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16 giugno 2023
Sì al ricorso giurisdizionale in caso di accesso indiretto ai propri dati personali detenuti dalle autorità di controllo

Secondo l'Avvocato generale, «quando l'interessato esercita i propri diritti indirettamente tramite un'autorità di controllo, deve disporre di un rimedio giurisdizionale avverso tale autorità relativamente al compito di quest'ultima di verificare la liceità del trattamento».

La Redazione

A seguito di rigetto del rilascio del “nulla osta di sicurezza” da parte dell'autorità nazionale di sicurezza belga, l'istante chiedeva o all'Organo di controllo dell'Informazione di Polizia belga (l'Organo di controllo) di individuare i titolari del trattamento responsabili per i dati in questione e di ingiungere loro di fornirgli accesso a tutte le informazioni che lo riguardavano. L'Organo di controllo rispondeva che aveva effettuato tutte le verifiche necessarie, senza specificare ulteriori dettagli. Non considerandosi soddisfatto da questa risposta, l'interessato intentava un ricorso contro l'Organo di controllo presso i tribunali belgi.

La Corte d'Appello di Bruxelles effettuava un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia riguardo alla direttiva 2016/680, la quale stabilisce norme sulla protezione dei dati personali e sul trattamento di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia e riflette la “specificità dei settori in questione”.
Il Giudice rimettente precisa che secondo il diritto belga tutte le richieste inerenti a diritti relativi a dati personali trattati dai servizi di polizia devono essere presentate all'Organo di controllo, il quale si limita a comunicare all'interessato “di aver eseguito le verifiche necessarie”.
Tuttavia, lo stesso Giudice esprime dubbi quanto al fatto che il diritto belga autorizzi la presentazione di un rimedio giurisdizionale nei confronti dell'Organo di controllo.

Alla luce di tali osservazioni, il Giudice nazionale chiede se l'art. 17 della direttiva sia compatibile con l'art. 8, par. 3 e con l'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nelle sue conclusioni nella causa C-333/22 del 15 giugno 2023, l'Avvocato generale afferma che, ai sensi della direttiva UE, l'accesso diretto ai dati personali detenuti dalle autorità è la regola generale, mentre l'accesso indiretto rappresenta un'eccezione.
Quando l'interessato esercita i propri diritti indirettamente tramite un'autorità di controllo, deve disporre di un rimedio giurisdizionale avverso tale autorità relativamente al compito di quest'ultima di verificare la liceità del trattamento. Secondo l'Avvocato, in tale contesto, «è possibile che il livello di informazione fornita dall'autorità di controllo all'interessato in merito all'esito del controllo non si limiti sempre all'informazione minima, ossia che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie, ma possa variare in funzione delle circostanze della causa alla luce del principio di proporzionalità».

Ciò detto, l'Avvocato osserva che il diritto belga istituisce un regime derogatorio al principio dell'esercizio diretto dei diritti incompatibile con la direttiva in quanto stabilisce un'eccezione generalizzata al diritto di accesso diretto.

Quanto ai rimedi a disposizione dell'interessato, l'Avvocato generale ritiene che quando l'autorità di controllo considera di non poter andare oltre la divulgazione dell'informazioni minima, ossia che sono state effettuate tutte le verifiche necessarie, l'esercizio del controllo giurisdizionale sarebbe impossibile.

Sulla questione, conclude affermando la compatibilità dell'art. 17 della direttiva con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nei limiti in cui: «(i) l'autorità di controllo può, a seconda delle circostanze, non limitarsi a comunicare di aver eseguito tutte le verifiche necessarie e (ii) l'interessato dispone del diritto a un controllo giurisdizionale sull'azione e sulla valutazione dell'autorità di controllo in merito a tale interessato alla luce degli obblighi gravanti sul titolare del trattamento».