Svolgimento del processo
1. R. M. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Fermo l’ex coniuge D. C. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 40.279,84, in forza delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa dal medesimo tribunale, con cui era stato disposto l’affido, in via esclusiva, dei due figli (all’epoca minorenni) al padre ed il versamento, ad opera della madre, di un assegno mensile di € 320 a titolo di contributo al loro mantenimento, a cui si assommava l’obbligo di rimborsare la metà delle spese mediche e scolastiche, nonché di quelle straordinarie.
Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 76/2020, accoglieva parzialmente la domanda, detraendo dall’ammontare della somma pretesa quanto richiesto a titolo di rimborso per le spese di alloggio relative al corso di studi frequentato dalla figlia maggiore F. presso l’università di Bologna, e condannava la C. al pagamento di € 27.979,84, oltre accessori.
2. La Corte d’appello di Ancona, a seguito dell’impugnazione principale presentata dalla C. e di quella incidentale proposta dal M., riteneva – fra l’altro e per quanto di interesse – che le previsioni della sentenza di divorzio, secondo cui la C. era tenuta a corrispondere il 50% “delle spese mediche, scolastiche e straordinarie (opportunamente documentate e previamente concordate) sostenute nell’interesse dei figli”, dovessero essere intese come riferite, nella loro ultima parte, soltanto alle spese straordinarie.
Disattendeva le deduzioni dell’appellante principale in ordine alla necessità di distinguere, all’interno delle spese scolastiche, fra spese ordinarie, da intendersi già ricomprese nell’assegno di mantenimento, e spese straordinarie, poiché dal contenuto della sentenza di divorzio si ricavava che le spese scolastiche non dovevano ritenersi ricomprese fra quelle da sostenere con la somma prevista a titolo di assegno di mantenimento.
Ricordava che in ogni caso il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali fossero derivate le spese straordinarie, poiché l'art. 337-ter cod. civ. consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Osservava, quanto alle spese straordinarie, fra le quali dovevano essere certamente ricondotte le spese riguardanti la sede universitaria, che le ammissioni della C. valevano al più a dimostrare che la stessa era venuta a conoscenza delle scelte dei figli circa la sede universitaria da frequentare, ma non il fatto che le relative spese erano state concordate preventivamente, come richiesto dal titolo azionato; allo stesso modo le prove testimoniali richieste da parte appellata si riferivano soltanto alla circostanza che i figli avevano ricevuto l’assenso da parte di entrambi i genitori in ordine alle rispettive scelte circa la facoltà e la sede universitaria, ma non contenevano alcun riferimento in merito all’esistenza di un preventivo accordo fra i due genitori rispetto alle spese correlate e risultavano, pertanto irrilevanti.
Riteneva, pertanto, che simili argomentazioni imponessero di detrarre da quanto richiesto anche le spese di alloggio sostenute dal figlio minore Cesare per l’alloggio a Urbino, dove aveva frequentato il corso universitario, e, di conseguenza, condannava D. C. a corrispondere al coniuge la minor somma di € 22.470,09.
3. D. C. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 ottobre 2020, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito R. M. con controricorso. Quest’ultimo, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a sei motivi di doglianza, a cui ha resistito D. C. con controricorso.
La difesa di D. C. ha depositato memoria ai sensi dell’art.
380-bis.1 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
4.1 Il primo motivo del ricorso principale, sotto la rubrica “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, lamenta che la Corte d’appello abbia interpretato il contenuto della sentenza di divorzio nel senso che le sole spese straordinarie, e non quelle mediche e scolastiche, dovessero essere previamente concordate, senza fornire la benché minima motivazione dell’interpretazione offerta.
4.2 Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 161 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza impugnata, perché la Corte di merito non ha spiegato le ragioni per le quali abbia limitato la necessità di documentare opportunamente e concordare previamente le spese sostenute nell’interesse dei figli alle sole spese straordinarie e non anche a quelle mediche e scolastiche.
5. I motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità, risultano il primo inammissibile, il secondo infondato.
La prima censura si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., prima che l’art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, limitasse questo canone di critica al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. 7090/2022, Cass. n. 23940/2017). La carenza motivazionale denunciata non è riconducibile nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato, perché la decisione impugnata, laddove spiega che “la dizione «opportunamente documentate e previamente concordate» appare riferita soltanto all’ultima voce costituita dalle spese straordinarie, distinte dalle spese mediche e scolastiche”, ha fornito un’inequivoca argomentazione, fondata sulla collocazione dell’inciso all’interno della struttura del periodo, obiettivamente idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 22232/2016).
