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7 dicembre 2022
I compensi erogati all'agente sportivo: Risoluzione Agenzia delle Entrate 21 novembre 2022, n. 69E

L'Agenzia delle Entrate, con recente Risoluzione 21 novembre 2022, n. 69, in seguito ad apposita istanza di interpello presentata da una Associazione Sportiva, ha preso posizione in merito alla categoria reddituale alla quale ricondurre i compensi percepiti dall'agente sportivo: ad avviso del Fisco essi devono essere inquadrati nell'ambito del lavoro autonomo e, conseguentemente, sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Secondo l'impostazione assunta dall'Amministrazione finanziaria, in questo momento difetta una disciplina specifica che qualifichi espressamente la natura reddituale di tali compensi: infatti, la recente normativa sulla figura dall'agente sportivo (artt. 3 e ss., D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37) demanda a futuri Decreti la disciplina dei compensi. Per tale ragione, l'Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, ritiene che gli emolumenti dall'agente sportivo possano essere considerati redditi di lavoro autonomo percepiti da un professionista.

di Alessio Scaglia *

I compensi percepiti dagli agenti sportivi, in passato, erano pacificamente ricondotti alla categoria dei redditi di lavoro autonomo.

Con la riforma della figura dell'Agente Sportivo:

si è assistito all'insorgere di alcuni dubbi interpretativi in ragione dei richiami che, questa normativa pone verso istituti civilistici (mediazione, attività di intermediazione nella circolazione di beni e attività assimilate) che, notoriamente, in ambito fiscale, danno luogo alla produzione di un reddito di impresa.

In questo contributo, dopo aver inquadrato brevemente la figura dell'agente sportivo, saranno illustrate le motivazioni che hanno condotto all'approdo raggiunto dall'Amministrazione Finanziaria.

L'agente sportivo dopo il D.Lgs. 37/2021

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad importanti interventi normativi negli ambiti del terzo settore e dello sport (1).

In particolare, con l' art. 6, L. 8 agosto 2019, n. 86 il Parlamento ha delegato il Governo:

  • ad attuare la riforma dell'ordinamento sportivo;
  • a riordinare le disposizioni in materia di

precisazione

"rappresentanza di atleti e delle società sportive e di accesso alla professione di  agente sportivo ".

In attuazione della Legge Delega sopra indicata, il Governo ha emanato il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 (2)che, oltre ad aver abrogato ilRegistro Nazionale degli Agenti Sportivi(già introdotto dall'art. 1, comma 373, L. 27 dicembre 2017, n. 205), reca la disciplina in materia di:

  • rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive ;
  • accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

legislazione

Ai sensi dell'art. 15-bis, D.Lgs. n. 37/2021, le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'art. 2, lett. a), D.Lgs. n. 37/2021 fornisce la definizione di agente sportivo qualificandolo come:

legislazione

"il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione".

L'art. 4, D.Lgs. n. 37/2021 prevede che il CONI sia tenuto ad istituire e tenere il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi al quale ogni agente è tenuto ad iscriversi per svolgere la propria attività.

L'iscrizione al Registro, per la quale è necessario corrispondere un' imposta di bollo annuale di € 250,00 , è subordinata al possesso dei seguenti requisiti :

  • essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • essere nel pieno godimento dei diritti civili;
  • non aver riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
  • possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente;
  • superamento dell'esame di abilitazione diretto ad accertare l'idoneità allo svolgimento della professione.

Il rapporto tra l'agente sportivo e i propri clienti è regolato da un contratto che, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 37/2021, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve contenere i seguenti elementi:

  • le generalità complete delle parti contraenti;
  • l'oggetto del contratto;
  • la data di stipulazione del contratto;
  • il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento;
  • la sottoscrizione delle parti del contratto.

precisazione

La durata del contratto non può essere superiore a due anni e sono nulle eventuali clausole di tacito rinnovo. Inoltre, qualora nel contratto non sia indicata la durata o questa sia superiore ai due anni, quest'ultima è da ritenersi comunque pari a due anni.

