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14 agosto 2023
La rateizzazione decade anche se il contribuente paga con un solo giorno di ritardo

Non avendo il Legislatore fatto alcuna distinzione tra ritardato versamento e mancato versamento della rata, la Cassazione afferma che la decadenza dalla rateizzazione si verifica non solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata, ma anche in caso di tardivo versamento della stessa.

di La Redazione

La vicenda trae origine dalla presentazione del ricorso da parte della società contro una cartella di pagamento con cui contestava la decadenza della rateizzazione a causa del pagamento tardivo della terza rata di un giorno soltanto. La CTP accoglieva il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la CTR confermava la decisione affermando che il pagamento tardivo della terza rata era stato sanato dall'utilizzo della disciplina sul ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472/1997 entro il termine di pagamento delle rate successive, dunque nel caso di specie si era verificato un mero ritardo poi sanato attraverso il ricorso alla disciplina citata.
L'Agenzia delle Entrate impugna la decisione della CTR dinanzi alla Suprema Corte.

Con l'ordinanza n. 16062 del 7 giugno 2023, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ricostruendo il quadro normativo entro cui si inserisce la vicenda in esame. Si tratta dell'art. 10, comma 13-decies, D.L. n. 201/2011 in materia di rateizzazione, che ha modificato il D.Lgs. n. 472/1997 stabilendo che il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto o di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, oltre all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni, esonerando il contribuente dall'iscrizione a ruolo laddove egli si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.
A tal proposito, la Cassazione afferma che il Legislatore non ha fatto alcuna distinzione tra ritardato versamento (avvenuto nel caso di specie) e mancato versamento della rata, dunque la CTR ha errato quando ha affermato che il versamento tardivo della terza rata era stato sanato dalla disciplina sul ravvedimento operoso entro il termine di pagamento delle rate successive e che la decadenza dalla rateizzazione si verifica solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata e non anche in caso di tardivo versamento della stessa.
Ebbene, nel caso di specie la società non aveva potuto pagare la terza rata entro il termine previsto per mancanza di fondi, facendo ricorso alla disciplina del ravvedimento operoso ma provvedendo al pagamento della rata dovuta con F24 con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista per il pagamento della quarta rata.
Per queste ragioni, gli Ermellini accolgono il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassano la pronuncia impugnata e rinviano la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.