CGUE, Terza Sezione, sentenza 6 luglio 2023, causa C-510/21
«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita dal passeggero – Nozione di “evento” – Cure di primo soccorso prestate a seguito di un evento verificatosi a bordo di un aereo che hanno aggravato le lesioni personali»
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 29 e 35 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38; in prosieguo: la «Convenzione di Montreal»), entrata in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 28 giugno 2004.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DB e l’Austrian Airlines AG, un vettore aereo, in merito a una domanda presentata da DB per il risarcimento dei danni causati da cure di primo soccorso prestategli a bordo di un aeromobile nel corso di un volo operato da tale vettore.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 I considerando terzo e quinto della Convenzione di Montreal enunciano quanto segue:
«[Gli Stati parti riconoscono] l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione,
(...)
[L]’azione collettiva degli Stati intesa all’ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresent[a] il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi».
4 L’articolo 17 di tale convenzione, rubricato «Morte e lesione dei passeggeri – Danni ai bagagli», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco».
5 Ai sensi della prima frase dell’articolo 29 di detta convenzione, rubricato «Fondamento della richiesta risarcitoria»:
«Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo, in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione (...)».
6 L’articolo 35 della medesima convenzione, intitolato «Prescrizione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto».
Diritto dell’Unione
7 In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU 1997, L 285, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002 (GU 2002, L 140, pag. 2), «[l]a responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal».
Il diritto austriaco
8 Ai sensi dell’articolo 1489 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«ABGB»), la vittima può proporre un’azione di risarcimento danni contro l’autore del danno entro un termine di tre anni.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9 Il 18 dicembre 2016 DB ha viaggiato da Tel-Aviv (Israele) a Vienna (Austria) su un volo operato dalla Austrian Airlines. Nel corso del volo, una caffettiera contenente caffè caldo è caduta dal carrello di ristorazione utilizzato per il servizio ai passeggeri e ha ustionato DB. Cure di primo soccorso gli sono state prestate a bordo dell’aereo.
10 Il 31 maggio 2019 DB ha proposto dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) un ricorso contro la Austrian Airlines diretto, da un lato, ad ottenere il pagamento di una somma di EUR 10 196 a titolo di risarcimento dei danni e, dall’altro, a far dichiarare la responsabilità di tale vettore aereo per tutti i danni futuri derivanti dall’aggravamento delle sue ustioni a causa dell’inadeguatezza delle cure di primo soccorso prestate a bordo dell’aeromobile. DB ha sostenuto che l’Austrian Airlines è responsabile non solo della disattenzione del suo personale che avrebbe provocato la caduta della caffettiera, ma anche dell’inadeguatezza delle cure di primo soccorso prestate a bordo dell’aeromobile per il trattamento delle ustioni subite. Poiché tali cure di primo soccorso non potrebbero essere qualificate come «evento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, esse sarebbero disciplinate dal diritto nazionale. Di conseguenza, il termine di tre anni per proporre l’azione di risarcimento dei danni causati da dette cure di primo soccorso, previsto all’articolo 1489 dell’ABGB, non sarebbe scaduto.
11 A sua difesa, l’Austrian Airlines ha fatto valere che le lesioni subite da DB sono state correttamente curate e che, essendo nel caso di specie applicabile la Convenzione di Montreal, il termine di due anni per proporre l’azione di risarcimento, previsto all’articolo 35, paragrafo 1, di quest’ultima, era scaduto.
12 L’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) ha respinto tale ricorso con pronuncia del 17 giugno 2020. Quest’ultima è stata confermata in appello con sentenza dell’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria) del 28 ottobre 2020, il quale ha dichiarato che le lesioni subite da DB derivavano da un «evento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, anche se tali lesioni avrebbero potuto risultare di lieve entità, o addirittura essere evitate, se DB avesse ricevuto cure di primo soccorso adeguate. Detto giudice ha quindi ritenuto che l’azione di risarcimento danni proposta da DB rientrasse nell’ambito di applicazione di tale convenzione e che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, di quest’ultima, il termine di due anni per proporre una siffatta azione fosse scaduto.
