Secondo la Cassazione, il termine compreso tra la richiesta di audizione avanzata dall'automobilista e il suo effettivo svolgimento è irrilevante ai fini della legittimità dell'ordinanza ingiunzione prefettizia.
La vicenda si inserisce nell'ambito di un'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto con la quale era stato ingiunto all'attuale ricorrente il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per aver sostato in divieto di fermata. A fronte del rigetto dell'appello da parte del Tribunale, la Corte di Cassazione riformava la decisione accogliendo il...
Svolgimento del processo
1. A. P. appellava la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale era stata rigettata la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione della prefettura di Roma con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 99,30 titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 7 del codice della strada (sosta in divieto di fermata).
2. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello.
3. A. P. proponeva ricorso per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di un motivo.
4. Questa Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione. L’accoglimento del ricorso per cassazione si fondava sulla carenza di motivazione della sentenza del tribunale di Roma che aveva operato un mero richiamo per relationem alla sentenza appellata con l'aggiunta del rilievo che «i termini per emanare l'ordinanza prefettizia sono rimasti sospesi per l'intervenuta richiesta di audizione dell'odierno appellante. Né risultano i vizi, lamentati dal medesimo, nella convocazione».
5. Il ricorrente riassumeva il processo dinanzi il Tribunale.
6. Il Tribunale di Roma rigettava nuovamente l’appello. In particolare, evidenziava che l’audizione dinanzi al Prefetto richiesta dalla parte ricorrente era stata notificata entro il termine di 210 giorni dalla ricezione del ricorso senza che vi fosse stata contestazione con proposizione di querela di falso meramente enunciata dalla parte opponente senza aver dato corso ai necessari atti processuali all’uopo incombenti. La questione circa l’eccessivo tempo intercorrente tra la notifica della audizione e la data del suo svolgimento era del tutto priva di sostegno giuridico. La questione della legittimità della cartellonistica stradale era del tutto nuova.
7. A. P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.
8. La Prefettura di Roma è rimasta intimata.
9. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del motivo.
Motivi della decisione
1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del complesso normativo degli articoli 203 e 204 del codice della strada, degli articoli 1 e 2 della l. n. 241 del 1990, falsa applicazione del comma 1-ter dell’articolo 204 del codice della strada.
In sostanza, il ricorrente lamenta che seppure la notifica della convocazione a seguito della richiesta di audizione è intervenuta tempestivamente e ha interrotto i termini, la data dell’ascolto è stata comunque fissata in un tempo eccessivamente lontano, pari al 21 settembre 2009 al cospetto del ricorso pervenuto il 24 ottobre 2007. In tal modo risulterebbero violati gli articoli 203 e 204 del codice della strada e i principi della l. n. 241 del 1990.
1.2 Il motivo di ricorso è infondato.
Il lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di audizione e il suo effettivo svolgimento è del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’ordinanza ingiunzione. L’art. 204, comma 1-ter del codice della strada prevede testualmente che: Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
Nessuna violazione della norma soprariportata è dato riscontrare, posto che in attesa dell’audizione il termine per emettere l’ordinanza ingiunzione è sospeso.
Infine, deve ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dal codice della strada, che costituiscono un sistema di norme organico e compiuto e delineano un procedimento di carattere contenzioso per le violazioni in materia di circolazione stradale scandito in fasi i cui tempi sono ivi compiutamente regolati.
In conclusione, deve affermarsi che i tempi del procedimento sanzionatorio per violazioni al codice della strada in caso di ricorso facoltativo al Prefetto sono dettati dagli art. 203 e 204 del d. lgs. n. 130 del 1992 (codice della strada) e che nella specie i termini perentori ivi previsti risultano rispettati.
2. Il ricorso è rigettato.
3. Nulla sulle spese non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;