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23 giugno 2023
Diritto a restare in silenzio: la CGUE dice sì al divieto imposto al giudice di rilevare d’ufficio la violazione, ma a delle condizioni

È necessario infatti che l'indagato non sia stato privato della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato, né di accedere al suo fascicolo, oltre ad aver avuto un termine ragionevole per fare valere la violazione.

di La Redazione

La vicenda si svolge in Francia, ove due persone venivano colte in flagranza mentre rubavano del carburante da un automezzo situato in un parcheggio. Gli agenti di polizia giudiziaria avevano lì stesso interrogato i due, senza che venissero loro notificati i diritti dei quali erano portatori e successivamente erano stati posti in stato di fermo, ricevendo solo più tardi la notifica di detti diritti, tra i quali quello di restare in silenzio.
In tale contesto, il Tribunale penale francese aveva ritenuto che proprio a causa di questa notificazione tardiva, i diritti delle persone perseguite erano stati violati e dunque la perquisizione, il fermo e tutti gli altri atti adottati dovevano, in linea di principio, essere annullati. Tuttavia, la Corte di cassazione francese, chiamata ad occuparsi della questione, aveva interpretato il Codice di procedura penale nel senso che esso vieta ai giudici di merito di rilevare d'ufficio la violazione dell'obbligo di informare prontamente l'indagato/imputato del suo diritto a restare in silenzio. Su questo punto, la Corte di Giustizia UE viene interpellata.

Con la sentenza del 22 giugno 2023 nella causa C-660/21, la CGUE afferma che il divieto imposto al giudice penale di merito di rilevare d'ufficio la violazione del diritto in esame ai fini dell'annullamento del procedimento penale rispetta, in linea di principio, il diritto a un ricorso effettivo e a che la propria causa sia esaminata equamente, oltre ai diritti della difesa quando gli indagati o gli imputati ovvero il loro avvocato abbiano avuto l'effettiva e concreta possibilità di far valere tale violazione entro un termine ragionevole ed abbiano potuto beneficiare dell'accesso al fascicolo.
Tuttavia, la CGUE aggiunge che per garantire l'effettività del diritto al silenzio, quanto detto sopra vale solo a patto che la persona indagata o imputata abbia avuto la possibilità concreta ed effettiva di esercitare il diritto di avvalersi di un avvocato, coma sancito dal diritto UE e come agevolato dal meccanismo di ammissione al gratuito patrocinio.
Inoltre, qualora le stesse persone rinuncino a tale possibilità, esse sono in linea di principio tenute a sopportarne le eventuali conseguenze quando la rinuncia abbia avuto luogo in conformità alle condizioni previste dal diritto UE, che prevede che la persona indagata o imputata debba aver ricevuto informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile circa il contenuto del diritto di avvalersi di un avvocato e le eventuali conseguenze di una rinuncia in tal senso, oltre al fatto che la rinuncia deve essere espressa volontariamente e inequivocabilmente.