Anche l'INAIL è incluso tra i creditori pubblici qualificati ai sensi dell'art. 25-novies CCII che hanno l'obbligo di segnalare all'imprenditore e, quando presente, all'organo di controllo, la sussistenza di debiti nei propri confronti in presenza di determinati requisiti.
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In sostanza, i suddetti Enti, che ora includono anche l'INAIL, nelle vesti di creditori pubblici qualificati dovranno segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo (se presente) la sussistenza di debiti nei propri confronti mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria. La segnalazione non è automatica, nel senso che potrà essere trasmessa solo in presenza di requisiti specifici:
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Nel caso dell'INAIL, la segnalazione potrà essere inviata in presenza di undebito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, quando superiore a 5mila euro. |
Destinatario della segnalazione è solo l'imprenditore soggetto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese.
La segnalazione non sarà inviata se, al verificarsi delle condizioni precisate, il debito è già stato iscritto a ruolo. In tal caso, infatti, spetterà all'Agenzia delle Entrate-Riscossione effettuare la segnalazione in presenza dei requisiti prescritti (crediti affidati per la riscossione autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni che siano superiori per le imprese individuali a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e per le altre società a 500mila euro).
La segnalazione deve essere inviata entro 60 giorni che decorrono dal verificarsi dei requisiti specificati con riferimento ai debiti accertati a partire dal 15 luglio 2022 e contiene l'invito a presentare l'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'art. 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per accedere alla composizione negoziata della crisi.