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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Cooperativa di Consumo ed Edilizia S. A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la B.A. s.r.l., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6617/2020 del 19.3.2020, di pagamento della somma di € 71.370,00, come da fattura n. (omissis) (Doc. 1 monitorio), oltre interessi e spese della procedura, chiedendo preliminarmente la dichiarazione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo perché non autentica e, nel merito, previo accertamento del grave inadempimento dell’opposta agli obblighi nascenti dal contratto di locazione commerciale e dalla scrittura privata del 18.1.17, la revoca del decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio, parte opposta chiedeva in principalità il rigetto dell’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività; chiedendo in via subordinata, ove dichiarata la nullità della scrittura privata, la condanna dell’opponente al pagamento di € 71.370,00 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., oltre gli interessi dalla domanda; con vittoria di competenze e spese del giudizio.
Non concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all’udienza del 23.2.2023 le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Dalle risultanze del compendio probatorio acquisito la vicenda può essere sinteticamente ricostruita nei termini che seguono.
La Cooperativa Sant’A. e la B.A. stipulavano il 18.1.2017 tre accordi: un contratto di affitto d’azienda (Doc. 1 opponente), con il quale la Cooperativa concedeva in affitto il circolo sociale ricreativo ubicato nell’immobile di C., fraz. C., via (omissis) con un pubblico esercizio di bar-trattoria nonché un’autorizzazione per i giochi leciti, con canone pattuito in € 600,00 mensili oltre iva; un contratto di locazione commerciale per la durata di sei anni dell’immobile di proprietà della Cooperativa, sito in C., fraz. C., via (omissis) (Doc. 2 opponente), a uso esclusivo di bar trattoria ed esercizio giochi leciti, pattuendo un canone di € 7.200,00 oltre iva per i primi quattro anni, da corrispondersi in 12 rate mensili da € 600,00; una scrittura privata (Doc. 3 opponente) relativa alle attrezzature, agli arredi e agli accessori per l’esercizio dell’attività ubicati nell’immobile di Corbetta, di proprietà di un terzo precedente affittuario dell’azienda, che B.A. avrebbe dovuto acquistare e poi cedere alla Cooperativa, con una vendita rateale con riserva di proprietà, come corrispettivo in compensazione del canone di locazione (prevedendo, peraltro, un maggior importo a titolo di rata di prezzo rispetto al canone pattuito nel contratto di locazione commerciale). A fronte dell’acquisto delle menzionate attrezzature dal sig. D.F., la B.A. emetteva la fattura n. 20170002 del 2.3.2017, poi azionata in sede monitoria (Doc. 1 fasc. monitorio), per l’importo di € 71.919,00.
In ragione del mancato pagamento dei canoni per l’affitto dell’azienda nonché del canone di locazione da parte dell’odierna opposta, l’opponente avviava nei confronti di B.A. la procedura di sfratto per morosità (Doc. 4-5 opponente). Altro giudizio tra le medesime parti aveva ad oggetto la validità del contratto di affitto di azienda, dichiarato con sentenza d’appello passata in giudicato (Doc. 17 opposta) nullo per mancanza dell’oggetto. Il Tribunale di Milano, con sentenza passata in giudicato (Doc. 24 opposta), dichiarava altresì la nullità (derivata) del contratto di locazione commerciale per oggettiva
carenza di causa, a fronte del collegamento negoziale tra i due contratti.
L’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, la notifica all’opponente del decreto ingiuntivo opposto deve dirsi rituale. Parte opposta ha adeguatamente provato la tempestiva notifica del decreto, con dimostrata accettazione e consegna della stessa (Doc. 19-20 opposta) nonché con attestazione di conformità degli atti contenuta nella relata di notifica (Doc. 18 opposta, pag. 6 e 10). Quanto alla conoscenza del numero del decreto ingiuntivo, sebbene effettivamente la copia notificata non presentasse ancora l’indicazione del numero apposto dalla cancelleria, le parti, l’oggetto e tutti gli elementi essenziali del decreto (unitamente al
ricorso) erano chiaramente identificati e conoscibili per l’opposta, mentre l’esatto numero di decreto veniva indicato nella relazione di notifica (Doc. 18 opposta, pag. 6), tanto che l’opponente effettivamente impiegava la corretta numerazione del provvedimento nel proprio atto di opposizione, ritualmente e tempestivamente depositato.
Tra i contratti di affitto d’azienda e di locazione commerciale (affetti da nullità già dichiarata dalle sentenze di cui ai Doc. 17 e 24 opposta) e la scrittura privata che prevedeva la cessione rateale con riserva di proprietà alla Cooperativa delle attrezzature e degli arredi per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di B.A. (Doc. 3 opponente) sussiste un collegamento negoziale.
Il collegamento negoziale tra due o più contratti si verifica quando questi, pur conservando ciascuno una causa autonoma, perseguano uno stesso fine e siano funzionalmente preordinati dalle parti alla realizzazione di un disegno economico-giuridico unitario condiviso (Cass. civ., sentenza n. 18585 del 22/09/2016). Perché si possa riconoscere il collegamento funzionale dei negozi giuridici deve verificarsi l’esistenza di due requisiti, oggettivo e soggettivo: da un lato, i contratti devono presentare un evidente nesso teleologico, teso al raggiungimento di un risultato economico unitario, dall’altro le parti devono concordare nella volontà di legare funzionalmente i distinti atti.
