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3 luglio 2023
La FIGC pubblica i modelli tipo dei contratti co.co.co. da usare in ambito dilettantistico
I modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.Lgs. n. 36/2021 sono stati redatti d'intesa con la LND, l'AIC e l'AIAC.
di La Redazione
La FIGC ha reso noto il Comunicato Ufficiale n. 243/A del 30 giugno 2023, riguardante i modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.Lgs. 36/2021 , da utilizzare in ambito dilettantistico, redatti d'intesa con la LND, l'AIC e l'AIAC.
Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
Le parti interessate devono concordare:
- Articolo 1) Premessa
- Articolo 2) Oggetto del contratto
- Articolo 3) Durata
- Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta
- Articolo 5) Obblighi della Società
- Articolo 6) Compenso in parte fissa
- Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso
- Articolo 9) Clausola relativa al “doppio tesseramento”
- Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale
- Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto
- Articolo 12) Elezione di domicilio
- Articolo 13) Comunicazione del contratto
- Articolo 14) Modifiche al presente accordo
- Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali
- Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile
- Articolo 17) Partecipazione di un agente sportivo alla stipula del presente accordo (FACOLTATIVO. compilare solo nel caso di mandato ad un Agente sottoscritto e depositato secondo le disposizioni federali)
Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta minorenne)
- Articolo 1) Premessa
- Articolo 2) Oggetto del contratto
- Articolo 3) Durata
- Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta
- Articolo 5) Obblighi della Società
- Articolo 6) Compenso in parte fissa
- Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)
- Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso
- Articolo 9) Clausola relativa al “doppio tesseramento”
- Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale
- Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto
- Articolo 12) Elezione di domicilio
- Articolo 13) Comunicazione del contratto
- Articolo 14) Modifiche al presente accordo
- Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali
- Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile
- Articolo 17) Partecipazione di un agente sportivo alla stipula del presente accordo (Facoltativo: compilare solo nel caso di mandato ad un Agente sottoscritto e depositato secondo le disposizioni federali)
Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Tecnico Allenatore e Preparatore Atletico)
Le parti interessate devono concordare:
- Articolo 1) Premessa
- Articolo 2) Oggetto del contratto
- Articolo 3) Durata
- Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico
- Articolo 5) Obblighi della Società
- Articolo 6) Compenso in parte fissa
- Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)
- Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso
- Articolo 9) Esonero e dimissioni del Tecnico
- Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale
- Articolo 11) Elezione di domicilio
- Articolo 12) Consenso al trattamento dei dati personali
- Articolo 13) Comunicazione del contratto
- Articolo 14) Modifiche al presente accordo
- Articolo 15) Clausola compromissoria e normativa applicabile
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. |
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Il compenso è da corrispondere in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.
La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
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L'incarico oggetto del contratto ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. |
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Per gli atleti minorenni durata massima dell'impegno non può essere superiore alle tre stagioni sportive |
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