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5 luglio 2023
La figlia ha diritto al mantenimento, accreditato sul proprio conto, anche se si è trasferita dal genitore erogatore
Tale sostegno non è atto al consumo, bensì all'accantonamento fino al raggiungimento dei 25 anni d'età della figlia, data in cui quest'ultima sarebbe entrata a disposizione di tale patrimonio. Di conseguenza, non è rilevante il fatto che la ragazza si sia trasferita dal padre, in quanto egli dovrà continuare ad adempiere all'obbligo di mantenimento.
La Redazione

Con la sentenza di divorzio, il Tribunale disponeva a carico dell'ex marito l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di 30mila euro mensili per la figlia minorenne.
Di questa somma, 20mila euro erano da versare sul conto corrente della madre, mentre i restanti 10mila euro erano da versare su un conto corrente bancario intestato alla figlia,...

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