6.1 Il terzo motivo del ricorso principale assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter cod. proc. civ.: l’assegno di mantenimento dei figli tiene in considerazione – spiega la ricorrente - le loro complessive esigenze e ricomprende anche quelle spese che, pur non ricorrenti mensilmente, siano prevedibili in un determinato assetto di vita, mentre le spese straordinarie sono quelle che devono ricollegarsi a fatti imprevedibili ed eccezionali.
La Corte di merito avrebbe così erroneamente preso in considerazione spese mediche e scolastiche che, in quanto routinarie e prevedibili, dovevano ritenersi ricomprese all’interno dell’assegno di mantenimento mensile corrisposto dalla madre.
6.2 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e l’esistenza di un difetto di motivazione, in ragione del carattere apparente e/o manifestamente illogico della pronuncia, perché la Corte d’appello ha ritenuto che le spese di permanenza presso la sede universitaria avessero natura di spese straordinarie, escludendo così in maniera apodittica e senza motivazione alcuna che le stesse dovessero essere
6.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 337-ter, 147 e 315-bis cod. civ., perché secondo queste norme, nell’interpretazione loro data dalla giurisprudenza, le spese di permanenza presso la sede universitaria prescelta hanno natura di spese ordinarie escluse dal contributo mensile, dato che non sono imprevedibili e si ripetono con cadenza regolare, e, di conseguenza, possono essere decise dal padre, senza necessità di preventiva concertazione o informazione, trattandosi di spese inerenti agli aspetti fondamentali e irrinunciabili della vita della prole.
7. I motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente.
7.1 È pacifico fra le parti che il M. avesse agito in giudizio “in virtù di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 529 del 2005” (pag. 2 della decisione impugnata), cosicché la Corte di merito era chiamata non a fare diretta applicazione del disposto dell’art. 337-ter cod. civ., ma a interpretare il titolo formatosi fra le parti al fine di verificarne la portata e farne concreta applicazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'esistenza del giudicato esterno costituisce un elemento che, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici (cfr., per tutte, Cass., Sez. U., 13916/2006).
Non è dunque possibile rimettere in discussione l’assetto di interessi emergente dal titolo posto a fondamento della pretesa, benché la normativa sulla base della quale il titolo giudiziale è stato formato possa risultare d’ausilio nell’interpretazione della portata e dei limiti del comando giuridico in cui consiste il giudicato.
7.2 Questa Corte ha già chiarito, in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, che occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un’allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico- patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (Cass. 379/2021).
Spesa straordinaria, dunque, non è solo l’imprevisto, ma anche il
rilevante.
Non vi è dubbio che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all’alloggio, rientri in quest’ultimo genere di spese, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza (oltre che, normalmente, dell’imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi).
7.3 Ciò posto, il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile.
È pacifico fra le parti che il M. avesse agito in giudizio “in virtù di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 529 del 2005” (pag. 2 della decisione impugnata), cosicché la Corte di merito era chiamata non a far diretta applicazione del disposto dell’art. 337- ter cod. civ., ma a interpretare il titolo formatosi fra le parti al fine di verificarne la portata e farne concreta applicazione.
Il motivo in esame muove, perciò, secondo una logica estranea al thema decidendum, limitandosi a predicare la violazione di una norma sostanziale senza preoccuparsi del giudicato intervenuto fra le parti.
In questa prospettiva, peraltro, la censura non si confronta in alcun modo con il contenuto della decisione impugnata, laddove la stessa esclude, in ragione del particolare tenore della statuizione emessa in sede di divorzio, che le spese scolastiche, di qualsiasi natura, fossero ricomprese all’interno dell’assegno di mantenimento.
7.4 Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato.
La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione; essa perciò assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).
Nel caso di specie la Corte di merito ha spiegato - al lume del giudicato intervenuto fra le parti, da interpretarsi tenendo conto della norma sulla base del quale era stato pronunciato - che le spese correlate alla scelta della sede universitaria dipendevano da una decisione di maggior interesse per i figli, che i genitori dovevano assumere di comune accordo ex art. 337-ter, comma 3, cod. civ., e rientravano, di conseguenza, nel novero delle spese straordinarie (per le quali, appunto, il titolo prevedeva la necessità un preventivo accordo).
In questo modo è stata offerta una motivazione capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fondava.
7.5 Il secondo motivo del ricorso incidentale non è fondato.
Si è già detto che il genitore può esperire un'autonoma azione di accertamento per il recupero di spese straordinarie, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare ed estranee all’ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento.
La censura in esame predica il carattere ordinario delle spese reclamate dal M. senza considerare puntualmente le caratteristiche, di imprevedibilità e rilevanza, che la giurisprudenza in precedenza richiamata ha valorizzato.
