La determinazione dell'indennità deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti, mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. La E. 2000S.r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli pubblicata il 10 giugno 2019.
Ha resistito ai fini dell’eventuale discussione orale il Ministero della Giustizia, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non ha svolto attività difensive.
La ricorrente ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta dalla ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati (collo contenente CD e DVD per il periodo dal 10/7/2008 al 14/11/2017, previa declaratoria di prescrizione per il periodo anteriore) nell'ambito di un procedimento penale, iscritto presso la citata Procura della Repubblica.
2. Il decreto di liquidazione opposto aveva riconosciuto alla custode la somma di € 258,98, sul presupposto che, non essendo applicabili usi locali, il compenso andava determinato in via equitativa.
Secondo il giudice dell’opposizione, poiché non erano più applicabili le tariffe prefettizie, e non essendo dato riscontrare l’esistenza di usi locali, occorreva far riferimento al criterio residuale dell’equità, come appunto doveva reputarsi fosse avvenuto nella vicenda in esame.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto il Tribunale, nel ritenere invocabile l’equità, ha disatteso la richiesta della ricorrente di liquidare il compenso sulla base della normativa applicabile, non avendo in tal modo offerto risposta alle censure sollevate con l’atto di opposizione.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DM n. 265/2006 e dell’art. 2233 co. 2 c.c., in quanto la soluzione del Tribunale ha omesso di individuare quale norma sia applicabile per la determinazione dell’indennità di custodia.
Infatti, una volta esclusa l‘esistenza di usi locali, deve reputarsi che ad orientare il potere di liquidazione sia la previsione di cui al secondo comma dell’art. 2233 c.c., che impone di dover tenere conto dell’importanza dell’opera prestata, sentito il parere della competente associazione professionale.
Ne deriva che è comunque illegittimo il richiamo all’equità.
4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
Il Tribunale di Napoli, dopo aver ricostruito il quadro normativo a seguito dell’entrata in vigore del DM n. 265/2006, ha escluso che le tariffe prefettizie invocate dalla ricorrente potessero essere qualificate alla stregua di usi locali, suscettibili quindi di trovare applicazione, ed ha reputato corretta la scelta del GIP di avvalersi dell’equità.
Trattasi di soluzione che però è difforme dalla giurisprudenza del tutto univoca di questa Corte.
E’ infatti consolidato il principio (cfr. da ultimo Cass. n. 35845/2022) secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 (Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), la determinazione dell'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti (artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006), mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico n. 115 del 2002 (art. 5 del d.m. n. 265 del 2006), non essendo più applicabile l'art. 276 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr. ex multis, Cass. n. 22966 del 2011; Cass. n. 24106 del 2011; Cass. n. 11281 del 2012; Cass. n. 752 del 2016; Cass. n. 20583 del 2017; Cass. n. 21649 del 2017; Cass. n. 11533 del 2019; Cass. n. 1205 del 2020; Cass. n. 24933 del 2020; Cass. n. 19064 del 2021).
Peraltro questa Corte ha evidenziato che, al fine del riscontro degli usi locali di cui all'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è necessario per questi verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale (Cass. n. 752/2016; Cass. n. 11553/2019; Cass. n. 24933/2020; Cass. n. 2507/2022).
Ma anche a voler considerare che nella fattispecie il Tribunale ha escluso la possibilità di individuare degli usi locali suscettibili di trovare applicazione, sebbene facendo applicazione del minor rigore richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, si palesa comunque erroneo il richiamo al criterio equitativo.
Infatti, deve richiamarsi l’ulteriore principio secondo cui, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel d.m. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (Cass. n. 22966 del 04/11/2011; Cass. n. 1205/2020; Cass. n. 3802/2022; Cass. n. 25536/2022; Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato DM del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia). Resta quindi in ogni caso preclusa la possibilità di poter far ricorso all’equità.
5. Il ricorso va dunque accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Nola, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.