembre 2015 e che il termine per la consegna dei veicoli all'I.V.G., essendo pari a 10 giorni, scadeva il 28 gennaio 2015, data alla quale i presupposti costitutivi del reato erano integralmente configurati.
La conoscenza del fatto di reato da parte della persona offesa è stata differita al 18 gennaio 2016, data in cui l'I.V.G. informava dell'inadempimento dell'obbligo di consegna il difensore del creditore, presso il quale quest'ultimo aveva eletto domicilio. A far data dal 18 gennaio 2015, pertanto, il creditore ha avuto piena e sicura conoscenza dell'avvenuto inadempimento dell'obbligo di consegna e della conseguente consumazione del reato (Sez.6, n. 3719 del 24/11/2015, dep.2016, Saba, Rv. 266954).
In tal senso è stato affermato che inteçira il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall'art. 388 cod. pen., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode - ai sensi dell'art. 521 bis cod. proc.civ. - dopo la notifica del piqnoramento di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di dieci giorni all'istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla, e a utilizzarla (Sez.6, n. 19412 del 22/4/2016, Artico, Rv. 266997)
Il dies a quo dal quale computare il termine per proporre la querela doveva, pertanto, essere fissato al 18 gennaio 2016, con conseguente scadenza del termine alla data del 18 aprile 2016, mentre la querela risulta esser stata depositata solo il 28 aprile 2016.
3.1. I giudici di merito hanno ritenuto di non recepire tale impostazione differendo in avanti il termine iniziale per la proposizione della querela, evidenziando come il creditore procedente, informato dell'omessa consegna dei veicoli, aveva sollecitato le forze dell'ordine a procedere al ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 521-bis cod.proc.civ.
Si assume che solo dopo l'infruttuosità di tale tentativo, il creditorè avrebbe avuto definitiva contezza dell'avvenuta consumazione del reato.
La tesi non è condivisibile, essendo fondata su un'errata interpretazione del dato normativo.
Il quarto comma della citata norma stabilisce, altresì, che decorso il termine di dieci giorni assegnato al debitore «gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto». Si tratta, in sostanza, di un autonomo potere riconosciuto ex lege all'autorità di polizia e che prescinde da qualsivoglia iniziativa del creditore procedente ma, soprattutto, l'eventuale ritiro della carta di circolazione e consegna del mezzo all'I.V.G. non incide in alcun modo sull'avvenuto perfezionamento del reato derivante dalla mancata ottemperanza all'obbligo di consegna.
In buona sostanza, l'intervento degli orqani di polizia è necessariamente successivo alla scadenza del termine per la spontanea consegna del bene pignorato, dovendosi ritenere che il fermo amministrativo del veicolo è un provvedimento avente esclusivo rilievo amministrativo, senza che la sua esecuzione possa incidere in alcun modo sulla commissione del reato.
Quanto detto comporta che la sollecitazione rivolta dal creditore affinchè gli organi di polizia provvedessero ai sensi dell'art. 521-bis, comma quarto, cod.proc.civ. è inidoneo a modificare il tempus commissi delicti, nonché la conoscenza effettiva della consumazione del reato.
In conclusione, deve affermarsi il principio per cui il reato di violazione degli obblighi di custodia si perfeziona alla scadenza del termine di consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, pertanto, la proposizione della querela deve essere proposta entro 90 giorni dalla conoscenza di tale omissione, essendo del tutto irrilevante che si sia proceduto o meno al fermo del veicolo ai sensi dell'art. 521-bis, comma quarto, cod.proc.civ., trattandosi di provvedimento amministrativo meramente eventuale e, comunque, adottabile solo dopo l'avvenuta consumazione del reato (in tal senso si veda, in motivazione, Sez.6, n. 3719 del 24/11/2015, dep.2016, Saba, Rv. 266954).
4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza va annullata senza rinvio stante la tardività della querela, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
P.Q.M.