Essa, infatti, non spiega la ragione per cui queste spese fossero prevedibili, al momento della formazione del titolo giudiziale, sotto il profilo della scelta dell’ubicazione della sede universitaria dove i figli avrebbero svolto il corso di studi, né si cura in alcun modo di prendere in considerazione il criterio della rilevanza che caratterizza, in termini di straordinarietà, l’esborso.
8.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 337-ter, 147 e 315-bis cod. civ., perché la Corte d’appello ha ritenuto necessaria l’esistenza di un vero e proprio accordo espresso fra i due coniugi, quando invece il tacito assenso della madre, derivante da un’omessa giustificata contestazione della spesa, non poteva non essere considerato sufficiente a integrare gli estremi della preventiva concertazione.
8.2 Il sesto motivo del ricorso incidentale assume la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, da una parte, ha riconosciuto che la C. era venuta a conoscenza delle aspirazioni dei figli e che i giovani avevano ricevuto l’assenso da parte dei genitori, dall’altra, però, ha inspiegabilmente ritenuto che il benestare di entrambi i genitori alle rispettive scelte circa la facoltà e la sede universitaria fosse irrilevante.
9. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano ambedue inammissibili.
La Corte d’appello, tenuto conto che la sentenza di divorzio imponeva che le spese straordinarie dovessero essere “previamente concordate”, ha spiegato le allegazioni del M. non integravano le condizioni per il recupero richieste dal titolo, dato che la conoscenza delle scelte di studio compiute dai figli non implicava alcuna accettazione dell’onere di partecipazione alle relative spese (“Tale accordo non può, difatti, presumersi sulla base della mera conoscenza da parte della sig.ra C. delle scelte operate dai figli circa la sede universitaria per gli studi dagli stessi intrapresi non potendosi attribuire alla riportata condotta - in mancanza di una specifica comunicazione al riguardo da parte del sig. M. - valenza di accettazione dell’assunzione dei relativi oneri economici, non potendosi escludere che l’odierna appellante avesse ritenuto che le relative spese sarebbero state sostenute interamente dal padre”; pag. 8 della sentenza impugnata).
Ambedue i mezzi, sotto le spoglie dell’eccepita violazione di legge, sostanziale o processuale, tentano di introdurre un inammissibile sindacato di fatto sulla valutazione compiuta dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che le allegazioni attoree fossero irrilevanti al fine di dimostrare la conclusione di un accordo, in qualsiasi forma, sulla compartecipazione alle spese.
10. Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta l’omessa pronuncia sul secondo motivo appello incidentale, con cui era stata richiesta, in riforma della decisione di primo grado, la condanna della C. al rimborso delle spese sostenute dal padre per la permanenza della figlia F. presso la sede universitaria di Bologna.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017; nello stesso senso Cass. 2151/2021, Cass. 7662/2020).
Nel caso di specie la Corte distrettuale, nell’accogliere il terzo motivo dell’appello principale, ha ritenuto che dalla somma complessiva richiesta dal padre dovessero essere sottratti non solo i costi per la permanenza a Bologna della figlia F., ma anche “l’analoga voce” riguardante il figlio Cesare per l’alloggio a Urbino.
In questo modo i giudici distrettuali hanno ritenuto implicitamente infondato anche l’appello incidentale, sulla base delle “svolte argomentazioni” (vale a dire in ragione dell’assenza di un previo accordo fra i genitori).
12. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115 cod. proc. civ., 2697 e 2907 cod. civ., perché la Corte d’appello non ha valutato le prove testimoniali addotte della difesa del M., ritualmente riproposte in sede di gravame, che affrontavano i profili oggetto di controversia.
13. Il motivo è inammissibile.
Il mezzo, in realtà, intende contestare non l’omessa, ma la non corretta valutazione delle prove testimoniali dedotte, la cui ammissione la Corte ha respinto in maniera argomentata, ritenendo che le stesse fossero irrilevanti perché volte a dimostrare soltanto la conoscenza da parte della madre del percorso di studi che i figli intendevano intraprendere, ma non l’esistenza di quell’accordo fra i genitori che il titolo dedotto in giudizio richiedeva per il recupero delle spese straordinarie.
Una simile valutazione non è sindacabile in questa sede, posto che il giudizio sulla rilevanza delle singole deposizioni testimoniali è rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in Cassazione tutte le volte che esse siano sorrette da congrua e logica motivazione (v. Cass. 578/1975, Cass. 1741/1973, Cass. 878/1973).
14. Per tutto quanto sopra esposto, devono essere rigettati tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.