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14 agosto 2023
Al giudice ordinario la giurisdizione sulla pretesa indennità per diminuzione di valore dei terreni sui quali è stato ubicato un parco eolico

Sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la situazione giuridica del proprietario che chiede l'indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 (ora art. 44 del D.P.R. n. 327/2001) è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti dell'Amministrazione e quindi è proponibile davanti al giudice ordinario.

La Redazione

I ricorrenti affermano di essere proprietari di alcuni terreni e fabbricati intorno ai quali insistono due parchi eolici, lamentando la diminuzione di valore subito da tali immobili a causa, da un lato, dei vincoli imposti dalla normativa regionale e, dall'altro, dell'inquinamento acustico causato dai parchi medesimi. Per questa ragione, essi chiedevano dinanzi al Tribunale il risarcimento dei danni alla società che aveva realizzato detti parchi, domanda poi modificata attraverso il deposito di una memoria chiedendo invece l'indennizzo per la diminuzione di valore dei terreni in questione.
Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che le domande proposte fossero connesse direttamente all'esecuzione di provvedimenti amministrativi (ovvero la delibera e la giunta comunale), atti che erano stati adottati per la realizzazione di interessi pubblici.
Dopo tale pronuncia, il giudizio veniva tempestivamente riassunto dai ricorrenti, i quali riproponevano le stesse domande dinanzi al TAR Catanzaro.

Quest'ultimo, con l'ordinanza n. 537 del 27 marzo 2023, solleva conflitto di giurisdizione, sospendendo il processo fino alla pubblicazione della pronuncia delle SS.UU..
Il Collegio ritiene infatti che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario in quanto le stesse SS.UU. hanno affermato che le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 46 L. n. 2359/1865 e dell'art. 44 D.P.R. n. 327/2001 spettano al giudice ordinario.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 44 del D.P.R. n. 327/ 2001

giurisprudenza

«si preoccupa della posizione di quei soggetti proprietari dei fondi che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, risultino gravati da una servitù o subiscano una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, prevedendo a loro favore, sul modello della legge del 1859, art. 46 un indennizzo: è palese che questi soggetti sono allora considerati come soggetti che subiscono un pregiudizio che non è quello derivante dalla diretta esecuzione dell'opera e, quindi, dalla realizzazione dell'oggetto del potere dell'amministrazione, e per essi è previsto un indennizzo, che non è quello che compete ai soggetti sacrificati dalla realizzazione dell'opera pubblica».

Nella stessa direzione si colloca il Consiglio di Stato laddove ha puntualizzato che 

giurisprudenza

«la situazione giuridica del proprietario che chiede l'indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 (ora art. 44 del D.P.R. n. 327/2001) è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito».

Del resto, la giurisdizione del giudice ordinario trova ulteriore conferma nell'ampiezza della formula usata dal Legislatore nell'art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, comma 3, lett. b), e nell'art. 53, comma 3, D.P.R. n. 327/2001, che stabiliscono che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità per via dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, inducendo a ritenere assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario anche le indennità in questione.