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22 agosto 2023
La scriminante del vizio parziale di mente non può essere conteggiata due volte

Ribadisce la Cassazione: «lo stato mentale dell'imputato, quando già è stato valutato ai fini dell'applicazione della diminuente del vizio totale di mente, non può essere di nuovo assunto come elemento di giudizio per una ulteriore riduzione della misura della pena da infliggere in concreto, perché altrimenti verrebbe ad essere eluso il limite massimo di riduzione della pena per tale causa stabilito dalla legge».

La Redazione

La controversia trae origine dalla condanna dell'imputato a 12 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 424 c.p. (danneggiamento a seguito di incendio) per aver posizionato una bombola di gas davanti alla serranda di un garage posto all'interno di un condominio, al fine di provocare un'esplosione.
La condanna veniva parzialmente riformata in secondo grado e rideterminata in anni 9 e mesi 4 di reclusione per effetto della scriminante del vizio parziale di mente, che veniva riconosciuto a seguito di perizia solo nel giudizio di appello.

L'imputato ricorre in Cassazione deducendo l'erronea quantificazione della pena: a suo avviso, il Giudice del gravame aveva riproposto il calcolo del giudice di primo grado, applicando solo la diminuente per l'incapacità parziale derivante dalla perizia effettuata in appello, ma l'incapacità parziale avrebbe dovuto indurre anche a rivedere in melius la pena base.

Il motivo è infondato. In materia di diminuente del vizio parziale di mente, la Cassazione ribadisce che «lo stato mentale dell'imputato, quando è già stato valutato ai fini dell'applicazione della diminuente del vizio parziale di mente, non può essere di per sè di nuovo assunto come elemento di giudizio per una ulteriore riduzione della misura della pena da infliggere in concreto, perchè altrimenti verrebbe ad essere eluso il limite massimo di riduzione della pena per tale causa stabilito dalla legge».

Ne consegue il rigetto del ricorso con sentenza n. 28743 del 12 luglio 2023.