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28 giugno 2023
Salvo il medico obiettore di coscienza che non ha soccorso la paziente in procinto di portare a termine un aborto farmacologico

Tra le altre cose, la Cassazione ha considerato che la condotta del medico non fosse del tutto incongrua, visto che aveva sollecitato l'intervento del collega (in riposo e non reperibile) che aveva seguito proprio la paziente per quell'aborto, il quale poi era andato a buon fine.

La Redazione

La Corte d'Appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale rigettando l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al medico dalla ASL per avere omesso di soccorrere una paziente giunta in reparto in procinto di portare a termine un aborto farmacologico mentre ricopriva il turno di guardia notturno.
La Corte aveva infatti ritenuto che la gravità della condotta e il suo disvalore fossero tali da giustificare la massima sanzione per la violazione dei doveri di sorveglianza e di intervento, non essendo rilevante in tal caso né la qualità del medico di obiettore di coscienza, né il fatto che la paziente avesse raggiunto il reparto prima di passare dal pronto soccorso, in quanto tali elementi non fanno venir meno l'obbligo di intervento terapeutico.
Il medico impugna la suddetta pronuncia mediante ricorso per cassazione.

Con la sentenza n. 16551 del 12 giugno 2023, la Corte di Cassazione accoglie in parte il ricorso. Il Collegio ritiene infatti che la Corte territoriale non abbia errato nell'individuare nella condotta del ricorrente i tratti di un inadempimento rispetto ai suoi obblighi lavorativi, essendo suo dovere farsi carico della paziente anche perché il medico che aveva seguito precedentemente la stessa non era di turno, né era reperibile (anche se poi nei fatti fu costretto a recarsi sul posto per intervenire).
Tuttavia, fermo l'inadempimento, sono comunque stati trascurati una serie di elementi che inficiano inevitabilmente le conseguenti sussunzioni e valutazioni giuridiche. In tal senso, il CCNL integrativo indica tra gli elementi da valutare rispetto al dosaggio delle sanzioni l'entità del danno provocato, che nel caso di specie è assente, considerando che alla fine era stato chiamato l'altro medico ad occuparsi della situazione nonostante fosse in riposo. Inoltre non sono emersi elementi di tangibile discredito per l'azienda. Ancora, non deve essere trascurato che la condotta tenuta dal medico non era totalmente incongrua, tenendo conto che la sollecitazione era stata quella di chiamare il medico che aveva seguito la paziente proprio per quell'aborto, il quale poi era appunto sopraggiunto. Infine, altro elemento da tenere in considerazione è l'assenza di precedenti disciplinari a carico del ricorrente.
Alla luce di tali elementi, il licenziamento appare sproporzionato, essendo necessaria una valutazione ex novo sul punto, osservando anche i parametri della contrattazione collettiva.
Segue l'accoglimento della decisione impugnata sul punto con rinvio alla Corte d'Appello.

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