È inammissibile dedurre con ricorso per cassazione una nullità derivante dalla mancanza nel fascicolo processuale di un atto che lo stesso soggetto aveva l'onere di produrre.
L'imputato ricorre in Cassazione eccependo la nullità della sentenza sul rilievo che il giudizio si era svolto con l'assistenza di un difensore “stabilito”, in mancanza dell'atto di intesa con un avvocato italiano, così come previsto dall'
Svolgimento del processo
1. (omissis)(omissis)per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 16/03/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 19/05/2021 del G.i.p. Tribunale di Roma, assolvendolo per i reati contestati ai capi B e B1 dell'imputazione, confermando la condanna e rideterminando la pena per la rapina contestata al capo A).
Deduce:
1.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza perché il giudizio si è svolto con l'assistenza di un difensore "stabilito", in mancanza dell'atto di intesa con un avvocato italiano, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 96 del 2001.
Aggiunge che l'eccezione non può dirsi superata per l'avvenuta notificazione degli atti presso l'avvocato italiano, in qualità di codifensore.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente sostiene che (omissis) era stato difeso da un avvocato "stabilito", senza l'intesa prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 96, così che il processo a suo carico veniva celebrato sostanzialmente senza difensore fornito dello ius postulandi.
Ciò premesso, va osservato che secondo la disciplina prevista dall'art. 8 decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, l'avvocato «stabilito» può esercitare la professione forense in uno Stato membro diverso e può svolgere le funzioni di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, agendo d'intesa con un professionista abilitato, dotato del titolo di avvocato che assicura i rapporti con l'autorità giudiziaria ed è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti, secondo una intesa risultante da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.
Il ricorrente assume che l'Avvocato (omissis) ha difeso(omissis) pur in assenza della prevista intesa con il professionista abilitato, dotato del titolo di avvocato, in quanto manca in atti la scrittura privata ovvero la dichiarazione congiunta.
Tale assunto è manifestamente infondato, atteso che la prova dello Jus postulandi proviene dallo stesso Avocat (omissis) (omissis) per come emerge dalla lettura della procura difensiva conferitagli in data 04/03/2019.
Lettura consentita in ragione della natura processuale dell'eccezione.
In occasione del conferimento di tale procura, l'Avocat (omissis) (omissis) si è dichiarato a (omissis) come avvocato "stabilito" specificando che quale avvocato stabilito "opera di concerto con l'Avv. (omiss)" con studio in (omissis).
La precisa dicitura legittimante la difesa in Italia dell'Avvocato stabilito (omissis) (omissis) è stata resa con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore, dal che discende che non si ha ragione di ritenere della non veridicità di quanto dichiarato da (omissis)sulla base delle indicazioni date dallo stesso Avvocato stabilito, che ha fatto preciso riferimento all'esistenza di un'intesa con un professionista abilitato, espressamente menzionato.
Tanto vale a dire che è lo stesso Avocat (omissis) che dichiara -per il tramite
del suo assistito- di assumere la difesa in conformità alle previsioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 96 del 2001.
Va aggiunto, che era lo stesso Avocat (omissis) che doveva produrre la scrittura privata di cui si assume la mancanza, in quanto atto nella sua esclusiva disponibilità, così che la nullità eccepita dalla difesa discende dalla mancata produzione di un atto che la stessa difesa doveva produrre, così dandovi causa.
Tanto porta ad affermare che, in applicazione del principio di cui all'art. 182 cod.proc.pen., secondo il quale le nullità non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa, è inammissibile dedurre con ricorso per Cassazione una nullità derivante dalla mancanza nel fascicolo processuale di un atto che lo stesso soggetto aveva l'onere di produrre.
2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.