È rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies della Legge sul divorzio, richiamato dall'articolo 3 Legge n. 54/2006.
La Corte d'Appello confermava la condanna dell'imputato in relazione al reato ex art. 570-bis c.p., per omesso versamento dell'assegno periodico di mantenimento stabilito dal Presidente del Tribunale nella causa di separazione coniugale a favore della ex moglie e della figlia.
L'imputato ricorre in Cassazione censurando la sentenza...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 23 giugno :2021 con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato E.B. in relazione al reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., per avere, dal dicembre 2018 con perduranza, omesso di versare quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Imperia nella causa di separazione coniugale, in particolare di versare alla moglie separata M.B. la somma mensile di 1.300 euro e alla figlia D., maggiorenne ma studentessa universitaria, la somma mensile di 800 euro, consegnando solo 500 euro.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha la violazione di legge, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di improcedibilità del reato, per mancanza di presentazione di una querela, non potendo essere valorizzato il carattere permanente dell'illecito e non essendo mutata la natura della perseguibilità a querela del reato in conseguenza della modifica normativa dettata con l'introduzione nel codice della figura prevista dall'art. 570-bis cod. pen.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di E.B. sia inammissibile.
2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il reato di omessa corresponsione di quanto dovuto in adempimento degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'art. 12- sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nell'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, all'art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità (in questo senso Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255270-01; Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, B., Rv. 270223).
Tale posizione è stata poi ribadita anche a seguito del fenomeno di successione di leggi penali nel tempo verificatosi con l'introduzione della nuova fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, di cui all'art. S70-bis cod. pen., inserito nel codice dall'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21: fattispecie che si pone in continuità normativa con le due precedenti ipotesi di reato di cui ai richiamati artt. 570 cod. pen. e 12-sexies d.lgs. cit., cui fa rinvio anche l'art. 3 legge cit. con riferimento alla violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 20013 del 10/03/2022, B., Rv. 283303).
Va, perciò, confermato che, in tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis cod. pen. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica (così Sez. 6, n. 7277 del 30/01/2020, P., Rv. 278331; v. anche Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P., non mass. sul punto).
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanze e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.M., che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.