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17 agosto 2023
Il nuovo onere della prova introdotto dalla riforma tributaria

Secondo la nuova norma introdotta dalla Legge n. 130/2022, spetta all'Amministrazione provare le violazioni contestate con l'atto impugnato.

La Redazione
Un'impresa di manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia avverso un avviso di accertamento emesso dalla stessa per l'anno d'imposta 2016, ai fini IRPEF, IRAP, IVA relative sanzioni ed interessi. 

L'Agenzia dell'Entrate contestava al ricorrente l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.  Secondo il Fisco, se l'acquirente avesse applicato l'ordinaria diligenza, si sarebbe dovuto accorgere di intrattenere rapporti con un fornitore responsabile di illeciti fiscali.
Il ricorrente si difendeva replicando di aver verificato per ogni consegna di motociclette il numero di telaio per controllare che l'origine non fosse furtiva; inoltre, prima di ogni consegna, il fornitore gli inviava via mail la copia della fattura accompagnatoria che seguiva la spedizione.
 
La controversia giunge dinanzi allla CGT di primo grado, il quale ribadisce i seguenti principi di diritto sulla riparizione dell'onere probatorio in tema di fatture soggettivamente inesistenti:
  • «In tema di IVA, e con riguardo al regime del "reverse charge" o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA».
  • «Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesta il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione I'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (nella specie di leasing immobiliare), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode».
Ai sensi della nuova Legge n. 130/22, promotrice della riforma della giustizia tributaria, è stato aggiunto all'art. 7 del D.L.gs 546/92, il comma 5-bis, secondo cui: «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni». 
Secondo la CGT, la norma ha natura processuale e quindi è applicabile a tutti i processi pendenti al 16 settembre 2022, (entrata in vigore della legge).
 
Per questi motivi, la CGT di primo grado di Reggio Emilia conclude sostenendo la mancata prova in merito alla consapevolezza del ricorrente di partecipare ad una frode fiscale. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con sentenza n. 33 del 2 marzo 2023.
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