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16 agosto 2023
Da quando decorre il dies a quo per la proposizione tempestiva del ricorso in materia edilizia?

Per il Consiglio di Stato, esso si identifica con l'inizio dei lavori laddove si contesti l'an della edificazione, mentre coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi laddove si contesti il quomodo.

La Redazione

Il proprietario di un edificio scolastico e di un vasto giardino nel territorio del comune di Caserta presentava istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una tensostruttura da utilizzare quale struttura della scuola.
Il comune di Caserta, preso atto che l'intervento proposto non ricadeva in zona sottoposta a vincolo ambientale, esprimeva parere positivo alla sua realizzazione e rilasciava il permesso di costruire al proprietario comunicando l'inizio dei lavori. La costruzione e l'attivazione della struttura, utilizzata per attività sportive e ludico ricreative non limitate alla platea scolastica, ma estese anche a terzi (come celebrazioni religiose, feste, partite di basket…) spingevano il vicino Condominio ed i proprietari degli immobili confinanti a chiedere copia della pratica edilizia dell'impianto, ricevendo in data 7 gennaio 2015 i relativi atti e documenti.
Successivamente gli stessi proponevano ricorso di primo grado avverso il permesso di costruire. Quest'ultimo era stato dichiarato irricevibile dal TAR Campania.

I ricorrenti proponevano dunque appello contestando l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo osservando che essa «presupponeva l'accertamento della piena conoscenza da parte loro dell'atto e della sua lesività, da escludersi nella fattispecie de qua, nella quale “in mancanza di notificazione o di comunicazioni di sorta” e in assenza di alcune fasi procedimentali prodromiche alla variante e al rilascio del titolo, essi avevano potuto apprendere dell'esistenza e della lesività dei provvedimenti emessi dal comune di Caserta solo attraverso il “faticoso esperimento del diritto di accesso”».

L'eccezione di tardività, come correttamente ritenuto dal TAR nella sentenza appellata, è fondata e meritevole di accoglimento.

Sulla questione, il Consiglio di Stato ribadisce che «l'inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l'an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare (…) anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente».

Quanto al concetto di “piena conoscenza” dell'atto, il Consiglio ha ricordato che essa, declinata nell'art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, «richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire».
Pertanto, «la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali».

Per questi motivi, il Consiglio rigetta l'appello con sentenza n. 3654 dell'11 aprile 2023.