
Sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la situazione giuridica del proprietario che chiede l'indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 (ora art. 44 del D.P.R. n. 327/2001) è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo nei confronti dell'Amministrazione e quindi è proponibile davanti al giudice ordinario.
I ricorrenti affermano di essere proprietari di alcuni terreni e fabbricati intorno ai quali insistono due parchi eolici, lamentando la diminuzione di valore subito da tali immobili a causa, da un lato, dei vincoli imposti dalla normativa regionale e, dall'altro, dell'inquinamento acustico causato dai parchi medesimi. Per questa ragione, essi chiedevano dinanzi al Tribunale il risarcimento dei danni alla società che aveva realizzato detti parchi, domanda poi modificata attraverso il deposito di una memoria chiedendo invece l'indennizzo per la diminuzione di valore dei terreni in questione.
Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che le domande proposte fossero connesse direttamente all'esecuzione di provvedimenti amministrativi (ovvero la delibera e la giunta comunale), atti che erano stati adottati per la realizzazione di interessi pubblici.
Dopo tale pronuncia, il giudizio veniva tempestivamente riassunto dai ricorrenti, i quali riproponevano le stesse domande dinanzi al TAR Catanzaro.
Quest'ultimo, con l'ordinanza n. 537 del 27 marzo 2023, solleva conflitto di giurisdizione, sospendendo il processo fino alla pubblicazione della pronuncia delle SS.UU..
Il Collegio ritiene infatti che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario in quanto le stesse SS.UU. hanno affermato che le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall'Amministrazione ai sensi dell'
In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che l'art. 44 del D.P.R. n. 327/ 2001
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«si preoccupa della posizione di quei soggetti proprietari dei fondi che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, risultino gravati da una servitù o subiscano una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, prevedendo a loro favore, sul modello della legge del 1859, art. 46 un indennizzo: è palese che questi soggetti sono allora considerati come soggetti che subiscono un pregiudizio che non è quello derivante dalla diretta esecuzione dell'opera e, quindi, dalla realizzazione dell'oggetto del potere dell'amministrazione, e per essi è previsto un indennizzo, che non è quello che compete ai soggetti sacrificati dalla realizzazione dell'opera pubblica». |
Nella stessa direzione si colloca il Consiglio di Stato laddove ha puntualizzato che
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«la situazione giuridica del proprietario che chiede l'indennizzo |
Del resto, la giurisdizione del giudice ordinario trova ulteriore conferma nell'ampiezza della formula usata dal Legislatore nell'
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza (ud. 22 marzo 2023) 27 marzo 2023, n. 537
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso notificato il 15 settembre 2021 e depositato il 12 ottobre 2021, i sig.ri G. S., T. C., F. C., L. C., E. C., M. C. C. e G. C. hanno riassunto il giudizio instaurato innanzi al Tribunale civile di Lamezia Terme nei confronti di E. S.r.l. al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito in conseguenza alla realizzazione del parco eolico “Piano e Timponi”.
I ricorrenti allegano di essere proprietari di alcuni terreni e fabbricati meglio individuati in atti nel Comune di C., intorno ai quali insistono due parchi eolici:
- uno realizzato da V. G. S.p.A., e successivamente acquisito da G. E. F. R. S.r.l., denominato “Monte Pipizza – Maddalena – Piano di Cortale”, interessante le seguenti particelle: 1) la particella n. 20 del foglio di mappa n. 3; 2) le particelle n. 3, 6, 8, 162, 164, 165, 163, 166, 169, 170, 18, 28, 268, 48, 74, 269, 77, 49, 75, 76, 138, 103 del foglio di mappa n. 6; 3) le particelle n. 40, 43, 47, 290, 56, 292, 55, 293, 291, 92, 98, 82, 83, 84, 295, 711, 713, 727, 122, 120, 121, 141 del foglio di mappa n. 14;
- l’altro realizzato da E. S.r.l., denominato “Piano e Timponi”, interessante le seguenti particelle: 1) le particelle 15, 52, 53, 54, 11 del foglio di mappa n. 3; 2) le particelle n. 37, 261, 38 del foglio di mappa n. 7.
I ricorrenti lamentano la diminuzione di valore subito dai predetti immobili a causa: a) dei vincoli imposti dalla normativa regionale, ed in modo specifico dalla delibera di Giunta Regionale n. 55 del 30 gennaio 2006; b) dell’inquinamento acustico causato dall’effetto sinergico e megafono dei due parchi realizzati (con pregiudizio anche per la salute degli utilizzatori dei fabbricati e degli operatori agricoli dell’azienda).
Con atto di citazione depositato il 15 ottobre 2012, iscritto al n. rg. 1390/2012, gli odierni ricorrenti proponevano, quindi, domanda risarcitoria nei confronti di G. E. F. rinnovabili S.r.l. e E. S.r.l.
Con memoria depositata nel primo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., gli odierni ricorrenti dichiaravano di modificare la domanda nella parte in cui era richiesto il risarcimento del danno, piuttosto che l’indennizzo per la diminuzione di valore dei terreni.
Nel corso del giudizio, tra gli odierni ricorrenti e G. E. F. R. S.r.l. interveniva accordo stragiudiziale, con conseguente dichiarazione giudiziale di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nei rapporti tra le suddette parti.
