Con l'interpello in esame, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla durata e alle modalità di partecipazione ai corsi di formazione per RLS.
Con l'interpello n. 3/2023, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde a un quesito avanzato dalla Regione Sardegna in merito all'obbligo di frequenza per i partecipanti aicorsi di formazione per RLS del 100% delle ore minime stabilite dall'
In risposta, la Commissione richiama innanzitutto il contenuto dell'
|
«La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori». |
In ossequio a ciò, la Commissione ritiene che l'art. 37 chiaramente preveda che la durata minima dei corsi di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia pari a 32 ore iniziali, stabilendo espressamente che modalità, durata e contenuti specifici della formazione siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.