L'art. 7, D.Lgs. n. 37/2021 reca la disciplina degli obblighi gravanti sull'agente sportivo e prevede che questi sia tenuto ad operare nel rispetto dei principi di:

  • lealtà;
  • probità;
  • dignità;
  • diligenza e competenza;
  • corretta e leale concorrenza.

Inoltre, l'attività deve essere svolta con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice Etico, nonché ogni altra normativa applicabile (comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera).

Infine, la norma impone all'agente sportivo l'obbligo dell'aggiornamento professionale.

Il D.Lgs. n. 37/2021, in conclusione, all'art. 9, reca anche la disciplina delle società tra agenti sportivi.

I profili fiscali

In epoca antecedente alle riforme introdotte con la Legge di Bilancio 2018 e, soprattutto, dal D.Lgs. n. 37/2021, i compensi percepiti dall'agente sportivo erano trattati come reddito da lavoro autonomo: venivano applicati, dunque, il principio di cassa e la ritenuta a titolo di acconto secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (3).

Con le modifiche alla figura dell'agente sportivo introdotte con la Legge di Bilancio 2018 sono iniziati i primi dubbi interpretativi circa la natura da attribuire al reddito derivante da tale attività e, le medesime, si possono riferire anche alla nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 37/2021.

legislazione

Infatti, la normativa in esame, nel descrivere l'attività del mediatore, evoca, in qualche modo, la figura di un soggetto che esercita attività di intermediazione (gli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 37/2021, infatti, descrivono l'agente sportivo come colui che "mette in contatto" due o più persone e, ancora, che l'agente fornisce servizi di "mediazione").

Anche sotto la vigenza della Legge di Stabilità per l'anno 2018, si menzionavano questi elementi e, un'accorta dottrina (4), ha avuto modo di evidenziare che l'attività dell'agente sportivo dovrebbe essere ricondotta all'alveo delle attività di cui all'art. 2195 c.c. e, dunque, destinata a generare reddito di impresa.

A sostegno di questa tesi viene evidenziato che l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il contratto di prestazione sportiva è un bene strumentale immateriale per le società sportive professionistiche (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 dicembre 2001, n. 213 e Circolare 20 dicembre 2013, n. 37).

Secondo una diversa, anch'essa condivisibile, opinione dottrinale, non è possibile qualificare in modo aprioristico la natura del reddito derivante dall'attività di agente sportivo ma occorre verificare caso per caso (5).

Il tema della natura da attribuire ai redditi generati dall'agente sportivo, come anticipato, è stato affrontato, recentemente, dall'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione 69/2022 .

Il caso oggetto dell'istanza di interpello

Una associazione senza scopo di lucro, che ha come oggetto sociale la promozione, sul piano giuridico e nei rapporti con la propria Federazione, lo sviluppo e il riconoscimento dell'agente sportivo, ha presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate evidenziando che:

  • con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 23 marzo 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 373, L. 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, presso il CONI, il Registro nazionale degli agenti sportivi;
  • in tale Registro, in base a quanto previsto dall'articolo 1 del citato Decreto, deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini:
    • della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
    • della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
    • del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

precisazione

L'Associazione, dopo aver richiamato ulteriore normativa regolamentare, ha evidenziato che, in base a quanto previsto dall'articolo 5.4 (Disposizioni generali) del Regolamento della Federazione degli agenti sportivi, l'agente sportivo, in linea generale, può agire solo per conto di una delle parti coinvolte.

Laddove, invece, dovesse agire nell'interesse di più parti (società cedente, atleta, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un mandato con ciascuna parte interessata e a indicare chiaramente, in ciascuno dei mandati, l'esistenza del conflitto di interessi, nonché ad avviare qualunque tipo di negoziazione solo dopo aver ottenuto il consenso scritto di tutte le parti interessate.

Nell'istanza di interpello, come noto, è necessario, ai sensi dell'art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente) prospettare una soluzione.

legislazione

L'Associazione, infatti, ha ritenuto di qualificare quella dell'agente sportivo in termini di attività di impresa con la conseguenza che il reddito deve essere ricondotto alla rispettiva categoria reddituale con ogni conseguenza del caso, tra le quali, l'inapplicabilità della ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 600/73.

La soluzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate

L'Amministrazione finanziaria, per prima cosa, ha evidenziato che la figura dell'agente sportivo, oggi, è disciplinata dal D.Lgs n. 37/2021, ancorché le relative disposizioni si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'Agenzia, poi, ricorda quali siano le caratteristiche dell'Agente Sportivo come descritte e disciplinate dal citato D.Lgs. n. 37/2021 e, in particolare, richiama la definizione (art. 2 e 3), l'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi (art. 4), i requisiti del contratto di mandato (art. 5), la disciplina dei compensi (art. 8) e la possibilità di svolgere l'attività anche tramite società (art. 9).

Ad avviso del Fisco, dunque, sulla scorta delle norme dettate in merito all'esercizio dell'attività di agente sportivo, si può evincere l'intenzione del legislatore "di considerare tale figura come un professionista".

precisazione

A questo proposito, nella Risoluzione n. 69/2022 si rammenta che fin dalla Legge Delega (L. 8 agosto 2019, n. 86), si può desumere la voluntas di considerare l'agente sportivo come professionista: infatti, l'art. 6 della citata Legge, detta i criteri ai quali deve ispirarsi il Governo nel riordinare le "disposizioni in materia […] di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo". Inoltre, l'art. 3, D.Lgs. n. 37/2021, stabilisce che l'agente sportivo fornisce "servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione" e, infine, anche il titolo abilitativo per esercitare l'attività di agente sportivo è un vero e proprio titolo professionale.

In ragione dei citati criteri interpretativi (lessicale e sistematico), l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'attività di agente sportivo costituisca, dunque, esercizio di una libera professione per la quale, inoltre, il legislatore ha inteso disciplinare in modo compiuto perfino i parametri per la determinazione dei relativi compensi.

Infine, l'Amministrazione precisa che, a ben vedere, difetta una specifica disposizione che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall'agente sportivo e, pertanto, in via interpretativa è possibile affermare che tali emolumenti rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo con la conseguenza che essi dovranno essere assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre:

  • l'Amministrazione ha precisato che solamente nel caso in cui l'attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i relativi compensi saranno considerati reddito d'impresa ma a condizione che il modello societario prescelto sia di tipo commerciale.
  • è opportuno evidenziare che, in termini analoghi, ancorché con riferimento specifico al problema del reddito prodotto dagli agenti sportivi "lavoratori impatriati", si era espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 31 maggio 2022, n. 315.

1 Per quanto concerne, per esempio, la riforma dello sport, si veda M. Papa, La riforma dello sport: le novità nel lavoro sportivo introdotte dal D.Lgs. 36/2021, in questa Rivista, 27 ottobre 2022, n. 39.

2 Sulla riforma, si veda anche S. Massarotto, La riforma dell'ordinamento sportivo e la nuova regolamentazione degli agenti sportivi: le incertezze fiscali sull'inquadramento dei compensi, in Rivista di Diritto Tributario, 9 giugno 2021.

3 In questo senso, S. Massarotto, La riforma dell'ordinamento sportivo e la nuova regolamentazione degli agenti sportivi: le incertezze fiscali sull'inquadramento dei compensi, cit..

4 M. Leo, Il prezzo nascosto di norme disordinate, in Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2017; S. Trettel - G. Zavatti, Le novità sugli agenti sportivi nel calcio professionistico, in Il Fisco, 2019, 31, p. 3076 e ss.

5 M. Tenore, Le modifiche normative e regolamentari in tema di procuratori sportivi e le conseguenze sotto il profilo impositivo, in Novità Fiscali SUPSI, 2020, 7, p. 443 e ss. In senso conforme, D. Sciuto, I compensi dell'agente sportivo non possono essere considerati aprioristicamente redditi di lavoro autonomo, in Il Commercialista Telematico, 23 novembre 2022.

* Avvocato in Trento e referente dello Sportello Legale del C.O.N.I. - Comitato Provinciale di Trento.

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