Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
21 giugno 2023
Accordo di divorzio stipulato all’estero: è tassato l’atto di deposito presso il notaio italiano?

Il Fisco chiarisce che la tassazione di detto atto può avvenire ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987, ossia in esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

di La Redazione
L'istante rappresenta che, con sentenza emessa in Spagna, è stato disposto lo scioglimento del matrimonio tramite divorzio e che l'atto del notaio spagnolo con cui sono stati regolati i rapporti patrimoniali tra le parti, anche con riguardo ad alcuni immobili acquistati in Italia, non riporta le ''menzioni urbanistiche'' e la ''conformità catastale'' previste dalla legge italiana a pena di nullità. Ciò posto, l'istante chiede al Fisco se l'atto del notaio spagnolo debba essere legalizzato e depositato presso un notaio italiano, quale tassazione andrebbe eventualmente applicata all'atto di deposito e, ancora, se alla fattispecie possa essere applicata l'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987.
 
Con risposta ad interpello n. 351/2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che, come precisato dalla Corte di Cassazione, l'esenzione in parola si estende «a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici». L'agevolazione va, dunque, riconosciuta in riferimento ad «atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare (...) i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (...)».
 
Ciò posto, le legge italiana prescrive che gli atti stipulati all'estero, ai fini dell'utilizzo nel territorio dello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio esercente la professione in Italia o presso l'archivio notarile distrettuale. Il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell'atto formato all'estero e le copie conformi in lingua italiana di quest'ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l'imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell'interesse dei quali viene richiesta la registrazione.
Pertanto, va rilevato che, nel caso di specie, ai fini del trasferimento dei beni immobili siti in Italia dal coniuge all'istante, l'atto adottato dal notaio spagnolo deve essere necessariamente depositato presso un notaio italiano il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale. Tale atto costituisce, quindi, un adempimento necessario per il trasferimento dei beni immobili, secondo quanto disposto dal legislatore nazionale.
 
Sulla base di quanto esposto, può dirsi che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio e che, come affermato dall'Istante, il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio», si ritiene che la tassazione del relativo atto possa avvenire ai sensi del citato articolo 19 cit., ossia in esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.