Secondo la nuova norma introdotta dalla Legge n. 130/2022, spetta all'Amministrazione provare le violazioni contestate con l'atto impugnato.
L'Agenzia dell'Entrate contestava al ricorrente l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo il Fisco, se l'acquirente avesse applicato l'ordinaria diligenza, si sarebbe dovuto accorgere di intrattenere rapporti con un fornitore responsabile di illeciti fiscali.
Il ricorrente si difendeva replicando di aver verificato per ogni consegna di motociclette il numero di telaio per controllare che l'origine non fosse furtiva; inoltre, prima di ogni consegna, il fornitore gli inviava via mail la copia della fattura accompagnatoria che seguiva la spedizione.
- «In tema di
IVA , e con riguardo al regime del "reverse charge" o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivoIVA ». - «Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesta il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione I'
IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (nella specie di leasing immobiliare), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode».
Secondo la CGT, la norma ha natura processuale e quindi è applicabile a tutti i processi pendenti al 16 settembre 2022, (entrata in vigore della legge).
Svolgimento del processo
1-L'impresa individuale (...) esercente l'attività di "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI" ricorre ,nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso, per l'anno d'imposta 2016, ai fini irpef, irap, iva relative sanzioni ed interessi; valore economico della controversia Euro 353.181,00; assume l'Agenzia, nell'atto impugnato, che il Ricorrente avrebbe utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; infatti gli acquisti di motociclette, avvenuti per la maggior parte dalla (...) s.r.l.s. sarebbero da qualificare come tali posto che la Stessa: ha presentato per gli anni d'imposta 2014,2015,2016 le dichiarazioni fiscali ai fini ires, irap, iva mentre, per gli anni d'imposta 2017,2018 le ha presentate solo ai fini iva; il pagamento degli stessi sarebbe avvenuto, dapprima con bonifici su un istituto bancario italiano, poi, da ultimo, su un istituto bancario maltese; la fatture prodotte dal Ricorrente in sede di risposta al questionario non portavano la dicitura "d.d.t.", con il relativo riferimento identificativo; inoltre vi sono stati acquisti di motociclette da altre società, tutte aventi la stessa ragione sociale della prima ma di tipo diverso, con sede sociale diversa, con codice fiscale diverso; Il Ricorrente grava l'atto sul presupposto della sua illegittimità; deduce che: dopo aver svolto in età giovanile attività agonistica motociclistica è rimasto nel "mondo" delle corse dilettantistiche dedicandosi alla preparazione, assistenza e vendita di motocicli ad appassionati del settore; in tale ambiente ha conosciuto il sig. (...) che si è presentato come intermediario di società commerciali del settore, in grado di approvvigionarsi, in tempi nettamente più veloci rispetto al mercato delle concessionarie, di motociclette e relativi pezzi di ricambio di noti marchi; prima di instaurare rapporti commerciali con lo Stesso e con le società intermediate, ha avuto cura di verificare, presso il Registro delle Imprese l'esistenza delle stesse ed i Suoi poteri di rappresentanza; inoltre, ad ogni consegna delle motociclette, aveva cura di verificare il numero di telaio per controllare che l'origine non fosse furtiva; il fornitore Gli faceva avere, via mail, prima di ogni consegna copia della fattura accompagnatoria che seguiva la spedizione, Lui provvedeva, poi, al pagamento tramite bonifico ed il vettore, una volta verificato l'avvenuto versamento, consegnava la merce; verso la fine di ottobre 2018 la G.di.F. in sede, a seguito di una segnalazione del comando di Alessandria, aveva iniziato una verifica, conclusasi a metà novembre 2018,per gli anni d'imposta 2014,2015,2016,2017;dal conseguente p.v.c. non erano emersi rilievi di particolare importanza, tanto che le maggiori imposte ritenute accertabili non superavano le poche migliaia di euro; in sede di chiusura dell'atto, in data 15/11/2018, i militari intervenuti verbalizzavano che "In data odierna gli ispettori, dopo aver concluso l'esame dell'aspetto commerciale relativo agli acquisti di motocross dalla (...) al fine di accertare se la ditta individuale (...) abbia ottenuto un beneficio economico derivante dalle operazioni commerciali poste in essere con la (...) srl ritengono che -considerata la correttezza della documentazione fiscale sottostante i rapporti commerciali intercorsi tra ditta individuale (...) srl;- considerata la modalità di pagamento avvenuta, sempre, tramite bonifici bancari a favore dell'emittente del documento e mai attraverso pagamenti in contanti, come prassi nell'ambito di frode fiscali;- considerata l'insussistenza di un maggior beneficio economico derivante dalla commercializzazione parallela tale da suscitare sospetto in un operatore accorto: la ditta individuale (...) abbia agito in buona fede adottando comportamenti adeguati e standard di accortezza e diligenze idonei, nei limiti della possibilità del cessionario ad evitare coinvolgimenti in frodi fiscali; per quanto sopra le fatture d'acquisto di motocross emesse dalla (...) srl così come esibite e contabilizzate dalla ditta in verifica conformi ai requisiti di forme contenuto fanno presumere la veridicità di quanto in esse rappresentato e costituiscono valido titolo per il contribuente, in ossequio