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26 giugno 2023
Indagini transfrontaliere: come coordinare i poteri di controllo giurisdizionale degli Stati membri in presenza di più procuratori europei delegati

L'avvocato generale propone una lettura del regolamento EPPO che limiti il controllo giurisdizionale dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza alle sole questioni procedurali.

La Redazione

La vicenda trae origine dalla sottoposizione di diverse persone a indagini per aver creato un sistema esteso di importazione di biodiesel dalla Bosnia-Erzegovina verso l'UE, oli che gli indagati affermavano essere stati prodotti a partire da oli da cucina esausti precedentemente importati dagli USA. Tuttavia, vi era il sospetto che tale biodiesel fosse già stato prodotto negli USA senza alcuna fase intermedia di trasformazione e produzione in Bosnia-Erzegovina, al che la Procura europea avviava delle indagini preliminari sulle false dichiarazioni che avevano portato ad una perdita di reddito pari a oltre un milione di euro, ledendo così l'interesse finanziario dell'UE.
L'indagine principale aveva luogo in Germania, tuttavia la Procura europea aveva ritenuto necessaria un'indagine transfrontaliera in Austria, dunque il procuratore europeo delegato incaricato tedesco assegnava all'assistente austriaco la perquisizione e il sequestro dei beni dell'imputato.
Il Tribunale di Vienna veniva investito da una causa promossa proprio dagli imputati, i quali lamentavano che i suddetti ordini di perquisizione e di sequestro non fossero né necessari, né proporzionati.
Da qui, la CGUE viene investita della questione vertente sull'interpretazione dello strumento giuridico che istituisce la Procura e che stabilisce le norme sul suo funzionamento, con particolare riferimento ai poteri di indagine e di repressione dei reati di competenza della Procura europea.

Nelle conclusioni del 22 giugno 2023 nella causa C-281/22, l'avvocato generale Tamara Capeta propone alla CGUE di interpretare il regolamento sulla Procura europea nel senso che esso autorizza l'organo giurisdizionale del procuratore europeo delegato assistente (nel caso di specie, in Austria) a valutare solo gli aspetti collegati all'esecuzione di una misura investigativa e ad accettare la valutazione operata dal procuratore europeo delegato incaricato (nel caso di specie, in Germania) secondo la quale la misura è giustificata.
Come osserva l'avvocato generale, il regolamento disciplina solo parzialmente le procedure della Procura europea, tacendo sulla necessità di un'autorizzazione giudiziaria preventiva per l'adozione di misure investigative transfrontaliere, lasciando che ciò sia disciplinato dalle leggi penali dei singoli Stati membri.
Secondo l'avvocato, la Procura europea dovrebbe invece costituire un meccanismo efficace che includa anche le indagini transfrontaliere, e ciò significa che un controllo giurisdizionale completo nello Stato membro del procuratore europeo delegato assistente comporta che le indagini transfrontaliere siano meno efficaci del previsto. Una ripartizione dei compiti in tema di autorizzazione giudiziaria infatti non contrasta con il regolamento EPPO, risponde meglio all'obiettivo di costituire un sistema efficace di lotta contro i reati lesivi degli interessi finanziari UE e tutela i diritti fondamentali degli indagati e degli imputati coinvolti.
In conclusione, consentire al giudice dello Stato membro del procuratore europeo delegato assistente di controllare solo gli aspetti legati all'esecuzione di una misura investigativa assicura che la Procura europea svolga al meglio i suoi compiti senza mettere a repentaglio la tutela dei diritti fondamentali.

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