Tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio deve sussistere un nesso teleologico. In caso contrario, il giudice non può applicare la circostanza aggravante prevista dall'articolo 614, comma 4, c.p..
L'imputato, condannato per violazione di domicilio, ricorre in Cassazione lamentando la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'
Nello specifico, l'imputato aveva scavalcato un cancello per entrare...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pisa in composizione monocratica, emessa in data 21/02/2017, con cui P.M. era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni n favore della parte civile, per i reati di cui agli artt. 614, comma quarto, 61 n. 2, 337 cod.. pen., in M. in V.d'A. il 10/06/2016.
2. In data 25/11/2022 P.M. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to R.N., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 614, comma quarto, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'imputato aveva scavalcato un cancello di ridotte dimensioni per entrare nell'abitazione della persona offesa, avvicinandosi, poi, ad una porta-finestra aperta e protetta da una grata, iniziando a discutere con la persona offesa e, quindi, staccando il tappo del condizionatore, lanciandolo nel giardino; rie discende che, per entrare nel giardino della persona offesa, l'imputato non aveva utilizzato alcuna violenza, avendo posto in essere la condotta violenta solo all'esito della discussione con la persona offesa, con conseguente sussistenza del reato nella forma semplice;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quanto alla determinazione della pena, da calibrarsi previo riconoscimento delle circostanze attenuati generiche equivalenti alla contestata aggravante, risultando la motivazione della Corte di merito, sul punto, del tutto illogica.
Motivi della decisione
Il ricorso di P.M. è fondato, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della detta aggravante, non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, occorrendo, al contrario, un nesso teleologico tra le due azioni. Sicché, se la violenza è esercitata non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, non è ravvisabile la detta aggravante (Sez. 6, n. 9084 del 19/01/2018, B., Rv. 272339; Sez. 1, n. 27542 del 27/05/20:LO, Galluccio, Rv. 247709).
Dalla motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, riproduce le dichiarazioni della persona offesa, K.B. e della teste P.P., l'imputato aveva tirato la griglia del condizionatore strappandone il tappo, che aveva gettato via; tale condotta, tuttavia, sembra collegata ad un momento di rabbia del M., non essendo affatto stato evidenziato alcun nesso teleologico con la condotta violenta e la violazione di domicilio.
In tal senso, quindi, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che, alla luce del principio di diritto enunciato,, valuterà la sussistenza della detta aggravante, tenendo presente che, se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell'altrui abitazione, dovrà essere considerata la condizione di procedibilità del reato.
Gli altri motivi restano assorbiti e in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in considerazione del precedente legame di convivenza tra la persona offesa e l'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.