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16 giugno 2023
Sul procedimento di rilascio del permesso di soggiorno a seguito della positiva definizione di un’istanza di emersione del lavoro irregolare

Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il richiedente è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Dal relativo superamento discende la formazione di un silenzio inadempimento avverso il quale il privato può esercitare l'azione di cui agli artt. 31 e 117 del c.p.a..

La Redazione

Con sentenza n. 1307 del 6 giugno 2023, il TAR Salerno accoglie il ricorso avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della positiva definizione di un'istanza di emersione del lavoro irregolare a norma dell'art. 103, comma 15, D.L. n. 34/20.

Nelle sue argomentazioni, il TAR ha avuto modo di precisare che «la disciplina relativa all'emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, è strumentale al rilascio del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; pertanto, una volta concluso il procedimento di emersione dal lavoro irregolare, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione delle regole ordinarie in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previste dal d.lgs n. 286 del 1998».

Il Giudice amministrativo si occupa anche dell'individuazione sia del termine di conclusione del procedimento che del dies a quo del predetto termine.
Il termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286 del 1998, di sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui il richiedente è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.
Pertanto, ribadisce il TAR, «dal relativo superamento discende unicamente la formazione di un silenzio inadempimento avverso il quale il privato può esercitare l'azione di cui agli artt. 31 e 117 d.lg. n. 104/2010».

Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici in data 16 agosto 2022 e, nonostante la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis, L. n. 241/90, l'amministrazione non ha adottato alcun provvedimento.
Risulta pertanto inutilmente decorso il termine di sessanta giorni previsto alla legge con riferimento sia alla data della notifica del ricorso che al momento della pronuncia del presente provvedimento.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'amministrazione resistente condannata a provvedere, mediante l'emanazione di un provvedimento espresso, nel termine di giorni sessanta dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.