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14 luglio 2023
Processo amministrativo e domicilio digitale dell’avvocato

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto non applicabile la previsione normativa di cui all'art. 125 c.p.c., come modificato dall'art. 45-bis, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, in virtù del quale le notificazioni vanno eseguite al domicilio digitale di ciascun avvocato.

di La Redazione
Un Comune propone appello contro la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso presentato da una s.r.l. con cui è stato chiesto l'annullamento di un provvedimento amministrativo correlato ad un permesso di costruire.
 
Resiste la società eccependo l'irricevibilità dell'impugnazione per tardività, in quanto notificata solo in data 25 gennaio 2018, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 92 c.p.a., essendo intervenuta la notifica della sentenza di primo grado sin dal 27 luglio 2017, presso la segreteria del TAR adito, ove il Comune risultava domiciliato.
 
Replica l'appellante evidenziando che detta ultima notifica sarebbe, in realtà, nulla e quindi inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto eseguita successivamente all'introduzione del c.d. “domicilio digitale”. A seguito delle modifiche apportate all'art. 125 c.p.c., infatti, non sussisterebbe più alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio ordine", trattandosi di dato già risultante dal "ReGindE". Le notificazioni andrebbero, dunque, eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, sicchè la notifica effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, come nel caso di specie, sarebbe da ritenersi nulla anche laddove il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo.
 
Con sentenza n. 6573 del 5 luglio, il Consiglio di Stato dichiara inaccoglibili gli assunti dell'Ente locale in quanto inapplicabili al caso di specie le previsioni sul domicilio digitale, e dichiara irricevibile il suo appello.
 
Nel processo amministrativo non trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 125 c.p.c., come modificato dall'art. 45-bis, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, secondo il quale le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato e la notifica effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite sarebbe da ritenersi nulla.
 
Pertanto, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, ex art. 25, comma 1, c.p.a., la parte che non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
 
Ciò detto, nel caso in esame, la notificazione della sentenza del TAR eseguita dalla società presso la segreteria del TAR non può ritenersi affetta da nullità, bensì si è perfezionata correttamente ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di 60 giorni che sarebbe venuto a scadere ben prima di quello in cui l'appello è poi stato notificato.