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28 giugno 2023
I certificati verdi sono incentivi diversi dai certificati bianchi

Il Consiglio di Stato esclude la disparità di trattamento, posto che tali certificati promuovono gli uni il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso una riduzione dei consumi e gli altri la produzione di energia da fonte rinnovabile.

La Redazione

 

Il GSE rideterminava l'incentivo spettante ad un impianto, ingiungendo ad un srl la restituzione di più di 10mila certificati verdi, quantificando il valore economico di quest'ultimi in 920mila euro circa.
La società propone appello sostenendo l'applicabilità anche alla fattispecie in questione, e non solo ai “certificati bianchi” espressamente contemplati dal Legislatore, della novella introdotta dalla L. n. 124 del 2017, secondo la quale «il GSE non può pretendere la restituzione dei titoli corrisposti sulla base delle richieste di rilascio già approvate quando le difformità tra l'intervento di efficienza energetica proposto e la normativa vigente all'epoca di presentazione dell'iniziativa non dipendano da discordanze tra quanto dichiarato e quanto realizzato, ovvero da documenti non veritieri o dichiarazioni mendaci rese dal proponente».
Nella stessa sede, ha riproposti la questione di legittimità costituzionale di tale normativa, nella parte in cui essa non poteva applicarsi anche ai certificati verdi. Le due tipologie di incentivi, spiega il Consiglio, «obbedendo alla medesima ratio di promozione degli interventi di efficienza energetica e, dunque, del risparmio di energia elettrica primaria, non potrebbero essere assoggettati ad una diversa disciplina in tema di irretroattività dei provvedimenti di segno negativo adottati dal GSE se non in violazione del principio di ragionevolezza e del divieto di disparità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione».

Per il Consiglio, la questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 42 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 28 del 2011, nella parte essa non risulta applicabile anche ai certificati verdi è manifestamente infondata.
Infatti, certificati bianchi e certificati verdi rappresentano meccanismi incentivanti di fenomeni sensibilmente diversi, essendo volti «a promuovere gli uni il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso una riduzione dei consumi e gli altri la produzione di energia da fonte rinnovabile, attraverso l'introduzione dell'obbligo a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili».
Ne consegue che non può configurarsi nessuna disparità di trattamento, atteso che qualsiasi violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, presuppone una identità delle situazioni che risultino ingiustamente disciplinate in modo differente dal legislatore.

Con sentenza n. 5802 del 13 giugno 2023, il Consiglio di Stato rigetta l'appello.