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20 giugno 2023
Definizione agevolata dei giudizi tributari: è escluso il rimborso delle somme versate dal terzo pignorato

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nei casi di accesso alla definizione agevolata delle liti tributare in cui è parte, non è prevista la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato. 

di La Redazione
L'istante rappresenta che, nel corso del giudizio tributario promosso con il Fisco, ancora pendente dinnanzi alla Cassazione, l'Agenzia delle Entrate-riscossione ha notificato una cartella di pagamento chiedendo il pagamento di quanto dovuto in esecuzione delle sentenza della CTR. Successivamente, lo stesso Agente della riscossione ha notificato un atto di pignoramento presso terzi, nei confronti di una Banca, ottenendo il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo. Conclude l'istante, il pagamento è avvenuto contro la sua volontà, avendo egli dato disposizioni all'Istituto di non procedere con il versamento richiesto.
 
Ciò presupposto, l'istante chiede chiarimenti circa le modalità di applicazione, nel caso concreto, della disciplina sulla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi da 186 a 204, della L. n. 197/2022. Secondo la sua soluzione, il pagamento di terzi sarebbe irrilevante al fine di determinare le somme dovute a titolo di definizione, trattandosi di un pagamento che non è stato fatto dal debitore/contribuente ma, appunto, da un terzo.
 
Con la risposta n. 349/2023, il Fisco chiarisce innanzitutto che, con riferimento alle “somme scomputabili” previste dal comma 196 dell'art. 1 cit., restano valide le indicazioni fornite con una precedente circolare del 1° aprile 2019, nella quale è stabilito che «possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire». È evidente, dunque, che lo scomputo ammesso dal comma 196 cit. in relazione alle somme versate “a qualsiasi titolo”, è comprensivo anche «delle somme versate dal terzo pignorato», come nel caso in esame, «in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione».
 
Sulla base di ciò, si può affermare che il pagamento eseguito dal terzo pignorato non preclude, teoricamente, la possibilità di definire la lite, essendo le somme per l'appunto scomputabili dal dovuto, ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. A nulla rileva il fatto che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera ''opposizione verbale''.
 
Si ritiene, in conclusione, che il testo del comma 196 cit. non legittimi in alcun modo l'interpretazione proposta dall'istante ovvero che lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi. Ne deriva, nei casi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l'istituto, l'impossibilità di ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.