Qualora più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4/10/16 la corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del 16/5/2008 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato la nullità del processo di primo grado nei confronti della sig. A. ed ha rimesso gli atti al primo giudice con termine alle parti per la riassunzione.
Secondo quanto ripercorso della sentenza oggi impugnata, la controversia vedeva in origine più ricorrenti con distinte domande proposte innanzi allo stesso giudice, con le quali si richiedeva la restituzione di contributi corrisposti all'INPDAP e risultati non utili nella ricongiunzione di periodi assicurativi relativamente a ciascuna distinta posizione previdenziale); i ricorsi di primo grado erano stati notificati all'Inps (che si era costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva), ma non anche all'INPDAP e al Ministero delle Infrastrutture (che non si erano invece costituiti); i diversi ricorsi venivano quindi riuniti; senza che fosse intervenuta declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti, era stata pronunciata egualmente sentenza, che aveva deciso i ricorsi riuniti nei confronti di tutti i convenuti; tale sentenza era stata notificata solo da alcuni ricorrenti (tra i quali non la signora A.) nei confronti dell'INPDAP; l’INPDAP aveva quindi fatto appello verso la sentenza (dalla quale solamente allora aveva appreso formalmente del giudizio nei suoi confronti); l’appello era stato fatto nei confronti della A. oltre il termine breve (ciò però era rituale secondo la corte territoriale, in quanto andava esclusa l'unitarietà del termine in ipotesi di litisconsorzio non necessario); l'INPS era quindi succeduto all'INPDAP nella relativa posizione. La corte ha poi aggiunto che in primo grado non vi era stata la notifica del ricorso all'INPS, atteso che l'INPS aveva partecipato ad altro titolo a quel giudizio e non quale successore dell’INPDAP, sicché il processo doveva retrocedere in primo grado, in ragione della mancata notifica all’INPDAP ed al Ministero del ricorso introduttivo della lite. Avverso tale sentenza ricorre la signora A. per un motivo, cui resiste l'INPS con controricorso; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimasto intimato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Motivi della decisione
Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 325 e 326 c.p.c., per avere trascurato l'unitarietà del termine per impugnare in ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Il motivo è infondato.
Occorre infatti rilevare che nel caso di specie si trattava di più cause del tutto autonome relative a parti diverse e aventi ad oggetto distinte posizioni previdenziali, riunite in primo grado solo in ragione dell’identità di questioni. Non vi era dunque nessun litisconsorzio sostanziale, ma vi erano distinte azioni con diverse parti.
Ciò posto, non può trovare applicazione alla fattispecie avente i caratteri suddetti il principio dell’unitarietà del termine per l’impugnazione previsto per l’ipotesi di cause inscindibili (cfr. Cass. nn. 986/16, 19869/11, 1771/12, 14722/18, 667/21 ed altre), e ciò in quanto non vi è nel caso né litisconsorzio necessario sostanziale, né litisconsorzio processuale, essendovi invece solo più cause affatto distinte ed indipendenti, occasionalmente trattate insieme per la particolarità del rito del lavoro (che consente la riunione di cause anche per mera identità di questioni). Né vi è pericolo di giudicati contrastanti in senso tecnico nelle ipotesi di che trattasi, pericolo in relazione al quale operano le regole alla base della trattazione unitaria delle cause e dell’unitarietà del termine di impugnazione, proprio per la diversità dei rapporti giuridici trattati e l’assenza di connessione -soggettiva od obiettiva (se non per l’identità di questioni)- tra le cause.
Può dunque affermarsi che nel rito del lavoro, ove più cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni, la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti non segna l’inizio del termine breve per l’impugnazione contro tutte le altre parti, non operando in tale ipotesi l’unitarietà del termine di impugnazione, previsto per la diversa ipotesi di litisconsorzio necessario o, in ipotesi di litisconsorzio processuale, di cause inscindibili o dipendenti.
Spese secondo soccombenza, in favore del solo Inps costituito. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.