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27 giugno 2023
Noleggio di monopattini elettrici con sistema di free floating e Codice dei Contratti Pubblici

Il Consiglio di Stato fa alcune precisazioni in tema di procedura selettiva di affidamento del servizio di noleggio di monopattini elettrici con sistema di free floating, analizzando i peculiari aspetti problematici.

di La Redazione
Un Comune indiceva una procedura per l'individuazione di operatori interessati a svolgere il servizio dinoleggio di monopattini elettrici con sistema di free floating sul territorio comunale. Successivamente, con determina dirigenziale, veniva approvata la graduatoria autorizzando le prime tre imprese classificate a presentare SCIA per l'avvio del servizio di noleggio. Una delle aziende partecipanti presentava ricorso contro detto atto, ma il TAR lo respingeva.
 
La questione, su appello dell'impresa, giunge, così, davanti al Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 4368 del 2 maggio, la sezione Quinta fa alcune precisazioni in tema di procedura selettiva di affidamento del servizio di noleggio di monopattini elettrici con sistema di free floating, tenuto conto dei peculiari aspetti problematici.
 
Innanzitutto, a tal tipo di procedura vanno applicate esclusivamente le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici espressive di principi generali e aventi portata applicativa generalizzata. Qualora il rilascio delle autorizzazioni avvenga all'esito di una procedura comparativa tra gli interessati, per il contingentamento del numero di titoli disponibili, non oggetto di specifica disciplina normativa, le regole proprie di un ordinario procedimento di autorizzazione devono essere declinate in rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui ogni procedura selettiva deve conformarsi.

esempio

Nella caso in esame, la sezione ritiene che il Comune fosse tenuto soltanto ad applicare alla procedura selettiva in esame i principi generali del suddetto Codice, senza essere obbligato all'integrale rispetto delle singole prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in carenza di alcuna volontà in tal senso espressa nella lex specialis.


In secondo luogo, valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impongono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei limiti tassativi previsti dall'art. 134 c.p.a..

Per quanto attiene alla competenza dei commissari, il requisito dell'esperienza nello specifico settore non riguarda indistintamente tutti i componenti della commissione. Lo stesso va, infatti, interpretato non secondo un approccio formale e atomistico, ma secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, che valorizzi le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze della PA, che i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali vanno ad incidere. Pertanto, non è imposta una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono all'integrazione del complessivo oggetto del contratto. 
 
Ancora, se, da un lato, è vietato per il seggio di gara enucleare criteri o sub criteri non previsti e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis, dall'altro, è consentito alla commissione effettuare una declinazione ed una specificazione dei criteri e dei sub criteri. Tale «modus operand è legittimo in quanto la commissione non ha, nel caso di specie, in alcun modo modificato i criteri di valutazione, cui aveva autovincolato la propria discrezionalità, ma ha solo specificato le modalità applicative di tale operazione, senza apportare una modifica sostanziale ai criteri di valutazione e ai fattori di ponderazione fissati nell'avviso nonché senza alcuna modifica postuma.
 
Da ultimo, nelle procedure di evidenza pubblica, l'incompatibilità del presidente non è automatica, ma va valutata sempre in concreto sulla base di comprovate ragioni di interferenza e condizionamento. Il ruolo di responsabile unico del procedimento può coincidere con le funzioni di commissario di gara o di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.