Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
30 giugno 2023
È legittima l’acquisizione e la memorizzazione delle impronte digitali nelle nuove carte d’identità?

Le conclusioni dell'avvocato generale in esame si inseriscono nell'ambito di una vicenda ambientata in Germania, ove un cittadino tedesco aveva espressamente richiesto al comune il rilascio di un nuovo documento di identità senza l'inserimento di un'immagine delle impronte digitali nel chip.

La Redazione

Il regolamento 2019/1157 ha introdotto a partire dal 2 agosto 2021 l'obbligo di inserire in un supporto di memorizzazione altamente protetto un'immagine delle impronte digitali del titolare di ogni nuova carta d'identità rilasciata negli Stati membri.
In tale contesto, un cittadino tedesco chiedeva al comune il rilascio di un nuovo documento di identità senza l'inserimento di detta immagine delle impronte digitali nel chip.
Il comune respingeva la domanda, al che il cittadino si rivolgeva al competente Tribunale, il quale chiede l'intervento della CGUE sul punto, nutrendo dei dubbi sulla validità del regolamento 2019/1157 in relazione all'obbligatorietà dell'acquisizione e memorizzazione delle impronte digitali nelle carte di identità tedesche.

Nelle conclusioni del 29 giugno 2023 nella causa C-61/22, l'avvocato generale Laila Medina sostiene che il regolamento citato sia stato adottato correttamente sulla base dell'art. 21, paragrafo 2, TFUE, con lo scopo di rendere più agevole il diritto dei cittadini UE di circolare e soggiornare liberamente nei territori degli Stati membri.
In tal senso, il regolamento potrebbe costituire una limitazione dei diritti garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta, dunque sarà necessario verificare se il trattamento dei dati possa essere giustificato in base all'art. 52, paragrafo 1, della stessa.
In relazione alle limitazioni derivanti dal regolamento 2019/1157, secondo l'avvocato generale esse mirano a prevenire il rischio di falsificazione e quello di frode documentale, considerando la mancata omogeneità concernente i formati e gli elementi di sicurezza delle carte di identità nazionali, dunque può dirsi che esse rispondono a una finalità di interesse generale.
Le limitazioni inoltre sono idonee, necessarie e non superano quanto indispensabile per raggiungere l'obiettivo principale del regolamento citato, non sussistendo un metodo alternativo che ad oggi consenta con metodi meno invasivi l'acquisizione e la memorizzazione delle impronte digitali. In aggiunta, le misure garantiscono che, una volta rilasciato il documento, gli identificatori biometrici memorizzati siano a disposizione solo del titolare e che non siano pubblicamente accessibili.
Quanto alla compatibilità con il RGPD, l'avvocato generale sostiene che non sussiste alcun punto del regolamento che preveda l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto nel corso del processo legislativo che ha condotto all'adozione del regolamento 2019/1157, concludendo per la legittimità delle misure.