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18 agosto 2023
Perdono la cittadinanza italiana i figli minori di persona che ha spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera?

I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della L. n. 555/1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana.

La Redazione
Il Tribunale rigettava la domanda presentata da Tizio, nato negli Stati Uniti, che aveva chiesto di essere dichiarato cittadino italiano in virtù di discendenza dall'avo Caio, nato in Italia. Secondo il Giudice, quest'ultimo aveva perso la cittadinanza italiana avendo scelto di naturalizzarsi cittadino americano nel 1924 e così l'aveva perduta anche il figlio Sempronio, allora minorenne, che, alla nascita negli USA, era cittadino italiano per derivazione paterna, non avendo fatto richiesta di riacquistare la cittadinanza italiana entro l'anno dal compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 12 L. n. 555/1912, e non ricorrendo le altre condizioni previste dall'art. 9 della stessa Legge. Proposto gravame contro detta decisione, la Corte d'Appello lo rigettava.
 
La questione giunge davanti in sede di legittimità, su ricorso di Tizio. Con ordinanza n. 17161 del 15 giugno, la Cassazione ritiene necessario accertare se Sempronio, nonno del ricorrente, abbia perduto la cittadinanza italiana in conseguenza del fatto che l'aveva perduta suo padre Caio acquistando la cittadinanza americana nel 1924.
 
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della L. n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa L. del 1912 (..) potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanzaitaliana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa Legge».
 
Inoltre, nel caso di specie, è inapplicabile l'art. 17 della L. n. 91/1992, che non si riferisce a chi, come il ricorrente, non si trovava nella condizione di avere mai perduto la cittadinanza italiana che, in realtà, mai ha avuto perché mai trasmessagli dai suoi diretti ascendenti. Né potrebbe sostenersi che il citato art. 17 avrebbe concesso anche ai discendenti di coloro che persero la cittadinanza italiana nella vigenza della L. n. 555/1912 la possibilità di acquistarla entro due anni dall'entrata in vigore della L. del 1992.
 
Sulla base di ciò, si può direi che Sempronio, avendo perso la cittadinanza italiana, non l'abbia potuta trasmettere al figlio e, di conseguenza, al nipote ricorrente.