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20 giugno 2023
L’evasione fiscale preclude il rinnovo del permesso di soggiorno?

Secondo il CGA Sicilia, l'evasione fiscale non rappresenta una ragione sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo in tal caso essere l'Amministrazione fiscale ad adottare i provvedimenti utili a contrastare l'illecito.

di La Redazione

Il Questore di Palermo rigettava l'istanza presentata dall'attuale appellante con la quale era stato chiesto il rinnovo per motivi di “Lavoro Autonomo” del permesso di soggiorno concesso per motivi di lavoro subordinato, in quanto ella aveva adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi solo fino al 2015, non risultando da quel momento in poi il percepimento di redditi sufficienti ai sensi dell'art. 26 TUI.
Il TAR Sicilia confermava il provvedimento di diniego, dunque l'appellante si rivolge al CGA Sicilia.

Con la sentenza n. 379 del 5 giugno 2023, il CGA dichiara fondato il ricorso, rilevando come il TAR non si sia conformato ai principi di diritto fissati in materia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Innanzitutto, era già stato chiarito che l'evasione fiscale e contributiva non costituisce una ragione sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno perché il Legislatore non ha previsto la stessa quale causa ostativa in tal senso, per cui un'eventuale situazione di evasione in capo all'immigrato deve essere oggetto di provvedimenti tipici assunti dall'Amministrazione fiscale e dagli Enti previdenziali competenti che vadano a contrastare l'evasione attraverso il recupero del credito e la sanzione dell'inosservanza della legislazione fiscale e contributiva. Peraltro, il Questore non può dedurre in via automatica dagli illeciti anche l'insussistenza del reddito dichiarato dall'immigrato e la cui esistenza non sia stata contestata dall'Amministrazione finanziaria.
Come osserva il CGA, infatti, la mancata dichiarazione dei redditi negli anni successivi al 2015 (sempre che ne sussistesse l'obbligo di presentazione) non porta a ritenere che l'interessata non abbia percepito redditi ovvero dei redditi sufficienti. Nel caso di specie l'appellante aveva dimostrato attraverso apposita certificazione dell'Agenzia delle Entrate il possesso di redditi superiori all'assegno sociale per alcuni anni e ciò doveva essere tenuto in considerazione solo come criterio orientativo di valutazione e non come parametro rigido comportante l'esclusione del rinnovo del permesso di soggiorno.
Come osserva il CGA, il TAR non ha tenuto conto dell'orientamento secondo cui 

giurisprudenza

«ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della Pubblica amministrazione circa il possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento non può limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, ma deve risolversi in un giudizio prognostico, che tenga conto anche delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell'adozione del rigetto e delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio economico dell'area in cui risiede».

Segue dunque l'accoglimento dell'appello.