al principio comunitario di neutralità per esercitare la detrazione iva"; in seguito alla verifica, la competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, emise un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 oggetto di gravame presso la competente C.T.P. di Reggio Emilia; l'Agenzia, in sede di autotutela, annullò il suddetto atto; richiamato tutto ciò il Ricorrente evidenzia come tutte le motivazioni dell'Agenzia, a sostegno dell'atto impugnato, non abbiano pregio; chiede infine, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese; l'intimata Agenzia si costituisce in giudizio ribadendo tutte le motivazione dell'atto impugnato; evidenzia, in particolare, come agli atti risulti una denuncia del proprietario dell'immobile dove la (...) s.r.l.s. avrebbe la sede che afferma come lo stesso sia è vuoto da persone e cose da circa 10 anni; chiede il rigetto del ricorso; vinte le spese
Motivi della decisione
2-Sono condivisibili principi di diritto quelli secondo cui: "In tema di IVA, e con riguardo al regime del "reverse charge" o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA."(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 4250 del 10/02/2022 (Rv. 663882 - 01)); "In tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza unionale (cfr. CGCE 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto l'esistenza di una frode fiscale fondata su operazioni soggettivamente inesistenti relative alla compravendita di autovetture, dando rilievo all'emissione di fatture pro-forma, non previsto dal sistema fiscale, e alla diversità tra soggetto emittente e quello che aveva eseguito le prestazioni)"(Cass Sez. 5 -, Ordinanza n. 17335 del 19/08/2020 (Rv. 658559 - 01)); "Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesta il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione I'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (nella specie di leasing immobiliare), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode. (Nella specie, la decisione ha riguardato un caso di operazione immobiliare complessa, in cui è stata contestata, tra l'altro, l'indebita deduzione, come componenti negativi di reddito, dei costi dei canoni di leasing di un complesso immobile sopravvalutato" (Cass Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5873 del 28/02/2019 (Rv. 653071 - 01)); principii tanto più da condividere e valorizzare alla luce della recente novella in punto di corretta applicazione dell'onere della prova; infatti con la novella introdotta dall'art.6 L.130/22 è stato aggiunto all'articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, secondo cui: "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati."; la novella ha natura processuale e, dunque, è applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge; tale natura discende, in primo luogo, dalla stessa lettera della norma, la quale fa espresso riferimento alla prova in giudizio" l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato", poi alla sua collocazione sistematica nell'ambito della normativa sul rito tributario ed, infine, dal fatto che il Legislatore, quado ha voluto decorrenze diverse rispetto alla data di entrata in vigore della L.130/22, lo ha esplicitamente detto, come ad esempio lnell'art.4-bis (competenza giudice monocratico) che si applicherà ai ricorsi notificati dal 01/01/2023.(1)
3-Invero dagli atti di causa emerge chiaramente l'insufficienza della motivazione dell'atto impugnato a dimostrare chiaramente le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva posto che: quanto alla carente parziale presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte del fornitore; va detto che, anche se la moralità/immoralità fiscale del fornitore avesse una qualche valenza a carico del Ricorrente, per l'anno d'imposta accertato il fornitore aveva regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali; quanto all'utilizzo di un istituto bancario non italiano; va detto che nessuna norma vieta ad un operatore economico di utilizzare i servizi bancari di un istituto avente sede in un altro paese, oltretutto facente parte della CEE e non in black list; quanto al fatto che il fornitore sembrerebbe non avere sede presso l'indirizzo risultante dal registro Imprese; invero il fatto non ha valenza probatoria posto che il Ricorrente ha verificato la stessa presso un pubblico registro adempiendo così ai suoi oneri di avveduta e prudente gestione e posto che, essendo il fornitore un "intermediario" non aveva necessità di un magazzeno facendo pervenire le motociclette direttamente dal costruttore al Ricorrente; da ultimo questo Giudice non può fare a meno di valorizzare quanto dedotto dal Ricorrente e non contestato dall'intimata Agenzia, in ordine alle vicende connesse alla verifica effettuata dalla G.di.F. e del conseguente annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2014.
4-In conclusione risulta non provata, dunque, la consapevolezza del Ricorrente di partecipare ad una frode fiscale; il ricorso va pertanto accolto con annullamento dell'atto impugnato; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
(1) Implicitamente ne ammette l'applicabilità ai processi in corso anche se poi ne svaluta, in parte, la portata "In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale "(Sez. 5 -, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022 (Rv. 666100 - 01))
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio liquidate in Euro 5.000 (cinquemila) più oneri di legge e Cut seguono la soccombenza.