Con la sentenza n. 611 del 16 novembre 2020, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che “le domande proposte dalle attrici sono collegate direttamente all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi (la delibera della giunta regionale) adottati per la realizzazione di interessi pubblici, essendo qualificata la produzione di energia da impianti ad energia rinnovabile di pubblica utilità dall’art. 12 del D.Lgs 387/2003”.
A seguito di tale pronuncia, gli odierni ricorrenti hanno tempestivamente riassunto, ai sensi dell’art. 59 della L. n. 69/2009, il giudizio dinnanzi a questo T.A.R., riproponendo le medesime domande già spiegate dinnanzi al giudice ordinario.
Con memoria del 13 ottobre 2021, si è costituita in giudizio E. S.r.l.
All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, il Collegio si è riservato di sollevare il conflitto di giurisdizione.
Rileva il Collegio che gli odierni ricorrenti - in coerenza con la causa petendi prospettata innanzi all’Autorità giudiziaria civile per come evincibile dal relativo atto introduttivo pedissequamente trascritto nel corpo del ricorso in riassunzione - non contestano il progetto di ubicazione del parco eolico in prossimità dei terreni di loro proprietà, né deducono l’illegittimità, nemmeno incidenter tantum, dei provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici.
I ricorrenti insistono, invece, per la liquidazione dell’indennità ex art. 44 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sostenendo che la realizzazione del parco eolico “Piano e Timponi”, da parte di E. S.r.l., abbia determinato un decremento di valore dei terreni e dei manufatti di loro proprietà insistenti in quell’area nonché una minore possibilità di esercizio del diritto dominicale con la compressione del diritto di iniziativa economica.
Così delineato il cd. petitum sostanziale, il Collegio ritiene che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.
Invero, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione, le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall’Amministrazione ex artt. 46 della Legge n. 2359/1865 o 44 del D.P.R. n. 327/2001 spettano al giudice ordinario, “Si vedano: Cass. sez. un. n. 9342 del 2006 per le controversie regolate dalla prima norma e per l’espressa affermazione di esorbitanza dalla giurisdizione esclusiva D. Lgs. n. 80 del 1998, ex art. 34 ("Le controversie aventi ad oggetto l’indennità dovuta dall’amministrazione ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46 per i danni derivanti dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui al D. Lgs. 80 del 1998, art. 34 atteso che nei confronti del beneficiario non è configurabile un rapporto diretto con l’amministrazione-autorità nell’ambito del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, la cui cognizione è soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche tenendo conto che il carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, è inquadrabile nella riserva di giurisdizione ordinaria che l’art. 34, comma 3, lett. b) prevede per la determinazione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa"); Cass. sez. un. n. 24410 del 2011, sebbene incidenter a proposito dell'art. 44” (Cassazione civile sez. un., 3 febbraio 2016, n. 2052).
Dello stesso avviso è la giurisprudenza amministrativa, la quale rileva che la determinazione dell’indennizzo già previsto dall’art. 46 della Legge fondamentale del 1865 - e oggi disciplinato dall’art. 44 del T.U. n. 327/2001 - “esula dalla cognizione di questo Giudice amministrativo, in quanto, come già in precedenza disposto dall’art.34, u.c. del d.lgs. n.89/98, l’art. 53, u.c., del cit. t.u. n.327/2001 fa salva la competenza del Giudice ordinario "per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa"” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 12 novembre 2003, n. 13500; nello stesso senso, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14 marzo 2014, n. 2870; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 23 maggio 2012, n. 501).
Nello stesso senso, per il Consiglio di Stato “la situazione giuridica del proprietario che chiede l’indennizzo ex art. 46 L. n. 2359/1865 (ora art. 44 del D.P.R. n. 327/2001) è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall’ordinamento come diritto soggettivo nei confronti della amministrazione, e, quindi, è proponibile davanti al giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito.
Tale conclusione in tema di giurisdizione resta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 34, D. Lgs. 31 marzo 1998, e dell’art. 53 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in quanto, soprattutto alla luce dei citati arresti della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l’indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, per i danni derivanti dall’esecuzione di opere di pubblica utilità al terzo proprietario di un immobile confinante, estraneo ad un procedimento espropriativo, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica, atteso che nei confronti del soggetto cui spetta l’indennità in questione - il cui fondamento poggia sul principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito di soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest’ultimo ne sia indennizzato (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2003 n. 10163, Cass. Sez., Un. 11 giugno 2003 n. 9341) - non è configurabile un rapporto diretto con la pubblica amministrazione-autorità nell’ambito del quale egli sia titolare (anche) di interessi legittimi, la cui cognizione possa essere soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
La giurisdizione del Giudice ordinario trova ulteriore conferma nell’ampiezza della formula usata dal legislatore nell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, comma 3, lett. b), e nell’art. 53, comma 3, D.P.R. n. 327/2001, i quale stabiliscono che nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Tali norme inducono comunque a ritenere assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario anche le indennità in questione, le quali, pur se non entrano a far parte del procedimento espropriativo, si pongono pur sempre come una conseguenza della esecuzione dei lavori oggetto dell'espropriazione” (Consiglio di Stato sez. VI, 13 marzo 2008, n. 1059).
Così prospettata la questione litigiosa, il Collegio solleva conflitto di giurisdizione, sospendendo il processo sino alla pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) solleva innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il conflitto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe, sospendendo, nelle more, il processo.
Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte di Cassazione.