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16 giugno 2023
Requisiti e classificazione delle strutture ricettive in Sardegna
Nell'ambito dell'attività ricettiva rientrano, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati nonché le altre attività e gli altri servizi complementari al soggiorno.
La Redazione
La Regione Sardegna con deliberazione del 1° giugno 2023, n. 19/39 (B.U. R. Sardegna Suppl. Str. 08/06/2023, n. 47) ha approvato le direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali.
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Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Per strutture ricettive alberghiere, invece, si intendono gli esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale che offrono alloggio al pubblico mediante camere o unità abitative di numero non inferiore a sette, localizzate in uno o più stabili, o parti di stabili; per capacità ricettiva di una struttura ricettiva si intende il numero massimo di persone che può ospitare in un giorno o per tutto il periodo di apertura della struttura stessa. |
Gli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera rientrano nella categoria funzionale urbanisticamente rilevante turistico-ricettiva. I locali destinati all'esercizio alberghiero, devono essere conformi a tutte le norme aventi incidenza sull'attività edilizia e urbanistica e, in particolare:
- tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie;
- in materia di sicurezza, idoneità dei locali e prevenzione incendi;
- in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali o per casi di comprovate impossibilità tecnico strutturali.
CLASSIFICAZIONE | |
Alberghi | strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria, aperte al pubblico e ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che svolgono la “attività ricettiva" nelle proprie camere, o in via recessiva, in unità abitative dotate di cucina o di angolo cottura. Negli alberghi la capacità ricettiva delle unità abitative non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. |
Alberghi residenziali | strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico che svolgono l'attività ricettiva in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina o di angolo cottura, o, in via recessiva, in camere. Negli alberghi residenziali la capacità ricettiva delle camere non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. |
Condhotel | strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico, che svolgono l'attività ricettiva in esercizi composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie complessiva a destinazione residenziale non deve superare il limite del 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere. |
Villaggi albergo | strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico e dotate dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali che svolgono la “attività ricettiva" e caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e attrezzate per il soggiorno e lo svago della clientela e inseriti in un'unica area recintata. Per assumere la specificazione di villaggio albergo le strutture ricettive devono possedere le seguenti dotazioni: piscina e piscina bimbi, vasca o vasche idromassaggio con posti pari al 5 per cento della capacità ricettiva o frazione con almeno 4 posti, area gioco bimbi con almeno 4 tipi di giochi disponibili. |
Alberghi diffusi | strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. |
Alberghi rurali | strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria e aperte al pubblico, ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredati nel rispetto delle tradizioni locali, nei quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della regione e preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo. |
Le strutture alberghiere devono dotarsi di apposito segno distintivo. La clientela può essere autorizzata dal gestore a soggiornare con animali da compagnia al seguito, nel rispetto delle prescrizioni imposte dai regolamenti comunali in materia, se esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose. Le strutture ricettive alberghiere devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva. L'assicurazione deve coprire tutti i possibili danni a cose e persone all'interno della struttura, delle aree/locali ad essa collegate e si estende ai servizi accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, ristorante, sale convegni, centro benessere, piscine, eventuali negozi presenti all'interno della struttura.
Infine, i titolari delle strutture ricettive di cui alle presenti Direttive sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale per tutte le strutture ricettive nonché ad inoltrare all'autorità competente per territorio le comunicazioni di pubblica sicurezza, ai sensi del regio decreto n. 773/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).