13 DB ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio, facendo valere che le cure di primo soccorso fornite a bordo di un aeromobile non rientrano nella nozione di «evento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, cosicché tale convenzione non sarebbe applicabile nel caso di specie. Pertanto, il termine di prescrizione di tre anni previsto all’articolo 1489 dell’ABGB sarebbe applicabile all’azione di risarcimento danni da lui proposta.
14 Tale giudice ritiene che la caduta di una caffettiera dal carrello di ristorazione utilizzato per il servizio ai passeggeri, avvenuta a bordo di un aeromobile e che ha causato ustioni a un passeggero, costituisca un «evento» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, come interpretato dalla sentenza del 19 dicembre 2019, Niki Luftfahrt (C-532/18, EU:C:2019:1127). Per contro, esso si chiede se le cure di primo soccorso fornite a bordo dell’aeromobile, a causa di siffatto evento, costituiscano un evento dannoso distinto da quest’ultimo, o se tali due eventi costituiscano un solo «evento», ai sensi di tale disposizione.
15 Secondo il giudice del rinvio, la nozione di «causalità» di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, nonché l’economia e l’obiettivo di unificazione di quest’ultima, depongono a favore di un’interpretazione secondo la quale, nel caso di specie, la caduta della caffettiera, da un lato, e le cure di primo soccorso fornite a bordo dell’aeromobile, dall’altro, devono essere considerate come rientranti in uno stesso «evento», ai sensi di tale disposizione. Infatti, se la caduta della caffettiera non si fosse verificata, le cure di primo soccorso non sarebbero state prestate e, pertanto, non sarebbero sussistite lesioni personali distinte né si sarebbe verificato un aggravamento delle lesioni personali subite. Tale giudice precisa che, se la tesi dell’evento unico dovesse essere accolta, l’azione di risarcimento danni proposta da DB sarebbe prescritta in forza dell’articolo 35, paragrafo 1, di tale convenzione.
16 Tuttavia, detto giudice non esclude che la caduta della caffettiera e le cure di primo soccorso fornite a bordo dell’aeromobile a seguito della lesione personale causata da tale caduta possano essere considerate eventi dannosi autonomi e chiede alla Corte di pronunciarsi al riguardo.
17 In tale ipotesi, il giudice del rinvio si chiede se, alla luce dell’articolo 29 della Convenzione di Montreal, un’azione di risarcimento danni possa essere proposta, sulla base del diritto nazionale, per il risarcimento del danno causato a un passeggero da dette cure di primo soccorso. Secondo tale giudice, una siffatta azione potrebbe essere proposta sulla base del diritto nazionale solo se la Convenzione di Montreal debba essere interpretata nel senso che il suo ambito di applicazione non comprende, quale fatto dannoso autonomo, le lesioni personali subite da un passeggero a bordo di un aeromobile in mancanza di un evento o indipendentemente da qualsiasi evento.
18 In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le prime cure mediche prestate a bordo dell’aeromobile e conseguenti ad un evento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della [Convenzione di Montreal], le quali causano un’ulteriore lesione personale del passeggero distinguibile dalle conseguenze vere e proprie dell’evento accidentale, debbano essere considerate come ricomprese in quell’unico evento.
2) Nel caso di risposta negativa alla prima questione:
Se l’articolo 29 della menzionata convenzione osti ad un’azione di risarcimento dei danni causati dalle prime cure mediche, ove essa sia stata proposta pur nel rispetto del termine di prescrizione stabilito dalla normativa nazionale, ma già oltre il periodo limite di cui all’articolo 35 della convenzione medesima».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
19 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che la somministrazione a un passeggero, a bordo di un aeromobile, di cure di primo soccorso inadeguate che abbiano comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento», ai sensi di tale disposizione, debba essere considerata rientrante in tale evento.
20 Va ricordato, innanzitutto, che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2027/97, come modificato dal regolamento n. 889/2002, la responsabilità di un vettore aereo dell’Unione nei confronti dei passeggeri è disciplinata dall’insieme delle disposizioni della Convenzione di Montreal relative a tale responsabilità.
