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30 giugno 2023
I chiarimenti del Fisco sulle modalità di applicazione del regime della “flat tax incrementale”

Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate individua i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del regime agevolativo opzionale introdotto dalla Legge di bilancio 2023.

La Redazione
La L. n. 197/29 dicembre 2022, (c.d. Legge di bilancio 2023), all’articolo 1, commi 55, 56 e 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.
 
Con la circolare n. 18 del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce delle indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del suddetto regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame.
 
A) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Soggetti ammessi al beneficio
  • le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, titolari di reddito di cui all'art. 55 del TUIR, con alcune eccezioni;
  • gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti;
  • le persone fisiche che esercitano arti o professioni che conseguono un reddito di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR.

Redditi esclusi dal beneficio
  • i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell'art. 5, comma 1, del TUIR;
  • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 del TUIR;
  • i redditi di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5 del TUIR;
  • l'accesso è precluso a coloro che, per l'anno d'imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla L. n. 2014/190.

B) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
 
È prevista l'applicazione di un'imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.
 
Il calcolo viene effettuato sull'incremento di reddito dell'anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell'ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).
Con riferimento all'impresa familiare e all'azienda coniugale, l'incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l'intero reddito conseguito dall'impresa nel 2023 rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente.
 
Dalla base imponibile IRPEF vanno esclusi i redditi soggetti a imposta sostitutiva. L'IRPEF, dunque, va calcolata applicando le aliquote proprie previste dall'articolo 11 del TUIR, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale”.
 
La disciplina non trovi applicazione nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato l'attività d'impresa o l'esercizio di arti o professioni a partire dall'anno d'imposta 2023.

L'adesione al regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 e successivi, della L. n. 190/2014 o la permanenza nel regime c.d. “di vantaggio” di cui all'art. 27 del D.L. n. 9814/2011, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non precluda l'accesso al regime per l'anno d'imposta 2023.