Non avendo il Legislatore fatto alcuna distinzione tra ritardato versamento e mancato versamento della rata, la Cassazione afferma che la decadenza dalla rateizzazione si verifica non solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata, ma anche in caso di tardivo versamento della stessa.
La vicenda trae origine dalla presentazione del ricorso da parte della società contro una cartella di pagamento con cui contestava la decadenza della rateizzazione a causa del pagamento tardivo della terza rata di un giorno soltanto. La CTP accoglieva il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la CTR confermava la decisione affermando che il pagamento tardivo della terza rata era stato sanato dall'utilizzo della disciplina sul ravvedimento operoso di cui al
L'Agenzia delle Entrate impugna la decisione della CTR dinanzi alla Suprema Corte.
Con l'ordinanza n. 16062 del 7 giugno 2023, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ricostruendo il quadro normativo entro cui si inserisce la vicenda in esame. Si tratta dell'
A tal proposito, la Cassazione afferma che il Legislatore non ha fatto alcuna distinzione tra ritardato versamento (avvenuto nel caso di specie) e mancato versamento della rata, dunque la CTR ha errato quando ha affermato che il versamento tardivo della terza rata era stato sanato dalla disciplina sul ravvedimento operoso entro il termine di pagamento delle rate successive e che la decadenza dalla rateizzazione si verifica solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata e non anche in caso di tardivo versamento della stessa.
Ebbene, nel caso di specie la società non aveva potuto pagare la terza rata entro il termine previsto per mancanza di fondi, facendo ricorso alla disciplina del ravvedimento operoso ma provvedendo al pagamento della rata dovuta con F24 con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista per il pagamento della quarta rata.
Per queste ragioni, gli Ermellini accolgono il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassano la pronuncia impugnata e rinviano la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Svolgimento del processo
1. La società S. Srl aveva presentato ricorso avverso la cartella di pagamento, relativa ad Ires, Iva e sanzioni, anno (Omissis), contestando la decadenza della rateizzazione per il tardivo pagamento della terza rata di un giorno.
2. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
3. La Commissione tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso, affermando che il tardivo versamento della terza rata era stato sanato dall'utilizzo della disciplina sul ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 entro il termine di pagamento della rate successive e che, dunque, nel caso in esame, non si era verificato l'omesso versamento di una rata, ma semplicemente un ritardo, poi sanato attraverso il ricorso all'apposita disciplina che permetteva di sanare il ritardo delle rate attraverso il versamento di sanzioni ed interessi.
4. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
5. La società S. Srl , in liquidazione, non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, commi 3 e 4 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Commissione tributaria regionale aveva ignorato il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 che annoverava fra le cause di decadenza della rateizzazione il tardivo o carente versamento della rata diversa dalla prima entro la scadenza della successiva; nè poteva ritenersi sufficiente il richiamo al ravvedimento operoso, che impediva l'iscrizione a ruolo, giusta l'art. 3 bis, comma 4 bis soltanto nel caso di pagamento della rata nel termine previsto per la rata successiva, mentre, nel caso in esame, il versamento era intervenuto dopo la scadenza della rata successiva.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 In materia di rateizzazione il D.L. n. 201 del 2011, art. 10, comma 13 decies, entrato in vigore in data 28 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011, art. 1, comma 1, ha modificato del D.Lgs. n. 462 del 1997, l'art. 3 bis sostituendo il comma 4 che nell'attuale formulazione recita "Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo" ed introducendo il comma 4 bis del seguente tenore "Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva" (cfr. Cass., 5 marzo 2021, n. 6263).
1.3 Questa Corte ha affermato che tale previsione normativa non consente alcuna distinzione tra ritardato versamento (come pacificamente avvenuto nel caso di specie) e mancato versamento della rata (Cass., 13 novembre 2017, n. 26776), con il conseguente corollario che la Commissione tributaria regionale non ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, comma 4, laddove ha affermato che il tardivo versamento della terza rata era stato sanato dalla disciplina sul ravvedimento operoso entro il termine di pagamento delle rate successive e che la decadenza dalla raterizzazione si verificava solo in presenza di un insoluto assoluto di una rata e non anche di un tardivo versamento della stessa (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ed invero, per come rilevato dalla stessa sentenza, a pag. 2, la società ricorrente aveva precisato che "la 3 rata era stata versata con un giorno di ritardo del trimestre per mancanza di fondi, facendo ricorso al ravvedimento operato, versando le relative sanzioni e interessi"; pure confermato a pag. 2 del ricorso per cassazione, dove si legge che la società non aveva corrisposto la terza rata, aveva fatto ricorso al ravvedimento operoso e, tuttavia, aveva provveduto al pagamento della terza rata con F 24 in data (Omissis), un giorno dopo la scadenza del pagamento della quarta rata ((Omissis), termine erroneamente indicato a pag. 4 del ricorso per cassazione, in ragione di quanto riportato nella sentenza impugnata).
2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.