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4 luglio 2023
Nell’esame di un abuso di posizione dominante, l’Antitrust nazionale può constatare un trattamento illecito dei dati personali

In tal caso, essa deve cooperare con il Garante Privacy nazionale incaricato di far rispettare il regolamento in materia e verificare se tale comportamento o un comportamento simile sia già stato oggetto di una decisione da parte dell'autorità di controllo competente o, ancora, della Corte.

La Redazione

Con la sentenza del 4 luglio nella causa C-252/21, la CGUE ha affrontato il caso sulla legittimità delle condizioni generali d'uso di un social network. In particolare della società che gestisce l'offerta del social network online Facebook all'interno dell'Unione, la Meta Platforms Ireland.

La controversia trae origine dal divieto imposto dall'Autorità federale tedesca garante della concorrenza di subordinare, nelle condizioni generali, l'uso del social network da parte di utenti privati residenti in Germania al trattamento dei loro «dati off Facebook» e di procedere al trattamento di tali dati senza il loro consenso. Secondo l'Autorità, tale trattamento costituiva uno sfruttamento abusivo della posizione dominante di Meta Platforms Ireland sul mercato tedesco dei social network online in quanto non conforme al Reg. UE 2016/679 (RGPD).

Successivamente, il Tribunale superiore del Land ha chiesto alla CGUE se le autorità nazionali garanti della concorrenza possano controllare la conformità di un trattamento di dati ai requisiti posti nel RGPD. Inoltre, il giudice tedesco interroga la Corte sull'interpretazione e sull'applicazione di talune disposizioni dell'RGPD al trattamento dei dati da parte di un operatore di un social network online.

Investita della questione, la CGUE osserva che «nell'ambito dell'esame di un abuso di posizione dominante da parte di un'impresa, può risultare necessario che l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato esamini anche la conformità del comportamento di tale impresa a norme diverse da quelle rientranti nel diritto della concorrenza, quali le norme previste dal RGPD».

Tuttavia, qualora l'autorità nazionale garante della concorrenza ravvisi una violazione del RGPD, essa deve cooperare con il Garante Privacy nazionale incaricato di far rispettare il regolamento in materia e verificare se tale comportamento o un comportamento simile sia già stato oggetto di una decisione da parte dell'autorità di controllo competente o, ancora, della Corte.

In merito alla legittimità in sé del trattamento dei dati personali delle persone fisiche, la CGUE pone il consenso del singolo al centro della valutazione. Secondo la Corte, «la personalizzazione della pubblicità mediante la quale è finanziato il social network online Facebook non può giustificare, in quanto legittimo interesse perseguito da Meta Platforms Ireland, il trattamento di dati di cui è causa, in assenza del consenso dell'interessato».

Infine, la Corte osserva che «la circostanza che l'operatore di un social network online, in quanto titolare del trattamento, occupi una posizione dominante sul mercato dei social network non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire, ai sensi del RGPD, al trattamento dei loro dati effettuato da tale operatore. Tuttavia, poiché una posizione del genere può incidere sulla libertà di scelta di tali utenti e creare un evidente squilibrio tra questi ultimi e il titolare del trattamento, essa costituisce un elemento importante per determinare se il consenso sia stato effettivamente prestato validamente e, in particolare, liberamente. Incombe a detto operatore l'onere di provare tale circostanza».