Nel caso di specie, entrambi i requisiti sussistono. I tre contratti, strumentalmente legati l’uno all’altro, mirano a raggiungere il medesimo risultato, vale a dire la realizzazione dell’operazione economica di locazione dell’immobile ad uso commerciale con il vantaggio per il locatore di diventare al termine del contratto proprietario anche degli arredi/attrezzature/beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività e per il conduttore di godere degli spazi pagando un corrispettivo mensile basso in virtù del meccanismo di compensazione tra i ratei della vendita ed i canoni di locazione. Inoltre, la volontà delle parti di legare funzionalmente le tre scritture è resa palese dal tenore letterale dei tre contratti, stipulati tutti contestualmente in data 18.1.2017, e contenenti continui richiami l’uno all’altro (“l’affitto dell'immobile ove è esercitata l’azienda sarà oggetto di autonoma e separata scrittura privata tra le parti” Doc. 1 opponente; “con altri due contratti di affitto di ramo d’azienda del 18.1.2017 e di locazione commerciale del 18.1.2017 la Cooperativa (...) ha concesso a B.A. in affitto l’azienda costituita da ristorante e pizzeria sita in C., via (omissis) e in locazione commerciale l’immobile ove viene esercitata l’attività” Doc. 3 opponente). A tal proposito, il richiamo nell’incipit della scrittura di cui al Doc. 3 agli altri due contratti, l’espressa volontà che le attrezzature, gli arredi e gli accessori siano forniti da B.A. proprio “per l’esercizio dell’attività” e la circostanza che il corrispettivo della cessione sia ancorato (quale compensazione del controcredito) al pagamento del canone di locazione contribuiscono a collocare la cessione di tali beni (si ricordi, a effetti reali differiti) nell’ambito dell’esercizio dell’attività di ristorazione all’interno dell’immobile locato di via (omissis), quale unitario progetto imprenditoriale perseguito in modo sinergico dalle parti vincolate dai tre contratti. E non solo, nella disciplina del corrispettivo della cessione, è chiaro che gli importi dei crediti da compensare fossero in realtà superiori al canone pattuito con il contratto di locazione commerciale (Doc. 2 opponente), sicché deve individuarsi nella scrittura in questione un intento di rivedere e modificare a ribasso il canone, che era invece oggetto del distinto ma, a maggior ragione, collegato contratto di locazione.
Tanto ci consente quindi di affermare che la scrittura privata sottoscritta il 18.1.2018 sia funzionalmente legata ai contratti di affitto d’azienda e locazione commerciale stipulati in pari data tra le stesse parti.
A fronte della dichiarata nullità dei contratti di affitto d’azienda e di locazione, uno per mancanza dell’oggetto e l’altro per difetto di causa, si ritiene che, venuti meno ex tunc i suoi presupposti, anche la scrittura privata del 18.1.2017 sia inficiata da nullità derivata poiché, se gli effetti di uno dei contratti non si possono produrre (nel caso, perché ne viene dichiarata la nullità), anche l’efficacia dei contratti collegati viene meno per carenza di un’adeguata giustificazione causale, essendo frustrata la funzionalità complessiva dell’operazione economica voluta dai contraenti. È proprio la giurisprudenza di legittimità ad affermare che, nelle ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverberi i suoi effetti anche sugli altri che siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un’unica complessa e contestuale operazione (Cass. civ., ordinanza n. 5377 del 21/02/2023; Cass. civ., sentenza n. 21417 del 10/10/2014).
Una volta dichiarata la nullità (rilevabile d’ufficio) della scrittura privata sottoscritta il 18.1.2017 e venuti meno ex tunc gli effetti dell’accordo di cessione rateale con riserva di proprietà, deve affermarsi che l’opposta nulla può pretendere a titolo di corrispettivo da parte opponente, che peraltro mai si è immessa nel possesso dei beni mobili oggetto della scrittura, posto che la disponibilità dell’immobile e di tutte le attrezzature e gli arredi in esso contenuti era della B.A., che ha poi rilasciato l’immobile completamente libero da arredi (circostanza incontestata) il 20.11.2021.
Venendo alla domanda subordinata di parte opposta di condanna dell’opponente al pagamento di € 71.370,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., deve escludersi che sussista uno squilibrio informativo patologico e, di conseguenza, una responsabilità precontrattuale in capo alla Cooperativa Sant’A.. La norma prevede il risarcimento del danno in favore della parte che, senza sua colpa, abbia confidato nella validità di un contratto, quando la controparte, dovendo conoscere l’esistenza della causa di invalidità di quell’atto, abbia omesso di darne notizia all’altro contraente. Ebbene, anzitutto la nullità della scrittura di cui al Doc. 3 è derivata da un vizio che pertiene ai contratti a esso collegati (collegati, peraltro, da una volontà negoziale reciproca delle parti), non da una causa di invalidità afferente direttamente alla compravendita con riserva di proprietà, rispetto alla quale non sussiste la violazione di alcun dovere informativo da parte della Cooperativa Sant’A.. Ma anche con riguardo all’accertata causa di invalidità del primo contratto collegato (vale a dire l’inesistenza dell’oggetto, poiché il complesso dei beni costituenti l’azienda ceduta era di proprietà del terzo precedente affittuario, non invece del soggetto cedente), era evidentemente noto a entrambe le parti, come riconosciuto dalla stessa opposta sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, che l’attrezzatura e l’arredo dell’immobile fossero di proprietà del D.F. precedente affittuario (doc. 7) e dunque alcuna responsabilità precontrattuale è imputabile all’opponente.
Pertanto, deve accogliersi l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6617/2020 del 19.3.2020, e rigettarsi ogni altra domanda.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
in accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6617/2020 emesso dal Tribunale di Milano;
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 per esborsi, € 14.103,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.