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15 giugno 2023
Mutuo con clausole abusive: i consumatori possono chiedere alla banca una compensazione che eccede il rimborso delle rate versate

Lo ha stabilito la CGUE con la sentenza in commento precisando che il diritto dell'Unione osta a che la banca reclami pretese analoghe nei confronti dei consumatori.

La Redazione

Un consumatore e sua moglie concludevano con una banca un contratto dimutuo ipotecario. Il mutuo era indicizzato in franchi svizzeri (CHF), e le rate mensili dovevano essere pagate in zloty polacchi (PLN) previa conversione in applicazione del tasso di cambio di vendita del CHF, conformemente alla tabella dei tassi di cambio di valuta estera applicati dalla banca il giorno del pagamento di ogni rata mensile.
Ritenendo che le clausole di conversione che determinano il tasso di cambio siano abusive e che la loro presenza renda invalido il contratto, il consumatore ha proposto ricorso contro la banca dinanzi al Tribunale circondariale di Varsavia, chiedendo un importo corrispondente alla metà del profitto che la Bank M. ha realizzato con le rate mensili.

Il Giudice polacco ha chiesto alla CGUE se la direttiva concernente le clausole abusive consente alle parti di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo possano di chiedere una compensazione che ecceda il rimborso degli importi rispettivamente versati.

Con sentenza nella causa C-520/21 del 15 giugno 2023, la Corte osserva che la direttiva non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall'invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l'eliminazione delle clausole abusive.
Inoltre, continua la CGUE «la facoltà, per un consumatore, di reclamare, nei confronti della banca, crediti che eccedano il rimborso delle rate mensili versate non sembra compromettere gli obiettivi summenzionati, potendo dissuadere i professionisti dall'inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in quanto il loro inserimento, comportando la nullità di tali contratti, potrebbe causare conseguenza finanziarie superiori alla restituzione degli importi versati dal consumatore e, se del caso, al pagamento di interessi di mora». Tuttavia, spetta al giudice nazionale valutare se l'accoglimento delle pretese rispetti il principio di proporzionalità.

Peraltro, aggiunge la Corte, «la direttiva osta a che la banca possa chiedere al consumatore una compensazione eccedente il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi di mora al tasso legale, perché contribuirebbe a eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti». Non solo, tale rischio porterebbe a situazioni in cui sarebbe più vantaggioso, per i consumatori, proseguire l'esecuzione del contratto contenente una clausola abusiva piuttosto che esercitare i diritti che essi traggono dalla suddetta direttiva.

Infine, per la Corte, l'argomento relativo alla stabilità dei mercati finanziari non è rilevante nell'ambito dell'interpretazione della direttiva, che mira a tutelare i consumatori.