21 Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale convenzione, il vettore aereo è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.
22 La nozione di «evento» deve essere intesa come un evento involontario, dannoso e imprevisto che non richiede che il danno derivi dalla concretizzazione di un rischio tipico del trasporto aereo o che esista un nesso tra l’evento e l’esercizio o il movimento dell’aeromobile [v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2019, Niki Luftfahrt, C-532/18, EU:C:2019:1127, punti 35 e 41, e del 2 giugno 2022, Austrian Airlines (Esonero dalla responsabilità del vettore aereo), C-589/20, EU:C:2022:424, punto 20].
23 A tal riguardo, occorre constatare che non è sempre possibile attribuire il verificarsi di un danno ad un evento isolato qualora tale danno sia la conseguenza di un insieme di eventi interdipendenti. Pertanto, in presenza di un insieme di eventi intrinsecamente connessi che si succedono, senza interruzione, nello spazio e nel tempo, tale insieme deve essere considerato costitutivo di un unico «evento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal.
24 Tale ipotesi ricorre quando, come nel caso di specie, la caduta di una caffettiera contenente caffè caldo ha provocato ustioni a un passeggero e ha reso necessaria la prestazione immediata di cure di primo soccorso da parte del personale di bordo. Infatti, tenuto conto della continuità spaziale e temporale che unisce la caduta di tale caffettiera alle prime cure fornite al passeggero in tal modo leso, l’esistenza di un nesso di causalità tra tale caduta e l’aggravamento delle lesioni personali provocate da detta caduta, conseguito alla somministrazione di cure di primo soccorso inadeguate, non può essere contestata.
25 Tale interpretazione è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Montreal. Ai sensi del terzo considerando di tale convenzione, gli Stati parti della stessa, riconoscendo «l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione», hanno peraltro deciso di prevedere un regime di responsabilità oggettiva dei vettori aerei. Un regime siffatto implica, tuttavia, come risulta dal quinto considerando di detta convenzione, che sia preservato un «giusto equilibrio degli interessi» dei vettori aerei e dei passeggeri (sentenza del 12 maggio 2021, Altenrhein Luftfahrt, C-70/20, EU:C:2021:379, punto 36).
26 Orbene, circoscrivendo la nozione di «evento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, a una serie di eventi intrinsecamente connessi che si succedono, senza interruzione, nello spazio e nel tempo, tale disposizione consente ai passeggeri di essere risarciti, facilmente e rapidamente, senza tuttavia imporre ai vettori aerei un onere di riparazione molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, che potrebbe compromettere, o addirittura paralizzare, l’attività economica di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Niki Luftfahrt, C-532/18, EU:C:2019:1127, punto 40).
27 La circostanza che il vettore aereo in questione sia venuto meno ai propri obblighi di cura e diligenza, ammesso che sia accertata, non può mettere in discussione tali conclusioni [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, Austrian Airlines (Esonero dalla responsabilità del vettore aereo), C-589/20, EU:C:2022:424, punto 22]. Infatti, ai fini della qualificazione come «evento», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, è sufficiente che l’accadimento che ha causato la morte o la lesione personale di un passeggero si sia prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco.
28 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal deve essere interpretato nel senso che la somministrazione, a bordo di un aeromobile, di cure di primo soccorso inadeguate a un passeggero, che hanno comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento», ai sensi di tale disposizione, deve essere considerata ricompresa in tale evento.
Sulla seconda questione
29 Poiché la seconda questione è stata sollevata solo in caso di risposta negativa alla prima questione, non occorre esaminarla.
Sulle spese
30 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001,
deve essere interpretato nel senso che:
la somministrazione, a bordo di un aeromobile, di cure di primo soccorso inadeguate a un passeggero, che hanno comportato un aggravamento delle lesioni personali causate da un «evento», ai sensi di tale disposizione, dev’essere considerata ricompresa in tale evento.