Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
27 giugno 2023
Il 30 giugno scade il termine del Superbonus per gli istituti case popolari e le cooperative di abitazione
Il Superbonus resta fermo sino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno sia stato eseguito almeno il 60% dell'intervento. Sul tema, inoltre, il Fisco ha fornito chiarimenti a proposito della proprietà “mista” del condominio.
La Redazione
La detrazione del 110%, prevista fino al 30 giugno 2023, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, per gli interventi effettuati:
  • dagli Istituti autonomi case popolari IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Rientrano tra gli interventi agevolati interventi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

precisazione

Se entro il 30 giugno non è stato raggiunto almeno il 60% dell'avanzamento dei lavori, l'agevolazione al 110% sarà valida solo per i primi sei mesi del 2023, mentre per il resto dell'anno subentreranno le agevolazioni ordinarie.

A questo proposito, il Fisco ha fornito alcune precisazioni in tema di proprietà mista:
  • (Circolare n. 24/E del 2020) con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile agli IACP, è stato chiarito che il condominio può applicare la disciplina prevista per tali istituti ed enti e pertanto, secondo la disciplina vigente, fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; 
  • (Circolare n. 13/E del 2023) qualora tale ultima condizione non si realizzi, si ritiene che possa trovare applicazione, per gli interventi effettuati su edifici condominiali, la disciplina di cui al citato comma 8-bis, primo periodo, dell'articolo 119 sopra richiamata. Le medesime considerazioni valgono qualora le unità immobiliari dell'edificio condominiale risultino, in prevalenza, possedute dalle cooperative e assegnate in godimento ai soci. Ne deriva che, con riferimento agli interventi ammessi all'agevolazione effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile sia riferibile ai predetti istituti o enti e cooperative, qualora non si realizzi la condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo:
    1. se ricorrono le condizioni previste della Legge di bilancio 2023 (presentazione della Cila e approvazione della delibera assembleare secondo le scadenza indicate dalla normativa) si applicano per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, dell'aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025;
    2. se non ricorrono le condizioni previste della Legge di bilancio 2023, la detrazione è nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e nella misura del 90 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.
Documenti correlati