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4 luglio 2023
Parco fotovoltaico su terreni agricoli: imposta di registro al 15% per la costituzione del diritto di superficie

Il Fisco chiarisce che l'atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, al fine di costruire un parco fotovoltaico, è soggetta all'imposta di registro con l'aliquota del 15%.

di La Redazione
Un notaio rappresenta di essere stato incaricato della stipula di «un atto di costituzione di diritto di superficie a termine e conseguenti servitù» definitivo, facendo seguito ad un contratto preliminare tra le parti. Ciò posto, egli chiede al Fisco in che misura si applica l' imposta di registro in relazione al predetto contratto.

esempio

Secondo la prospettazione dell'istante, al caso di specie andrebbero applicati:

  • l'imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie, in applicazione di quanto
  •  stabilito dalla sentenza n. 3461/2021della Cassazione;
  • l'imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00;
  • l'imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00.
Con risposta n. 365/2023 del 3 luglio, l'Agenzia delle Entrate osserva innanzitutto che dalla bozza del contratto presentata dall'istante, seppur ''preliminare'', emerge che le parti convengono di costituire un diritto di superficie che «consiste nel diritto di realizzare e/o installare e mantenere'' porzioni di terreno, un ''Parco Fotovoltaico'', inclusa ogni necessaria opera accessoria».
 
Ciò presupposto, si ritengono ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la circolare n. 18/E del 2013. Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15%, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna.
 
Secondo il Fisco, dunque, anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15%.
 
Per quanto concerne, poi, la base imponibile, si rileva che ai sensi dell'articolo 43, lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto. Ai sensi dell'articolo 51 del TUR, si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio.