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26 giugno 2023
Sull’obbligo di frequenza per i partecipanti al corso di formazione per RLS

Con l'interpello in esame, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla durata e alle modalità di partecipazione ai corsi di formazione per RLS.

di La Redazione

Con l'interpello n. 3/2023, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde a un quesito avanzato dalla Regione Sardegna in merito all'obbligo di frequenza per i partecipanti aicorsi di formazione per RLS del 100% delle ore minime stabilite dall'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Nello specifico, la Regione chiede se la frequenza al corso di formazione obbligatorio possa tollerare delle assenze o, per similitudine con i corsi di formazione previsti per altre figure della sicurezza, sia ammessa l'assenza pari al 10% rispetto alla durata minima del corso.

In risposta, la Commissione richiama innanzitutto il contenuto dell'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, ponendo l'accento sul comma 11, il quale prevede espressamente che

legislazione

«La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori».

In ossequio a ciò, la Commissione ritiene che l'art. 37 chiaramente preveda che la durata minima dei corsi di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia pari a 32 ore iniziali, stabilendo espressamente che modalità, durata e contenuti specifici della formazione siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.