Ciò si spiega in quanto il giudizio di opposizione al decreto di espulsione si caratterizza per la celerità, la semplificazione e l'officiosità dell'impulso.
Il
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ritenuto che:
Con ordinanza nr 1076/2021 il giudice di pace di Napoli rigettava l’opposizione presentata da H. X., cittadino cinese avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli in data 18.12.2020.
Rilevava la legittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo formale evidenziando che lo stesso era stato sottoscritto dal Viceprefetto a ciò espressamente delegato dal Prefetto.
Relativamente alla contestazione afferente alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua nota all’espellendo osservava che il provvedimento era stato tradotto nella lingua inglese che lo stesso ricorrente aveva dichiarato avanti al Questore come lingua preferita in data 18.12.2020 evidenziando che l’opponente aveva dichiarato all’operatore della Questura di Napoli di comprendere la lingua italiana.
Con riguardo alle ragioni poste a fondamento della misura contestata rilevava la correttezza del provvedimento essendo emerso dagli atti che H. X. al momento dell’accertamento era privo di regolare permesso di soggiorno sicchè correttamente era stata automaticamente disposta l’espulsione dal territorio nazionale.
Rilevava altresì che era stato negato il termine per la partenza volontaria a causa del rischio di fuga e che l’opponente richiesto di dimostrare la disponibilità di adeguate garanzie finanziarie proveniente da fonte lecita non aveva fornito alcun elemento utile a dimostrare l’assenza di motivate ragioni per non procedere al rimpatrio volontario.
Avverso tale ordinanza H. X. ha proposto ricorso per cassazione denunciando un error in procedendo - nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli articoli 181, 309, 702-bis cpc, nonché 13, co. 8, d.lgs. 286/98 e 18, co. 1, d.lgs. 150/2011. ai sensi dell’art.360, co. 1, n.4), c.p.c., per violazione della normativa indicata in rubrica, in quanto il G.d.P. Napoli ha riservato la causa in decisione, decidendola, nonostante la mancanza comparizione delle parti alla udienza del 31.03.2021 (cfr. verbale disponibile alla SC in all.3.2).
Il motivo è infondato.
ll D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, così modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, ha previsto la competenza del giudice di pace ed esteso il rito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione.
Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, al quale occorre fare riferimento perchè oggi disciplina il procedimento di interesse, stabilisce che si applica il rito sommario ove non diversamente disposto; il medesimo art. 18, comma 7, prevede poi che il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Ciò posto, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza ex art 181 c.p.c. è incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, in quanto procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.
Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Il ricorrente non allega alcuna irregolarità di notifica denunciando un errato caricamento sul gdp.giustizia.it di un rinvio d’ufficio al 16.2.2022, né allega il benché minimo impedimento a comparire all'udienza del 31.3.2021, e si duole esclusivamente della mancata fissazione di una nuova udienza, a seguito della mancata comparizione delle parti alla prima fissata dal Giudice di Pace.
Le illustrate considerazioni conducono ad affermare il seguente principio di diritto: “In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso”.
Il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.
Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso esente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.