Questo il tema su cui si è pronunciato recentemente il Tribunale di Milano.
Con sentenza n. 3542 del 5 giugno 2023, il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla richiesta di divorziointrodotta dai coniugi con ricorso introduttivo di separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.. Nella stessa sede, le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note...
Svolgimento del processo
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c: personalmente sottoscritto e depositato in data 16 marzo 2023contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto dì ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale delta documentazione di cui all'art 473-bìs.SI, 3à comma, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p..c.
Motivi della decisione
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ornai m da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da ano che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di or ne pubblico.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con te medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dette condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 413-bis.51, 2° comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejec ·
1) dichiara la separazione personale dei coniugi
2) Ordina al Comune di (omissis) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dal 28 aprile 2023.
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alta prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
6) Spese di lite al definitivo.
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune (omissis) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa A.C..