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21 giugno 2023
È nullo l’avviso di accertamento notificato in formato cartaceo, firmato digitalmente ma privo dell'attestazione di conformità

Tale difetto non garantisce l'effettiva conformità della copia all'originale.

La Redazione

La controversia trae origine dal ricorso proposto da società avverso l'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2015 notificatole dall'Agenzia delle Entrate.
Tra i motivi di doglianza, la ricorrente fa valere la «giuridica inesistenza dell'atto impugnato», sostenendo che «affinché un atto di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate venga ad esistenza quale atto impositivo ed esplichi effetti giuridici, è essenziale che venga trasmesso al contribuente in originale o in copia conforme all'originale».

Pertanto, nel caso in cui l'atto impositivo nasca come documento informatico firmato digitalmente ma venga notificata al contribuente una copia cartacea, tale copia cartacea deve essere attestata conformemente all'originale informatico.
Tuttavia, tale procedura non era stata rispettata nel caso in esame, dove nessuna attestazione di conformità è stata mai posta dall'Ufficio. Dunque, il documento portato a conoscenza del contribuente non può ritenersi copia conforme all'originale informatico, perciò non può garantire l'effettiva conformità della copia all'originale, che ad ogni effetto di legge qui espressamente si contesta.

Per la CGT di 1° grado di Siracusa il ricorso è fondato.
Posto che l'art. 42, c. 3, D.P.R. n. 600/73 prevede che "l'accertamento è nullo", tra gli altri casi, "se l'avviso non reca la sottoscrizione", la Corte ribadisce l'indirizzo secondo cui «la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73, in quanto privo di sottoscrizione».

L'accoglimento del ricorso determina l'annullamento dell'atto impugnato.