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30 giugno 2023
È perentorio il termine di 60 giorni entro il quale l’ANAC deve inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio

Qualora l'ANAC, dopo la fase preistruttoria, provveda ad integrare la comunicazione di avvio del procedimento, è tenuta a garantire un effettivo contraddittorio procedimentale nonché ad inviare una nuova comunicazione delle risultanze istruttorie.

di La Redazione
Una società impugnava l'atto dell'ANAC con cui le era stata inflitta una sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 70, comma 1, lett. a) e d), e dell'art. 73, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 207 del 2010, in relazione alle incompatibilità riscontrate (e solo successivamente rimosse o in via di rimozione da parte della SOA) in capo ad uno dei membri del consiglio di amministrazione. Presentato ricorso, il TAR Lazio lo respingeva.
 
La società propone così appello davanti al Consiglio di Stato, proponendo varie censure.
 
Con sentenza n. 5969 del 16 giugno, la sezione Quinta fa, innanzitutto, alcune precisioni in tema di procedimento sanzionatorio gestito dall'ANAC, in particolare su:

  1. Contraddittorio - Ai sensi degli artt. 40 e 42 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle SOA, qualora l'ANAC provveda, dopo la fase preistruttoria, ad integrare la comunicazione di avvio del procedimento, è tenuta a garantire un effettivo contraddittorio procedimentale ed a inviare la nuova comunicazione delle risultanze istruttorie, attesa la regressione del procedimento alla fase preistruttoria, prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio;
  2.  Perentorietà dei termini - Il termine di 60 giorni dall'acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti, entro il quale, ai sensi dell'art. 40 del suddetto Regolamento, l'ANAC deve inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, è perentorio.
 
Ciò presupposto, il Giudice amministrativo accoglie l'appello della società, riscontrando, nel caso di specie, violazione del «Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163».
 
In primo luogo, è stato violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che – conclusa la fase istruttoria, e integrata la comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità – occorreva un nuovo ed effettivo contraddittorio procedimentale, non bastando a tal fine la presentazione, da parte della società, di una memoria partecipativa, in una precedente e diversa fase del procedimento, ossia nella fase preistruttoria, espletata dopo la comunicazione di integrazione dell'avvio del procedimento. 
 
In secondo luogo, non è stato rispettato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 40 del predetto Regolamento, termine che, come detto, è da ritenersi perentorio.