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Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 5.4.2022, A.G. ha interposto appello avverso la Sentenza 3019/2021 del Giudice di Pace di Firenze, depositata il 04.08.2021 e non notificata, chiedendo: “Piaccia all'Ecc.m Tribunale di Firenze, in totale riforma della sentenza appellata, - Dichiarare inesistente e comunque non provato il rapporto contrattuale sotteso alle fatture oggetto di procedura monitoria e per tale via revocare il decreto ingiuntivo nr. 790/2019 emesso dal Giudice di Pace di Firenze e dichiarare che nulla è dovuto all’appellata dalla T.F. snc di G.A., oggi G.A.. - Con condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Ritualmente costituitosi in giudizio in data 28.7.2022, B. SRL, ha contestato le deduzioni ed eccezioni di parte appellante, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dal Sig. A.G. già titolare della “T.F. s.n.c. di G. A." avverso la sentenza n. 3019/2021 del Giudice di Pace di Firenze, Dott.ssa S.S., depositata il 4.8.2021 e comunicata il 6.10.2021, non notificata, con conferma della richiamata sentenza in accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che si seguito si ritrascrivono: “in tesi: per il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa confermando il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 790/2019), condannando il Signor G. quale cessionario della T.F. snc di G. A. e P.L.. In ipotesi: ove il Giudice di Pace di Firenze non disponga la chiamata in causa del signor L.P., per la condanna del Signor A.G. al pagamento della somma di € 4.526,11 oltre interessi moratori previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, nella misura attualmente in vigore di cui all’art. 5 del citato decreto, dal giorno successivo alla data di ciascuna scadenza al saldo o dalla diversa data e della diversa somma ritenuta di giustizia. In ulteriore ipotesi: ove il Giudice di Pace di Firenze disponga la chiamata in causa del Signor L.P., per la condanna del Signor L.P. anche eventualmente in solido con il Signor A.G., al pagamento della somma di € 4.526,11 oltre interessi moratori previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, nella misura attualmente in vigore di cui all’art. 5 del citato decreto, dal giorno successivo alla data di ciascuna scadenza al saldo o dalla diversa data e della diversa somma ritenuta di giustizia. Con ulteriore condanna della T.F. ex art. 96 cpc. E con vittoria di spese e compensi di causa” In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa.”
All’esito della prima udienza, sostituita dalla trattazione scritta a norma dell’art. 127 ter cpc, con Ordinanze in data 12.4.2023 e 14.4.2023, il Giudice ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado e invitato le parti a prendere posizione sulla tempestiva proposizione dell’appello in ragione dei termini indicati dall’art. 327 cpc, sulla mancata notifica dell’atto di citazione in appello al terzo chiamato in primo grado, P.L., sulla validità della notifica della citazione per chiamata in causa del terzo in primo grado, posto che non era stata prodotta, nel procedimento avanti il Giudice di Pace, la cartolina di ricevimento della raccomandata inviata per la notifica ai sensi dell’art. 140 cpc, che l’ufficiale giudiziario aveva riportato nella relata di notifica che il nominativo del destinatario dell’atto non era reperibile all’indirizzo risultante dal certificato anagrafico e che non sembravano essere stati osservati i termini di cui agli artt. 269 e 163 cpc.
All’udienza del 28.6.2023, verificata nel contraddittorio delle parti l’avvenuta acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento di primo grado, il Difensore dell’appellante ha rilevato che la Sentenza impugnata gli era stata comunicata dalla Cancelleria del Giudice di Pace il 6.10.2021, e ha affermato che, solo da tale data, ha avuto contezza del deposito della Sentenza e si è trovato nelle condizioni di predisporre l’atto di citazione in appello.
Indi i Procuratori delle parti, invitate dal Giudice a precisare le conclusioni, hanno concluso, rispettivamente, quanto al Difensore dell’appellante, come da atto di appello e, quanto a quello dell’appellata, chiedendo dichiararsi inammissibile l’appello in quanto tardivo e, in subordine, come da comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio.
Stante l’espressa rinuncia dei Legali alla concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, la causa perviene in decisione senza che siano stati depositati scritti difensivi conclusionali.
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1. L’appello è tardivo in quanto proposto una volta decorso il termine di decadenza di sei mesi di cui all’art. 327 cpc, posto che la Sentenza è stata pubblicata in data 4.8.2021 e non è stata notificata e l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio di secondo grado è stato notificato a mezzo PEC solo in data 5.4.2022.
Ciò detto, è priva di fondamento l’affermazione di parte appellante, che poggia sull’assunto secondo cui il termine di decadenza di cui all’art. 327 cpc decorrerebbe non dalla pubblicazione della Sentenza, come espressamente statuito dalla norma, bensì dalla sua comunicazione a cura della Cancelleria.
Sulla questione, infatti, merita condivisione il principio consolidano nella giurisprudenza di Legittimità, secondo, in tema di termini processuali, in assenza di notifica su istanza di parte, l’impugnazione deve essere proposta nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (cfr ex multsi Cass.: Sez. L, Sentenza n. 26402 del 16/12/2014 “L'art. 327 cod. proc. civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine (nella specie annuale, secondo la formulazione della norma vigente "ratione temporis") consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio". In termini ex multis Cass. Sentenza n. 3372 del 03/02/2022, Sentenza n. 5946 del 08/03/2017).
Né è sostenibile, a riguardo, che la norma di cui all’art. 327 cpc, laddove stabilisce che il termine c.d. lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, anziché dall'avviso di comunicazione, pregiudica il diritto di difesa e si pone in contrasto gli articoli 24 e 3 Cost., avendo sul punto la SC osservato, in più occasioni, che “ anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte Costituzionale - una diversa disciplina del termini in argomento sconvolgerebbe il sistema delle impugnazioni nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio" a norma dell'art. 133 cod. proc. civ.. Quanto al possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione deve escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al cit. art. 327 possano operare come "tertium comparationis" termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: art. 26 legge fall.; art. 98 comma primo e 100 comma primo della medesima legge) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la diversa durata dei termini prescritti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16311 del 19/08/2004. Conforme ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 14/02/2007).
In ragione di quanto esposto, l’appello deve essere dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto.
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell’appellante, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l’attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo allo scaglione determinato in base al valore della domanda, e ai parametri minimi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione e istruttoria, non celebrata), considerata l’attività difensiva in concreto svolta e, in particolare, la circostanza che la controversia sia stata decisa in ragione di questione preliminare sollevata d’ufficio e senza che siano stati depositati scritti difensivi ulteriori rispetto a quelli introduttivi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Sussistono, con riferimento all’appello, i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara l’appello inammissibile, in quanto tardivo;
2) Condanna G.A. alla rifusione, a favore di B. SRL, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidandole in € 852,00 a titolo di compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) DICHIARA che sussistono, con riferimento all’appello, i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in materia di contributo unificato.